Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

E’ assodato che il proprietario di un immobile riveste anche una posizione di garanzia nei confronti del conduttore dello stesso, cioè dell’affittuario, ma se non viene informato da quest’ultimo della situazione di dissesto, nello specifico del soffitto, non può essere anche ritenuto responsabile per negligenza o imprudenza e quindi rispondere delle lesioni subite dall’inquilina a causa del crollo del solaio. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con l’interessante sentenza n. 48531/23 depositata il 7 dicembre 2023.

Inquilina cita il proprietario dell’alloggio per le lesioni subite per il crollo del soffitto

La vicenda è accaduta in Sicilia. Nel settembre del 2019, in un alloggio che il proprietario aveva dato in locazione, era crollato all’improvviso il solaio e l’affittuaria, colpita dalla caduta dei calcinacci, aveva rimediato ferite giudicate guaribili in otto giorni.

La donna aveva quindi intrapreso un’azione giudiziaria e il primo grado il giudice di Pace di Termini imerese aveva condannato per il reato di lesioni colpose il proprietario dell’appartamento per non aver provveduto ad eliminare il pericolo di crollo del solaio.

In appello l’imputato viene però assolto: per i giudici non sapeva dei problemi della casa

In secondo grado, tuttavia, il Tribunale della stessa Termini Imerese, in riforma della pronuncia di primo grado, lo aveva assolto escludendo la sua responsabilità penale, in quanto aveva ritenuto insussistente la consapevolezza da parte sua della situazione pericolosa che aveva generato l’infortunio occorso alla inquilina. I giudici avevano in buona sostanza appurato che l’‘imputato, all’estero da anni, non era stato messo nelle condizioni di intervenire: essendo egli rimasto all’oscuro della situazione di dissesto che aveva generato la caduta dei calcinacci, non si sarebbero potuti individuare a suo carico profili di negligenza o imprudenza.

La danneggiata ricorre per Cassazione sostenendo con forza la responsabilità colposa del locatore

La danneggiata ha quindi proposto ricorso per Cassazione, ai soli effetti civili, sostenendo invece con forza la responsabilità colposa del locatore e censurando la decisione secondo la quale egli non aveva avuto conoscenza dello stato dell’immobile e del dissesto che aveva causato il crollo del solaio e quindi le lesioni. E la donna, per supportare la propria tesi, ha ricordato come, in ordine alla responsabilità colposa del proprietario, le sezioni civili della Suprema Corte avessero più volte affermato che questa “può essere esclusa soltanto ove si dimostri che i danni da rovina di edificio siano dipesi da caso fortuito o da ragioni non riconducibili a difetti di fabbricazione o manutenzione” per citare l’atto.

Ma la Suprema Corte rigetta le doglianze, l’affittuaria non aveva segnalato lo stato di dissesto

Ma la Suprema corte ha rigettato le doglianze confermando il verdetto di assoluzione. Gli Ermellini hanno infatti dato peso al fatto che, come detto, era stato acclarato che il proprietario dell’appartamento non era stato portato a conoscenza della situazione di dissesto esistente all’interno dell’immobile, essendo per di più emerso che si era da tempo stabilito all’estero, allontanandosi dai luoghi in cui si trovava l’alloggio locato. Ma la Cassazione ha anche e soprattutto evidenziato come fosse stato anche accertato che della situazione di pericolo dell’appartamento l’inquilina non informava neppure il padre dell’imputato, cui solitamente si rivolgeva per le questioni inerenti il rapporto di locazione.

Pertanto, la mancata conoscenza del pericolo di crollo del solaio non aveva consentito un tempestivo intervento, da parte del proprietario dell’immobile, per scongiurare gli effetti lesivi patiti dalla inquilina.

La Suprema Corte puntualizza e ammette che “il proprietario dell’immobile riveste una posizione di garanzia nei confronti del conduttore, discendente dalla proprietà della cosa e dal contratto di locazione”, ma nel caso di specie, conclude, deve andare assolto “per carenza di profili di colpa a lui ascrivibili”.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità Civile

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content