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Per installare in un condominio un sistema di video sorveglianza, dispositivo ormai usatissimo per prevenire e contrastare atti illeciti, furti in primis, occorre l’unanimità dei consensi di tutti i condomini o basta la semplice maggioranza dell’assemblea condominiale?

Con l’ordinanza n. 14969/22 depositata l’11 maggio 2022 la Cassazione è entrata in un tema molto sentito e dibattuto che unisce le questioni condominiali alle norme relative alla tutela della privacy, concludendo che è sufficiente la maggioranza.

Una condomina impugna due delibere dell’assemblea condominiale per mettere le telecamere

Una donna residente in un condominio di Torino aveva impugnato avanti il tribunale cittadino due delibere assembleari del 2011 e del 2012: la prima riguardava la ripartizione, in base ai millesimi di proprietà, del canone da versare al Comune per un’intercapedine per l’anno 2010 e della spesa per l’installazione di un sistema di video sorveglianza; la seconda la ripartizione del canone per l’intercapedine per l’anno successivo e la spesa per completare l’impianto. Il giudice però aveva dichiarato inammissibile la impugnativa della prima delibera per decorso del termine e aveva rigettato la seconda, ritenendola infondata.

La condomina tuttavia aveva proposto appello, obiettando che le due delibere erano nulle e non semplicemente annullabili, sia per quanto riguardava la spesa per il canone per l’intercapedine, sia per quella relativa all’impianto di video sorveglianza. Secondo la donna, l’intercapedine non era un bene comune e, in ogni caso, la relativa spesa non poteva essere imputata a tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, ma doveva ripartirsi in base all’uso, evidenziando al riguardo che l’intervento era destinato al servizio solo dei box interrati posti ai piani -2 e -3.

Quanto poi all’impianto di video sorveglianza, ed è l’aspetto che qui interessa, la condomina eccepiva che la materia esulava dalla competenza dell’assemblea, richiedendosi il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

Anche la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 2016, però, aveva rigettato l’impugnazione, osservando che in realtà l’intercapedine era funzionale all’intero fabbricato e riconoscendo la legittimità della decisione dell’assemblea riguardo all’impianto di video sorveglianza, sebbene assunta solo a maggioranza.

 

La donna ricorre per Cassazione sostenendo che occorreva l’accordo unanime dei condomini

La condomina però non si è arresa e ha proposto ricorso anche per Cassazione. Il motivo che qui preme è il secondo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nel quale la ricorrente ha sostenuto che il positivo riconoscimento, operato dalla Corte d’appello, della possibilità dell’assemblea dei condomini di deliberare in ordine all’impianto di video sorveglianza lasciava aperta la questione se occorresse l’accordo unanime dei condomini. In ogni caso, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto porsi il problema delle maggioranze occorrenti, non essendo sufficiente, prima della riforma del condominio, la maggioranza semplice. E si doveva inoltre riconoscere che la delibera non era vincolante per i dissenzienti, trattandosi di innovazione voluttuaria ed eccessivamente costosa.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il motivo è infondato. Gli Ermellini ammettono che prima della riforma del condominio la giurisprudenza di merito, “nel silenzio della legge”, aveva affrontato più volte le problematiche sottese all’uso di telecamere, “arrivando però a soluzione contrastanti”.  In particolare, una parte della giurisprudenza di merito sosteneva che la delibera dell’assemblea condominiale che approva l’installazione di un impianto di video sorveglianza relativo a parti comuni, non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all’approvazione dell’assemblea; un altro orientamento faceva salvo il caso in cui la decisione fosse stata assunta all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti; una terza impostazione si accontentava della deliberazione a maggioranza e, per la prospettata violazione della privacy dei condomini, richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione penale secondo cui installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all’art. 615-bis c.p.

 

Il legislatore ha stabilito che le delibere assembleari in materia sono approvate a maggioranza

Ebbene, chiariscono gli Ermellini, “il legislatore della novella, con un articolo dedicato, ossia il nuovo art. 1122-ter c. c., ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. E la nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l’installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 1, c.c.”.

La norma “ha confermato la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito” conclude la Suprema Corte, che per la cronaca ha rigettato anche le obiezioni sul carattere voluttuario o gravoso dell’innovazione, sottolineando che “le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’ari 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio”. Nello specifico, conclude la Suprema Corte, la ricorrente non ha indicato “alcun elemento concreto, relativo alle particolari condizioni ed all’importanza dell’edificio, che avrebbe dovuto indurre la corte di merito a ritenere l’innovazione scarsamente utile o eccessivamente gravosa”.

Respinto anche l’altro motivo di doglianza, il ricorso è stato pertanto rigettato e il sistema di telecamere ammesso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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