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Mai spedire un assegno per posta ordinaria, per quanto non trasferibile: in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di soggetto non legittimato, infatti, questa modalità di spedizione costituisce condotta idonea ad affermare il concorso di colpa del mittente.

Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza n. 25866/23 depositata il 5 settembre 2023 accogliendo il ricorso di Poste Italiane.

 

Poste condannate per un assegno spedito in posta ordinaria sottratto e incassato da “terzi”

L’azienda aveva impugnato una sentenza del 2021 del Tribunale di Roma che, in accoglimento del gravame esperito da una compagnia di assicurazione contro la decisione di primo grado del giudice di Pace capitolino del 2016, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da quest’ultima condannando Poste Italiane a pagarle la somma di 4.500 euro oltre accessori.

L’azienda era stata citata in giudizio dalla compagnia assicurativa la quale ne chiedeva il riconoscimento di responsabilità in quanto, in veste di negoziatrice di un assegno con clausola di non trasferibilità, in precedenza inviato a mezzo dell’ordinario servizio postale dalla stessa società di assicurazione ad un proprio assicurato, aveva provveduto al pagamento dello stesso a una persona che, pur apparentemente legittimata, era diversa dall’effettivo beneficiario.

La Cassazione accoglie il ricorso: concorso di colpa per chi spedisce il titolo col servizio ordinario

La Suprema Corte, come già espresso in precedenti pronunciamenti, ha riaffermato che, a fronte di un assegno sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato a riscuoterlo, è da ritenere colpevole non solo l’istituto di credito che ha provveduto all’erroneo pagamento, ma anche il soggetto che ha emesso l’assegno e lo ha spedito per posta ordinaria. Ed è irrilevante a questo proposito, chiariscono i giudici del Palazzaccio, il fatto che il titolo di credito sia munito di clausola di intrasferibilità.

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente” conclude la Cassazione.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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