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Subire un infortunio in un incidente stradale non significa necessariamente riportare lesioni gravi o invalidità permanenti elevate. Anche un trauma apparentemente modesto, però, può lasciare conseguenze durature e dare diritto a un risarcimento.

È il caso delle cosiddette lesioni micropermanenti, una categoria molto frequente nel risarcimento dei danni da circolazione stradale. Vi rientrano, in particolare, quei postumi permanenti di lieve entità che determinano un’invalidità compresa tra 1 e 9 punti percentuali.

Il fatto che si tratti di una percentuale contenuta non significa che il danno sia irrilevante. Una limitazione permanente della mobilità cervicale, una cicatrice, una riduzione funzionale articolare o i postumi di un trauma possono incidere concretamente sulla vita quotidiana della persona.

Per questo è importante sapere come vengono accertate le micropermanenti, come vengono calcolate, quali documenti servono e quali sono le regole applicabili nel 2026.

Cosa sono le micropermanenti

Nel linguaggio medico-legale e assicurativo, con il termine micropermanenti si indicano generalmente le conseguenze permanenti di una lesione dell’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità permanente.

La disciplina di riferimento, per gli incidenti derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, è contenuta nell’articolo 139 del D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private.

La norma stabilisce i criteri per la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità e distingue, sostanzialmente, tra:

  • danno biologico temporaneo;
  • danno biologico permanente;
  • eventuale personalizzazione del risarcimento nei casi previsti dalla legge.

Il danno biologico consiste nella lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, indipendentemente dalla capacità del soggetto di produrre reddito.

È quindi fondamentale non confondere la percentuale di invalidità permanente con la durata della malattia o dell’inabilità temporanea.

Una persona può, ad esempio, avere diversi giorni di inabilità temporanea e, una volta raggiunta la stabilizzazione clinica, riportare un postumo permanente dell’1%, 2%, 3% o superiore.

 

Quando un danno biologico viene definito di lieve entità

Il discrimine fondamentale è rappresentato dalla percentuale di invalidità permanente.

Per le lesioni comprese tra 1 e 9 punti, il sistema di liquidazione segue le regole specifiche previste dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni.

Dal 10% in poi si entra invece nell’ambito delle cosiddette macropermanenti, per le quali dal 2025 è diventata operativa la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.

La T.U.N. riguarda infatti le menomazioni comprese tra 10 e 100 punti e non sostituisce il sistema previsto dall’art. 139 per le lesioni di lieve entità. (Gazzetta Ufficiale)

Questa distinzione è particolarmente importante perché evita di applicare alle micropermanenti criteri di liquidazione propri delle invalidità superiori al 9%.

 

Quali sono le lesioni micropermanenti più frequenti

Le micropermanenti possono derivare da moltissime tipologie di trauma.

Tra le più frequenti conseguenze degli incidenti stradali si possono trovare:

  • distorsioni e traumi del rachide cervicale;
  • limitazioni permanenti della mobilità del collo;
  • esiti di fratture di lieve entità;
  • cicatrici permanenti;
  • limitazioni funzionali degli arti;
  • esiti di traumi alla spalla;
  • deficit articolari;
  • postumi di traumi al ginocchio o al polso;
  • alterazioni funzionali conseguenti a traumi muscolo-scheletrici.

Uno dei casi più conosciuti è il cosiddetto colpo di frusta, ma non ogni colpo di frusta determina necessariamente un’invalidità permanente risarcibile.

Il punto decisivo è l’accertamento medico-legale dei postumi effettivamente residuati dopo la guarigione o la stabilizzazione della lesione.

 

Micropermanenti e colpo di frusta: perché la documentazione è importante

Il colpo di frusta è un trauma molto frequente negli incidenti stradali, soprattutto nei tamponamenti.

Può provocare dolore cervicale, rigidità, limitazione dei movimenti, cefalea, vertigini e altri disturbi. Tuttavia, la semplice presenza di dolore riferito dal danneggiato non coincide automaticamente con l’esistenza di un postumo permanente.

È necessario ricostruire il percorso clinico e verificare l’effettiva sussistenza della lesione attraverso la documentazione sanitaria, le visite specialistiche e la valutazione medico-legale.

In questo contesto, il risarcimento per un colpo di frusta non dovrebbe essere affrontato sulla base di una percentuale presunta o di una valutazione standardizzata, ma attraverso una concreta ricostruzione delle conseguenze riportate dalla persona.

 

Serve necessariamente una radiografia o una risonanza?

Questo è uno degli aspetti più discussi in materia di micropermanenti.

