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Se gli avventori di un pubblico esercizio si trattengono fuori dal locale recando disturbo alla quiete pubblica, il gestore non può lavarsene le mani, anzi: ha l’obbligo di controllare che la condotta dei clienti, all’interno come all’esterno, non sfoci in comportamenti contrastanti con le norme a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblici.

A ribadire questo punto fermo, su cui spesso i titolari dei locali fanno gli “gnorri”, la Corte di Cassazione, III Sezione penale, con la sentenza n. 28570/19 depositata il 2 luglio 2019 con cui ha definitivamente condannato i proprietari di un’attività finita nel mirino dei vicini per i troppi “decibel”, problema, questo, molto sentito, soprattutto d’estate.

 

Gestori del locale condannati per disturbo della quiete pubblica

Con sentenza del 3 luglio 2018 il il Tribunale di Firenze aveva condannato i titolari del pubblico esercizio  (un locale d’intrattenimento) a un’ammenda di 309 euro e al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita, per il reato di cui agli artt. 110, 81 capoverso e 659, comma 1, cod. pen: agli imputati veniva contestato  tanto la diffusione di musica in mancanza di adeguata insonorizzazione quanto il mancato impedimento di assembramenti rumorosi di persone.

I gestori dell’attività, tuttavia, hanno proposto ricorso per Cassazione contro questo provvedimento con quattro motivi di impugnazione.

In particolare, con il secondo asserivano che dall’istruttoria sarebbe emersa l’insussistenza del turbamento della tranquillità pubblica, dato che dall’esterno del locale non si percepiva la musica, e che non sarebbero state riscontrate anomalie degne di rilievo, se non proprio (e solo) per coloro che si trovavano immediatamente al di sopra del locale.

Ma quel che qui preme è soprattutto il terzo motivo di doglianza: i titolari del pubblico esercizio sostenevano che, quanto al contestato omesso impedimento degli schiamazzi all’esterno del locale, essi non avevano in merito alcun potere di vigilanza né di intervento, per cui semmai avrebbero dovuto essere puntualmente individuati gli eventi idonei a scongiurare l’evento costituito, appunto, da tali intemperanze degli avventori.

 

Reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Ma la Cassazione ha rigettato tutte le doglianze. Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha obiettato come, contrariamente ai rilievi contenuti nei ricorsi, fosse stato dato conto degli accertamenti compiuti dalle autorità preposte, che nel novembre 2013 davano atto che l’esito delle rilevazioni, a fronte di un limite per le emissioni previsto di 3 decibel, registravano un andamento da 6 a 8 decibel, con sorgenti rumorose individuate di pari livello tra la musica prodotta dal locale, il parlato degli avventori e quello proveniente dalle persone presenti davanti all’esercizio, e con un picco addirittura di 30,05 decibel alle ore 23,45.

Il rientro nei limiti avveniva indicativamente solo dopo il mese di maggio 2014, laddove il disturbo era stato nel frattempo arrecato dagli avventori nell’orario immediatamente successivo alla mezzanotte.

E in ogni caso, precisano gli Ermellini, la contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., “è un reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui”.

In definitiva, quindi, per l’integrazione del reato è sufficiente “l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse.

La ricerca di una platea più diffusa di persone che possano essere state effettivamente disturbate riguarda l’intensità e la diffusività del danno, non la sussistenza del reato”.

La sentenza del tribunale fiorentino, peraltro, aveva (correttamente) osservato che i rumori avevano una potenzialità diffusa, anche se soltanto alcune persone se ne potessero lamentare in concreto, e che comunque la sussistenza degli elementi costitutivi del reato era fornita dalla stessa costituzione di un comitato di cittadini della zona e dalle segnalazioni degli abitanti.

 

Il gestore deve controllare la condotta dei suoi clienti

In ordine al terzo motivo di censura, quello spesso al centro di equivoci, quindi, la Cassazione ribadisce con forza che “risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (in specie, un locale di intrattenimento) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.

Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza”.

La sentenza del tribunale, quindi, non fa una grinza, tanto più alla luce del fatto che ai gestori dell’esercizio commerciale è stato contestato anche di non avere fatto alcunché per eliminare le fonti di disturbo: non risultava, ad esempio, alcuna richiesta da parte loro di intervento delle autorità di polizia per limitare coloro che si riunivano in loco solo per la presenza del locale pubblico.

Ergo, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti anche al pagamento della spese processuali per altri duemila euro ciascuno.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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