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Dal primo ottobre 2017 l’utente che subisce una prolungata interruzione dell’energia elettrica, anche per cause non dipendenti dal gestore del servizio, avrà diritto a un indennizzo automatico che potrà arrivare fino a 1.000 euro. E’ quanto ha stabilito la delibera 127/2017/R/eel approvata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), che estende gli indennizzi automatici ai clienti finali a carico degli operatori di rete.

L’Autorità, infatti, evidenzia come nel corso degli ultimi anni siano aumentate le interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica attribuibili a forza maggiore, come in caso di eventi meteorologici di vasta estensione. La quota di durata delle interruzioni attribuite a tali eventi, si legge nella delibera, ha raggiunto livelli molto significativi a livello medio complessivo nazionale, segnando, rispetto a una media di circa 30 minuti persi all’anno nel periodo 2004-2015, un picco di circa 57 minuti persi per cliente nel 2012 e un di circa 69 minuti persi per cliente nel 2015.

Ma gli indicatori statistici medi nazionali non rappresentano compiutamente gli effetti sulle singole aree servite dalle reti elettriche impattate da questi fenomeni: le interruzioni di energia elettrica ai clienti finali hanno avuto anche durata molto più elevata. È l’esempio della Lombardia e dell’Emilia Romagna, regioni in cui risulta che oltre 360.000 clienti hanno subito un’interruzione di durata superiore a 8 ore e che la durata media delle disalimentazioni per gli utenti coinvolti in tali interruzioni è stata rispettivamente di 20 ore in Lombardia e di 26 ore in Emilia Romagna. Senza contare gli eventi eccezionali che hanno colpito Abruzzo e, in minor misura, Marche, Lazio e Umbria con interruzioni di energia elettrica durate giorni.

Per tutelare gli utenti che subiscono interruzioni prolungate, dal 2007 è in vigore una regolamentazione che prevede un indennizzo automatico per i clienti in bassa tensione che subiscono un’interruzione di durata superiore a 8 ore per i centri urbani e a 12 ore per le altre zone; dal 2020 gli indennizzi automatici saranno erogati al superamento delle 8 ore per tutti i clienti in bassa tensione e delle 4 ore per tutti i clienti in media tensione.


L’indennizzo automatico è differenziato tra clienti domestici e clienti non domestici, e tra quest’ultimi in base alla potenza contrattualmente impegnata, aumenta con l’aumentare della durata di interruzione, fino a un limite massimo espresso in euro. L’onere indennitario è a carico delle imprese distributrici, indipendentemente dal numero di utenti serviti, e di Terna per interruzioni innescate da cause nella loro responsabilità, mentre è coperto da un Fondo eventi eccezionali per le interruzioni prolungate attribuite a causa di forza maggiore.

Dall’analisi condotta sui dati relativi agli eventi severi occorsi su vasta estensione del periodo 2012-15, l’Autorità evidenzia che per oltre il 96% delle interruzioni causate da eventi non imputabili agli operatori interessati, il servizio elettrico è risultato regolarmente ripristinato entro le 72 ore.  Pertanto, il provvedimento ha ritenuto opportuno prevedere un limite, pari a 72 ore, oltre il quale l’onere addizionale degli indennizzi sia posto in capo all’impresa distributrice e/o a Terna (Rete elettrica nazionale), anche qualora la causa di innesco dell’interruzione sia attribuibile a forza maggiore. Si tratta di un limite “ritenuto congruo, vista la possibilità per l’impresa distributrice o per Terna di reperire mezzi adeguati al ripristino del servizio“.

In sostanza, se l’interruzione del servizio supererà le 72 ore l’utente avrà diritto a un indennizzo automatico direttamente dall’operatore di rete, mentre il Fondo eventi eccezionali continuerà a operare solo per la parte di indennizzo riferito alle prime 72 ore per interruzione di cause di forza maggiore. Se le interruzioni si prolungheranno oltre le 72 ore ed entro le 240, la misura dell’indennizzo a carico degli operatori o di Terna potrà arrivare fino a mille euro in quanto la delibera elimina il tetto dei 300 euro. Per permettere alle imprese distributrici e a Terna di prepararsi adeguatamente, l’Autorità ha stabilito che le nuove misure decorreranno dal primo ottobre 2017, vale a dire prima della prossima stagione invernale. 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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