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Il pronunciamento aveva fatto scalpore per la singolarità del caso, ma alla fine il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 1475 del 2 novembre 2021 non ha fatto che applicare il principio di legge in base al quale se un animale, sia esso un cane, un gatto o un cavallo, come nello specifico, causa dei danni a terzi, o con un’aggressione o provocando un incidente stradale, il proprietario deve risponderne.

Una ciclista travolta da un cavallo cita la proprietaria dell’animale per danni

Ad adire le vie legali era stata una donna che, mentre procedeva per strada in sella alla sua bicicletta, era stata travolta da un cavallo incustodito che, assieme ad un altro equino, era uscito da un terreno adiacente la via pubblica e l’aveva attraversata. Non solo. La malcapitata, dopo essere rovinata a terra, era stata per giunta ripetutamente colpita dall’animale, che si era imbizzarrito, ed era finita nel fossato ai bordi della strada.

La ciclista aveva lamentato danni da invalidità temporanea e permanente, oltre ai danni materiali alla bicicletta, per una somma complessiva di oltre 80mila euro, deducendo la responsabilità oggettiva della proprietaria dei cavalli ai sensi dell’art. 2052 c.c., per avere lasciato incustoditi gli animali e non avere approntato recinzioni adeguate ad evitare che questi potessero circolare liberamente attraversando la strada e colpendo la ciclista travolta.

La padrona dei cavalli, costituitasi in giudizio, aveva chiesto al contrario il rigetto della domanda sostenendo che non vi fosse la prova dell’esatta dinamica del sinistro e contestando la significativa quantificazione dei danni invocati.

 

Il proprietario dell’animale è responsabile dei danni

Il Tribunale ha effettivamente disciplinato la controversia ai sensi dell’art. 2052 c.c., secondo cui: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La norma in questione si fonda sulla relazione intercorrente tra il comportamento e l’animale, laddove la responsabilità del proprietario risiede nel non avere impedito che gli equini si allontanassero dal recinto, camminando addirittura sino alla strada, ove, appunto, la ciclista era stata travolta e ferita.

Il limite della questa responsabilità, basata su una presunzione legale, risiede nel caso fortuito, nel senso che solo il fattore eziologico esterno, imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale, dirime la responsabilità de quo, senza che sia rilevante la condotta del proprietario dell’animale, o di chi se ne serve. Fattore imprevedibile ed invitabile che deve essere provato da chi è chiamato in causa, ossia dal padrone degli animali, e che nello specifico non si poneva in alcun modo.

 

La padrona del cavallo condannata a risarcire la danneggiata

Accertata dunque e dichiarata la responsabilità della proprietaria degli equini nella rovinosa caduta della ciclista, il giudice l’ha condannata a risarcire il danno. Il consulente tecnico medico legale nominato dal Tribunale Ctu ha riscontrato alla malcapitata un trauma contusivo della spalla destra con frattura della clavicola destra, un trauma toracico chiuso con frattura della prima e seconda costa a destra, e un trauma contusivo della colonna dorsale con frattura del processo trasverso di D2 e trauma contusivo della gamba destra con frattura diafisaria del perone, per un danno biologico permanente del 9 per cento e una liquidazione, per questa sola voce di danno, di poco meno di 19mila euro.

A questa somma infatti sono poi state aggiunge anche altre voci di danno non patrimoniale, tra cui l’invalidità temporanea, i danni patrimoniali tra cui le ingenti spese mediche sostenute, oltre alle spese di lite e di Ctu.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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