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Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti legislativi recanti disposizioni di contrasto dell’inquinamento acustico: entreranno in vigore il prossimo 19 aprile 2017. In particolare, il D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41, disciplina la figura professionale del tecnico competente in materia di acustica, modificando la L. n. 447/1995 e il D.Lgs. 194/2005 e armonizzando il contenuto relativo alla gestione del rumore.

Il secondo Decreto, invece, il n. 42, ha recepito la Direttiva 2000/14/CE che disciplina le macchine rumorose operanti all’aperto, in particolare quelle non conformi alla normativa europea perché importate da Paesi extra UE. In questo modo, almeno per quanto riguarda quest’ambito, l’Italia non rischierà di incorrere in procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea.

All’interno del primo Decreto viene dunque disciplinata la figura del tecnico competente in acustica, nonché la sua formazione e abilitazione. Nello specifico, si tratterà di un soggetto abilitato ma non iscritto in alcun ordine o collegio, ai sensi della L. n. 4/2013. L’elenco dei professionisti sarà custodito e aggiornato dal Ministero dell’Ambiente, presso il quale si svolgerà periodicamente anche un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, al fine di valutare l’impatto creato dalla nuova normativa sulla professione.


Tra i requisiti richiesti al tecnico competente in acustica figurano una laurea (o laurea magistrale) a indirizzo tecnico scientifico e un master universitario da 12 crediti, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, oppure un corso in acustica, con cui abbia ottenuto 12 crediti universitari in materie di acustica, oppure il titolo di dottore di ricerca con una tesi in acustica ambientale. Inoltre, per un periodo transitorio di cinque anni, potranno iscriversi all’albo anche i diplomati ad indirizzo tecnico o in possesso della maturità scientifica che abbiano almeno quattro anni di esperienza non occasionale alle dipendenze di strutture pubbliche o in collaborazione con un tecnico competente e abbiano superato un corso in acustica.


Il Decreto reca indicazioni anche sulle modalità e sul programma che i corsi di abilitazione devono presentare: infatti, non saranno valutati come idonei quelli in modalità e-learning, ma solo i corsi frontali o in modalità “blended learning”, cioè con un 50 per cento di lezioni frontali e la possibilità di alternare momenti di formazione a distanza.

Le novità riguardano da vicino anche i Comuni i quali, dall’entrata in vigore dei decreti in questione, saranno tenuti ad effettuare la mappatura acustica completa del territorio, in conformità alla Direttiva 2007/2/CE. Ciò rispettando il termine fissato al 30 giugno 2017, a partire dal quale scatterà anche il termine entro il quale gli stessi Comuni dovranno predisporre i piani d’azione: questi infatti, una volta consegnati entro il 18 luglio 2018, verranno aggiornati con frequenza quinquennale. La valutazione acustica dovrà essere effettuata tutte le volte in cui si progettino infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime, nonché impianti eolici, d’ora in poi considerati come “sorgenti sonore fisse”.

Infine, per arginare la messa in circolazione di macchine non marcate CE, e come tali non conformi alle caratteristiche necessarie per il rispetto della normativa sull’inquinamento acustico, il Ministero dell’Ambiente sarà tenuto a certificarne la conformità, mediante professionisti abilitati e incaricati: dovranno essere in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, oppure aver frequentato con profitto un corso di formazione in acustica ambientale che abbia avuto come oggetto anche la direttiva 2000/14/CE. I corsi di abilitazione verranno progettati dal ministero con un decreto ministeriale da emanarsi entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs.


Il massimale della polizza di assicurazione per la responsabilità civile è fissato ad un minimo di 2,5 milioni di euro. Sono previste multe amministrative, irrogabili da parte dell’
Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per coloro che immettano nel commercio macchine o attrezzature non conformi alla disciplina vigenti, superando il livello di potenza sonora ammissibile.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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