L’art. 139 del Codice delle assicurazioni prevede che le lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non possano dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Questa disposizione, tuttavia, non significa che ogni micropermanente debba necessariamente essere dimostrata attraverso una radiografia, una risonanza magnetica o un altro esame strumentale.

La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che i criteri visivo, clinico e strumentale devono essere utilizzati secondo una rigorosa metodologia medico-legale e non sono tra loro necessariamente gerarchizzati.

In particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 26985/2023, ha ribadito che l’assenza di un esame strumentale non determina automaticamente l’impossibilità di riconoscere il danno. L’accertamento deve invece essere oggettivo e fondato su una corretta valutazione medico-legale, potendo assumere rilievo anche altri elementi probatori quando consentano una ragionevole inferenza sull’esistenza della lesione. (Corte di Cassazione)

Si tratta di un principio particolarmente importante per quei traumi nei quali il danno funzionale non è necessariamente visibile attraverso un esame diagnostico per immagini.

 

Come viene accertata una micropermanente

L’accertamento del danno biologico permanente spetta al medico-legale.

La valutazione non dovrebbe limitarsi alla semplice lettura di un referto, ma prendere in considerazione l’intero percorso clinico della persona.

Sono normalmente rilevanti:

  • il verbale di pronto soccorso;
  • le diagnosi effettuate nell’immediatezza del sinistro;
  • gli esami diagnostici;
  • le visite specialistiche;
  • le terapie effettuate;
  • la fisioterapia;
  • l’evoluzione dei sintomi;
  • la documentazione relativa all’inabilità temporanea;
  • la stabilizzazione dei postumi;
  • l’esame obiettivo effettuato dal medico-legale.

La valutazione medico-legale deve quindi stabilire non soltanto che il soggetto ha subito un trauma, ma quali conseguenze siano effettivamente riconducibili a quel trauma e quale percentuale di invalidità permanente ne derivi.

 

Come dimostrare il danno fisico dopo un incidente

Uno degli errori più frequenti consiste nel pensare che sia sufficiente dimostrare di essere stati coinvolti in un incidente.

L’esistenza del sinistro e la responsabilità per il suo verificarsi sono questioni diverse rispetto alla prova dell’effettivo danno alla persona.

Per questo, chi ha riportato lesioni dovrebbe conservare tutta la documentazione sanitaria e seguire il percorso diagnostico e terapeutico indicato dai medici.

Per chi si domanda come certificare un danno fisico da incidente stradale, la risposta non può essere ridotta a un singolo documento: occorre costruire un quadro probatorio coerente attraverso documentazione sanitaria, accertamenti clinici, eventuali esami strumentali e valutazione medico-legale.

Particolarmente importante è anche la continuità temporale tra l’incidente, le prime manifestazioni dei disturbi, le cure effettuate e la stabilizzazione dei postumi.

Il caso della frattura

Una frattura rappresenta una lesione diversa, per caratteristiche e accertabilità, rispetto a un disturbo doloroso non accompagnato da evidenze obiettive.

Una frattura da incidente stradale deve essere adeguatamente documentata attraverso gli accertamenti diagnostici effettuati e la relativa documentazione sanitaria.

Anche in questo caso, tuttavia, non è sufficiente considerare soltanto la diagnosi iniziale.

Ai fini del risarcimento occorre verificare l’evoluzione della lesione e stabilire se, una volta terminato il periodo di guarigione, siano rimasti postumi permanenti.

Una frattura può infatti guarire senza lasciare conseguenze permanenti oppure determinare limitazioni funzionali, cicatrici o altre menomazioni suscettibili di valutazione medico-legale.

 

Danno biologico temporaneo e permanente: qual è la differenza

Il danno biologico temporaneo riguarda il periodo nel quale la persona non ha ancora recuperato integralmente la propria condizione psicofisica.

Può essere totale oppure parziale.

Ad esempio, il medico può riconoscere:

  • un determinato numero di giorni al 100%;
  • un successivo periodo al 75%;
  • un ulteriore periodo al 50%;
  • altri giorni a percentuali inferiori.

Il danno biologico permanente, invece, riguarda il postumo che rimane dopo la stabilizzazione della lesione.

Le due componenti devono essere considerate separatamente.

L’art. 139 stabilisce specifici criteri di liquidazione sia per il danno biologico permanente fino al 9% sia per quello temporaneo.

 

Quanto vale una micropermanente nel 2026

Gli importi previsti dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni vengono aggiornati periodicamente sulla base dell’indice ISTAT.

