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Se un cane aggredisce e causa lesioni ad una persona non basta il guinzaglio per evitare l’obbligo al risarcimento danni. Se infatti si appura che la corda è troppo lunga per poter provvedere all’adeguata custodia dell’animale, anche tenendo conto della sua fisicità, il padrone dovrà rispondere sia in sede civile che penale.

A sancire il principio è la Corte di Cassazione, con l’interessante sentenza n. 51470/23, pubblicata nella Quarta Sezione Penale il 28 dicembre 2023.

Cane aggredisce e morde un passante anche se legato

Il Giudice di Pace di Velletri, lo scorso 8 marzo 2023, aveva condannato una donna per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. (lesione personale a terzi), oltre che alla pena di 500 euro di multa, poiché responsabile – in qualità di proprietaria – dell’aggressione del suo cane ad un’altra persona.

Il cucciolo, di razza Akita (vedi foto), nell’ottobre del 2019, a Pomezia, ha infatti procurato ad una donna una ferita all’avambraccio costata una prognosi di 15 giorni. L’imputata avrebbe omesso di adottare le debite cautele nella custodia del suo quadrupede, il quale – privo di museruola che la padrona teneva al braccio – ha aggredito la danneggiata seppur legato ad un guinzaglio lungo circa un metro e mezzo.

 

L’imputata propone ricorso: il comportamento imprudente è del danneggiato

Avverso la sentenza d’appello, però, la donna ha proposto ricorso. Il suo legale ha provato a sostenere come le lesioni patite dovesse essere ricondotte al comportamento imprudente e negligente della vittima nell’accostarsi ad un cane di grossa taglia.

Ciò che è punibile per il padrone, ai sensi dell’art. 672 cod. pen., è lasciare libero il proprio animale; non custodirlo adeguatamente e/o affidarlo ad una persona inesperta. Nel caso in esame, per la difesa, non esisterebbe nessuna di queste condotte e pertanto il nesso di causa con l’evento sarebbe di conseguenza interrotto.

 

La proprietaria, però, non ha assicurato a sufficienza il cane: il guinzaglio era troppo lungo

La Suprema Corte, però, ha ritenuto inammissibile il ricorso. Innanzitutto gli Ermellini si concentrano proprio sull’interruzione del nesso di causa per il comportamento della danneggiata, che inoltre – sostiene l’imputata – ha determinato la reazione del cane anche in ragione di una pregressa infiammazione all’orecchio.  Il Giudice di seconde cure – spiega però il Palazzaccio – “aveva argomentato che il proprietario del cane o chi ne fa le veci non si esonera da responsabilità con l’uso del semplice guinzaglio, perché non si può escludere che l’animale possa ugualmente aggredire o mordere se non assicurato correttamente al fianco del padrone”.

E nel caso di specie, prosegue “il fatto che il cane fosse saltato per ben due volte sulla persona offesa, nonostante l’imputata avesse cercato di tirarlo a sé con il guinzaglio, valeva a dimostrare che ella non era stata in grado di gestirlo e custodirlo in modo che non arrecasse danno a terzi”.

Di conseguenza “in ragione della sua incapacità di trattenere il cane a sé e della consapevolezza che il cane presentava una escoriazione nell’orecchio (come emerso dalla testimonianza del veterinario), sarebbe stato suo onere assicurare l’animale, per natura portato anche a reazioni istintuali improvvise, con un guinzaglio più corto, affinché non potesse sfuggirle, ovvero fargli calzare la museruola”.

 

Il padrone ha il dovere di attuare tutte le cautele del caso

Gli Ermellini, nell’esprimersi, richiamano principi di diritto della Corte su tutela e cautela legata agli animali già appurati in passato. Su tutti, sicuramente, a riguardo della responsabilità colposa legata al danno ci sono i parametri stabiliti dall’art. 672 del codice penale già citato in precedenza. Inoltre, “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi” (Sez. IV ordinanza n. 31874/19).

La pericolosità degli animali – prosegue ancora il Giudice – non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici, quali il cane, che, in date circostanze, possono divenire pericolosi. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale”.

Per tutto ciò, la condotta tenuta dalla danneggiata nell’avvicinarsi al cane, conclude la Suprema Corte “non poteva valere ad interrompere il nesso di causa fra la condotta colposa dell’imputata e l’evento, che può essere ravvisato solo a fronte di circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare”.

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Responsabilità Civile

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