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Con gli eventi meteorologici di particolare intensità sempre più frequenti collegati ai cambiamenti climatici sono in continuo aumento anche i casi di veicoli danneggiati dalla caduta di alberi. Ma chi deve risponderne se la pianta è privata e però cade sul suolo pubblico, come un parcheggio o una strada? Di questa fattispecie si è occupata la Cassazione, con l’ordinanza n. 34603/2e depositata l’11 dicembre 2023.

Azienda cita Comune e proprietari di un albero caduto in strada addosso a una sua auto

Un mobilificio molisano aveva citato in giudizio il Comune di Campobasso e un’altra srl per accertarne la responsabilità solidale in riferimento al sinistro occorso ad un’auto di sua proprietà nel gennaio 2016, la quale, mentre stava percorrendo una strada comunale, era stata colpita da un albero che si trovava nella proprietà della società citata in causa e che era crollato, appunto, sulla strada (pubblica) a causa delle forti raffiche d vento.

In primo grado condannati entrambi al risarcimento, in secondo Comune assolto

Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza del 2018, aveva accolto la domanda risarcitoria condannando in solido Comune e azienda proprietaria dell’albero a risarcire la società danneggiata nella misura, rispettivamente, del 70 e del 30 per cento, per totali 5.800 euro. Entrambi i soggetti avevano appellato la sentenza, il Comune censurando la violazione delle regole in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., e lamentando l’erroneo raggiungimento della prova circa la responsabilità dell’ente per i danni riportati dall’auto; il privato aveva invece riproposto l’eccezione di legittimazione passiva e invocato l’esimente del caso fortuito ex art. 2051 c.c., ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato le risultanze istruttorie e le dichiarazioni dei legali rappresentanti del mobilificio e mettendo in discussione anche la quantificazione del risarcimento. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 2021, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione comunale, rigettando invece il secondo e ritenendo quindi soli responsabili del danno i proprietari dell’albero.

Il ricorso per Cassazione dei proprietari dell’auto e della srl nel cui terreno sorgeva la pianta

Contro tale verdetto hanno proposto ricorso per Cassazione entrambe le società. Quella danneggiata ha censurato la Corte territoriale per aver fondato la decisione su una a suo dire erronea interpretazione dei presupposti di cui all’articolo 2051 c.c. e delle regole in materia di ripartizione degli oneri probatori, conseguente a una valutazione errata dei fatti di causa e delle emergenze istruttorie.

 

Per i danneggiati il Comune non era esente da colpe in forza dell’obbligo di custodia sulla strada

Secondo la ricorrente principale i giudici di secondo grado avrebbero errato nell’esonerare da responsabilità il Comune di Campobasso basandosi sull’erroneo presupposto che la strada pubblica non fosse causa del danno che si era verificato. In particolare, la Corte d’Appello non avrebbe valutato che i rami dell’albero, che pure sorgeva su proprietà privata, si protendevano sulla strada comunale, luogo del sinistro, su cui gravava l’obbligo di custodia. Quindi, sulla base della presunzione di demanialità, sarebbe spettato al Comune dimostrare di non essere titolare di alcun obbligo di custodia. I giudici di secondo grado inoltre non avrebbero tenuto conto degli obblighi esistenti in capo all’Ente ex art. 14 Codice della Strada.

Il Mobilificio ha altresì lamentato il fatto che la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente scriminante il comportamento del Comune sulla base di un’ordinanza del 2013 con cui l’Ente aveva intimato ai proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari: secondo la tesi della ricorrente, tale ordinanza, emessa come detto nel 2013, non poteva consistere in un provvedimento urgente e contingibile tale da dimostrare l’esatto adempimento dell’Ente all’obbligo di custodia e vigilanza.

Il Comune avrebbe dovuto adempiere attraverso una verifica recente e con l’adozione di provvedimenti concretamente cautelativi. La Corte d’appello, esclusa la presenza di caso fortuito o di colpa del danneggiato, avrebbe quindi errato nel non ritenere applicabile nei confronti del Comune la responsabilità oggettiva ex. art. 2051 c.c., responsabilità accertata invece nei confronti dell’azienda proprietaria della pianta non aver quest’ultima adottato le misure imposte dall’ordinanza. In conclusione, il Comune di Campobasso avrebbe avuto quindi l’obbligo di vigilare e di attivarsi per rimuovere o far rimuovere situazioni di pericolo come quella che aveva causato il danno.