Per il 2026 è intervenuto il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 20 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026.

A decorrere dall’aprile 2026, il valore del primo punto di invalidità permanente è stato aggiornato a 988,45 euro, mentre l’importo per ogni giorno di inabilità assoluta è stato portato a 57,64 euro. (Gazzetta Ufficiale)

Questi valori, tuttavia, non consentono da soli di stabilire quanto verrà effettivamente riconosciuto a una persona.

Il calcolo deve infatti tenere conto di diversi fattori, tra cui:

  • percentuale di invalidità permanente;
  • età del danneggiato;
  • durata e percentuale dell’inabilità temporanea;
  • eventuale personalizzazione nei limiti previsti;
  • ulteriori danni patrimoniali documentati;
  • spese mediche e di cura;
  • eventuali ulteriori conseguenze risarcibili.

Per questo motivo, moltiplicare semplicemente i punti di invalidità per una cifra fissa non consente di ottenere un preventivo corretto del risarcimento.

 

La personalizzazione del danno nelle micropermanenti

L’art. 139 prevede la possibilità di una maggiorazione della liquidazione nei casi in cui siano presenti specifiche conseguenze dinamico-relazionali che abbiano inciso in maniera rilevante su aspetti personali documentati e obiettivamente accertati.

La personalizzazione non dovrebbe quindi essere considerata automatica.

Occorre dimostrare che il danno abbia prodotto conseguenze ulteriori e concretamente rilevanti rispetto a quelle normalmente riconducibili alla percentuale di invalidità riconosciuta.

La documentazione e l’allegazione delle conseguenze specifiche assumono pertanto un’importanza decisiva.

Il danno morale nelle micropermanenti

Anche il tema del danno morale richiede particolare attenzione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13383 del 20 maggio 2025, ha affrontato proprio il rapporto tra danno biologico di lieve entità, personalizzazione e sofferenza interiore.

La Suprema Corte ha sottolineato che, nelle micropermanenti, quanto più contenuta è l’invalidità, tanto maggiore deve essere il rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze ulteriori che vengono rivendicate.

In particolare, quando sia già stata riconosciuta la massima personalizzazione prevista per le micropermanenti, il danno morale può risultare, secondo il ragionamento della Corte, presumibilmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contraria delle specifiche conseguenze.

Questo non significa che ogni sofferenza interiore sia automaticamente irrilevante, ma che la relativa domanda deve essere adeguatamente allegata e provata, evitando duplicazioni risarcitorie.

 

Micropermanenti: la responsabilità del medico-legale

La valutazione medico-legale rappresenta uno dei passaggi centrali dell’intera procedura.

La percentuale di invalidità non dovrebbe essere stabilita sulla base della sola diagnosi riportata sul certificato di pronto soccorso.

Il medico-legale deve valutare i postumi effettivamente residuati dopo il periodo di cura e stabilizzazione.

La giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente valorizzato proprio questo approccio, chiarendo che l’accertamento deve essere rigoroso, oggettivo e rispettoso dei criteri propri della medicina legale.

La sentenza n. 26985/2023 costituisce, sotto questo profilo, un riferimento particolarmente importante perché esclude automatismi fondati sulla sola presenza o assenza di un esame strumentale. (Corte di Cassazione)

 

Cosa succede dopo l’incidente

Dopo un incidente stradale con lesioni, il percorso risarcitorio dovrebbe procedere per fasi.

Innanzitutto bisogna accertare le condizioni cliniche della persona e documentare le lesioni.

Successivamente è necessario ricostruire la dinamica del sinistro e individuare il responsabile e la relativa compagnia assicuratrice.

Una volta concluso il percorso terapeutico e raggiunta la stabilizzazione, il medico-legale può procedere alla valutazione dei postumi permanenti.

A quel punto è possibile quantificare il danno e formulare una richiesta risarcitoria adeguatamente documentata.

La compagnia assicurativa potrà effettuare una propria valutazione e formulare un’offerta, che dovrà essere esaminata attentamente prima di essere accettata.

 

Attenzione ad accettare troppo presto l’offerta dell’assicurazione

Un problema ricorrente nei sinistri con lesioni di lieve entità è la definizione anticipata della pratica.

Se il danneggiato accetta un’offerta quando il quadro clinico non è ancora stabilizzato, potrebbe non avere ancora una conoscenza completa dei postumi permanenti.

Per questo motivo è importante non concentrarsi esclusivamente sulla rapidità della liquidazione.

