Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

I cosiddetti “prestanome” posti “figurativamente” alla guida di aziende e società non per questo vanno esenti da responsabilità per i reati ambientali e le violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, e quindi per gli infortuni. Lo ha chiarito con forza la Cassazione, terza sezione Penale, nella sentenza n. 42236/2023 depositata il 17.10.2023, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di una “amministratrice di diritto” stabilendo, in risposta alle censure addotte dalla ricorrente, che non vi è l’obbligo di fornire una particolare motivazione per riconoscere la responsabilità dell’amministratore di diritto di una società nella commissione di reati ambientali e prevenzionistici a carattere colposo.

La Cassazione riafferma il principio che l’amministratore di diritto deve comunque controllare

Secondo la Suprema Corte, infatti, vale il principio già affermato secondo cui risponde del reato contravvenzionale (nella fattispecie, si trattava dell’esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera) l’amministratore di diritto della società qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull’attività dell’amministratore di fatto, attesa la natura anche colposa della fattispecie.

Gli stessi Ermellini avevano peraltro già precisato che un parametro di valutazione circa l’effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall’amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, in tema di esclusione della responsabilità dell’ente per il reato commesso dall’amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza (Sez. 3, n. 25313 del 10/12/2014 – dep. 17/06/2015, Rv. 263839 – 01).

Una “prestanome” aveva ricorso contro una condanna per reati ambientali

Il caso sottoposto al vaglio degli Ermellini riguardava l’addebito alla ricorrente da parte dei giudici di merito delle responsabilità penali in relazione ai reati ambientali per il solo ruolo di amministratore di diritto, prestanome, senza individuare, secondo la tesi difensiva, specifici elementi a sostegno della condivisione da parte della stessa delle finalità illecite e della consapevolezza, al momento di accettazione della carica, della strumentalizzazione di quella società alla realizzazione di specifici reati.

I giudici avrebbero quindi dovuto descrivere la condotta della ricorrente, il suo apporto anche solo in termini di eventuale tolleranza nella gestione illecita posta in essere dal figlio coimputato nel procedimento penale quale amministratore di fatto.

Ma i giudici del Palazzaccio hanno affermato che la Corte territoriale, nel motivare le ragioni per le quali la ricorrente era stata riconosciuta colpevole quale amministratore di diritto della società, una Srl, a lei formalmente intestata, è stata lungi dall’ascrivere alla stessa una forma di responsabilità oggettiva.

Era stato accertato che l’imputata aveva assunto la carica consapevole dei vari obblighi

I giudici avevano infatti accertato che la stessa aveva assunto consapevolmente la carica di amministratore unico della predetta società, perfettamente conscia del fatto che sulla stessa gravavano una serie di obblighi, compresi quelli inerenti alla tutela dell’ambiente. Si trattava per di più, hanno precisato i giudici di merito, di una persona non certo sprovveduta, avendo esercitato il mestiere di commerciante, la quale, essendo consapevole che ogni attività imprenditoriale è regolata da norme, aveva aiutato il figlio nell’attività, parallela e simile, di raccolta dei rottami. Inoltre, le imputazioni contestate riguardavano tutte fattispecie punibili a titolo di colpa.

 

I doveri di controllo valgono anche per le norme sulla sicurezza dei lavoratori

Ed allora trova applicazione il principio secondo cui, per l’appunto, “risponde del reato contravvenzionale posto in essere dall’amministratore di fatto di una società anche l’amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull’attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie”.

Anche in relazione alle imputazioni afferenti l’omessa segnalazione certificata di inizio attività per i due siti non autorizzati nonché l’omessa adozione di misure idonee a prevenire incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori, la Corte ha affermato che “valgono i medesimi argomenti” esposti a proposito delle contestazioni afferenti alla materia ambientale atteso che si verte, nel caso in esame, di responsabilità colposa.

La posizione di garanzia non viene meno anche se il ruolo di amministratore è “apparente”

Deve, a tal proposito, essere ribadito, aggiunge inoltre la Suprema Corte, che in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’amministratore della società, cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente e la posizione di garanzia nei confronti dello stesso, non viene meno per il fatto che il menzionato ruolo sia meramente apparente, essendo invero configurabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 299 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro e quella di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici.

Da ultimo, la Cassazione ha convenuto con i giudici anche laddove avevano escluso, ulteriore emotivo di doglianza della ricorrente, l’applicabilità della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità nei suoi confronti, evidenziando come la stessa “aveva di fatto agevolato il figlio nell’attività illecita, non essendo del resto nemmeno incensurata, avendo un precedente per violazione dell’art. 455, cod. pen. ed una recente condanna per la violazione della disciplina in materia di rifiuti”, e valorizzando l’ulteriore circostanza che “i due imputati, dunque anche la attuale ricorrente, hanno violato plurime norme poste a tutela di interessi diversi, ossia ambiente, tutela dei lavoratori, incolumità pubblica”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Danni Ambientali

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content