 

Ma per la Suprema Corte l’Amministrazione non aveva controllo sull’albero privato

Per la Suprema Corte, tuttavia, i motivi di doglianza sono infondati. Il sinistro, spiegano infatti gli Ermellini, “si è verificato per la collisione dell’albero di proprietà della (omissis) sul quale il Comune non aveva alcun controllo. Il fatto che sia caduto sulla strada comunale nel momento in cui passava l’automobile non rileva, perché tanto rappresentava una anomalia repentinamente insorta e quindi assolutamente non prevenibile dal custode del luogo, il quale andava dunque esente dalla responsabilità ex 2051 cc. La ratio decidendi della Corte d’appello non risulta infatti condizionata dall’accertamento circa la corretta ripartizione dell’onere probatorio in riferimento agli obblighi di custodia e di vigilanza in capo al Comune. Inoltre, l’albero era sul terreno della (omissis) s.r.l., sicché il Comune di Campobasso non poteva procedere autonomamente alla manutenzione di quello, esercitando i suoi poteri-doveri inerenti alla custodia della strada ordinando alla proprietaria del terreno di adottare le necessarie misure per evitare sinistri”. Insomma, anche per la Cassazione il Comune non aveva “né potere di controllo né capacità giuridica e materiale per intervenire”.

Respinte anche le doglianze della proprietà dell’albero sull’esimente del caso fortuito

Ma la Cassazione ha rigettato anche l’appello incidentale della proprietà dell’albero secondo la quale  la Corte d’appello, nel richiamare il principio per cui il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità di un evento meteorologico deve essere provato da chi intende avvalersene, avrebbe errato nel ritenere non soddisfatto tale onere probatorio da parte della ricorrente e nel concludere che, nonostante la notevole intensità dell’evento atmosferico, non ci fossero i requisiti per ritenere integrata la prova dell’evento fortuito, che avrebbe esentato la ricorrente dalla responsabilità ex. art. 2051 c.c.

La società è tornata anche a lamentare il fatto che la Corte d’appello avesse ritenuto “incontestato” che il fondo su cui sorgeva l’albero fosse di sua proprietà non considerando la mancanza di prova che aveva addotto riguardo l’esatta collocazione della quercia: secondo la ricorrente incidentale, la documentazione catastale sulla cui base il giudice aveva accertato la posizione dell’albero non avrebbe avuto valenza probatoria perché non sarebbe stata mostrata ai testi, con la conseguenza che anche le loro dichiarazioni sarebbero da considerarsi generiche.

 

La prova dell’eccezionalità di un evento atmosferico deve esser sorretta da dati oggettivi

AI fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. non rileva che la res custodita sia pericolosa, mentre oggettiva e sorretta da dati altrettanto oggettivi, invece qui mancanti, deve essere la valutazione dell’eccezionalità dell’evento, non integrabile sulla scorta delle soggettive risultanze di prove orali o delle ammissioni della controparte” obiettano gli Ermellini. I quali infine, quanto all’asserita, erronea applicazione dell’art. 22 l. 2248/1865, sottolineano che “risulta non condizionante il fatto che la Corte d’appello abbia fatto riferimento alle “fasce di rispetto” piuttosto che alle “fasce di pertinenza”, in quanto, non avendo l’attuale ricorrente allegato alcun elemento a sostegno della propria contestazione circa l’esatta posizione della quercia, il giudice di merito ha ritenuto, sulla base delle risultanze probatorie prodotte da controparte o comunque acquisite, accertato che l’albero vegetasse sul terreno di proprietà della (omissis) s.r.l. e che, conseguentemente, su di essa ricadesse la responsabilità – notoriamente senza colpa del custode – da cose in custodia”. Dunque, ricorsi tutti rigettati e sentenza di secondo grado confermata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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