Prima di accettare una proposta assicurativa occorre verificare:

  • se tutte le lesioni sono state considerate;
  • se l’inabilità temporanea è stata correttamente quantificata;
  • se sono stati riconosciuti i postumi permanenti;
  • se le spese mediche sono state documentate e considerate;
  • se sono presenti conseguenze dinamico-relazionali specifiche;
  • se l’importo proposto è coerente con la valutazione medico-legale.

 

Il risarcimento comprende soltanto il danno biologico?

No.

Il danno biologico costituisce una componente fondamentale del risarcimento per le lesioni alla persona, ma la posizione del danneggiato deve essere valutata nel suo complesso.

A seconda del caso concreto possono assumere rilievo anche:

  • spese mediche;
  • costi per fisioterapia e riabilitazione;
  • spese per farmaci;
  • eventuali spese future;
  • perdita di reddito;
  • altri danni patrimoniali direttamente conseguenti al sinistro;
  • conseguenze personali specificamente documentate.

Il principio fondamentale è che il risarcimento deve essere rapportato alle conseguenze effettivamente prodotte dall’illecito, evitando tanto una sottovalutazione quanto una duplicazione delle diverse componenti del danno.

 

Micropermanenti e Tabella Unica Nazionale: attenzione a non confondere i due sistemi

Una precisazione è necessaria alla luce delle novità normative degli ultimi anni.

Nel 2025 è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni, relativa alle invalidità dal 10 al 100%.

La T.U.N. non deve essere automaticamente utilizzata per calcolare le micropermanenti.

Per queste ultime continua a trovare applicazione la disciplina specifica dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni, con i relativi valori aggiornati annualmente.

La stessa Cassazione, nel 2026, è intervenuta sulla portata della T.U.N. con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, precisandone l’ambito di applicazione e il ruolo quale parametro per la liquidazione del danno alla salute. La decisione riguarda principalmente il sistema delle invalidità superiori al 9% e non modifica il regime specifico previsto dall’art. 139 per le micropermanenti. (Corte di Cassazione)

 

Come può aiutarti Studio3A

Una percentuale di invalidità apparentemente bassa può incidere concretamente sul valore complessivo del risarcimento.

Anche la differenza tra una percentuale e quella immediatamente superiore può modificare l’importo spettante, così come possono incidere l’età del danneggiato, i giorni di invalidità temporanea e le conseguenze concretamente documentate.

Il problema, quindi, non è soltanto “quanto vale un punto”, ma stabilire quanti punti siano effettivamente riconducibili al sinistro e quali ulteriori conseguenze debbano essere considerate.

È questa la ragione per cui la valutazione del danno non dovrebbe essere affidata esclusivamente a un calcolo matematico effettuato sulla base di pochi dati.

Affrontare un incidente stradale con lesioni significa spesso confrontarsi contemporaneamente con medici, periti, assicurazioni, documentazione sanitaria e richieste risarcitorie.

Studio3A affianca il danneggiato nella gestione della pratica, con un approccio finalizzato alla ricostruzione completa del danno subito.

L’attività può comprendere l’analisi della documentazione relativa al sinistro, la raccolta e organizzazione della documentazione sanitaria, la valutazione medico-legale dei postumi, la quantificazione delle diverse componenti del danno e la gestione dei rapporti con la compagnia di assicurazione.

L’obiettivo è fare in modo che la richiesta risarcitoria sia sostenuta da una documentazione completa e coerente e che il danneggiato abbia gli elementi necessari per valutare correttamente l’eventuale proposta della compagnia.

Particolare attenzione viene riservata anche alle lesioni apparentemente meno gravi, perché una micropermanente non deve essere considerata automaticamente un danno trascurabile.

Micropermanenti: quali documenti conservare

Per tutelare al meglio i propri diritti è consigliabile conservare tutta la documentazione relativa al sinistro.

In particolare:

  • verbale o referto del pronto soccorso;
  • certificati del medico curante;
  • referti specialistici;
  • radiografie, TAC, risonanze e altri esami;
  • prescrizioni terapeutiche;
  • ricevute delle spese mediche;
  • documentazione della fisioterapia;
  • certificati di malattia;
  • eventuale documentazione relativa alla perdita di reddito;
  • fotografie delle lesioni o delle cicatrici, quando pertinenti;
  • verbali delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente;
  • eventuali testimonianze;
  • documentazione relativa alla dinamica del sinistro.

Più completa sarà la ricostruzione del caso, più semplice sarà verificare la reale portata delle conseguenze dell’incidente.

Scritto da:

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Emanuele Musollini

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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