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I ladri per svaligiarle l’appartamento si erano serviti di un’impalcatura installata da un’impresa edile che stava effettuando dei lavori per conto del palazzo e lei, la derubata, li ha citati in causa entrambi, ditta e condominio, per essere risarcita, vedendo accolte le proprie ragioni in tutti i gradi di giudizio, da ultimo in Cassazione che ha messo la parola fine al singolare contenzioso con l’ordinanza n. 41542/21 depositata il 27 dicembre 2021, la quale costituisce senza dubbio un punto di riferimento per quanti (e non sono pochi) restino vittima di episodi sul genere.

 

Una donna derubata cita la ditta proprietaria dell’impalcatura usata dai ladri e il condominio

Una donna, che abitava con i genitori in un appartamento al quinto piano di un condominio di Battipaglia, aveva subito un pesante furto di oggetti preziosi per un valore complessivo denunciato di quasi 34mila euro: furto che però era stato agevolato, a dire delle vittime, dalla presenza di una impalcatura, posta a ridosso dell’edificio dalla ditta incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, di cui i ladri si erano serviti per raggiungere l’appartamento. Di qui, nel 2006, la citazione in causa dell’impresa e del condominio, che aveva appaltato i lavori, avanti il Tribunale di Salerno.

Sia in primo sia in secondo grado i giudici accolgono la richiesta danni

I giudici, acquisite prove testimoniali e i verbali di polizia giudiziaria redatti dall’agente che era intervenuto sul posto nell’immediatezza dei fatti, avevano ritenuto che entrambi i soggetti chiamati in causa fossero responsabili: l’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura, ed il condominio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per omessa custodia. Il tribunale li aveva quindi condannati, entrambi in solido, a risarcire la somma di 33.925 euro alla luce del preventivo in atti.

Il condominio aveva quindi appellato la decisione, ma la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 2019, aveva a sua volta ritenuto confermata la responsabilità dei due soggetti condannati, escludendo comportamenti colposi da parte dei derubati nel custodire i gioielli e riducendo solo il quantum risarcitorio dovuto, stabilito in via equitativa in diecimila euro.

 

Il condominio ricorre per Cassazione: il furto non sarebbe stato provato a sufficienza

Il condominio Palazzo Lo Bosco ha tuttavia proposto ricorso anche per cassazione lamentando l’assunzione di testimonianze de relato actoris, che sarebbero state affette da nullità, inutilizzabili ed inidonee a provare il fatto storico del furto, l’utilizzo dell’impalcatura e dei ponteggi da parte dei pretesi ladri nonché in ordine all’appartenenza alla querelante dei beni presuntivamente oggetto di furto.

Secondo la tesi difensiva, la Corte d’Appello avrebbe basato la decisione unicamente su testimonianze de relato actoris, ossia la testimonianza indiretta dell’agente di polizia intervenuto in seguito che avrebbe avuto solo valore indiziario, senza che vi fosse la prova diretta del furto, di cui non ci sarebbero stati riscontri oggettivi o testimoni oculari con ciò ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Gli indizi, inoltre, non sarebbero stati gravi, precisi e concordanti al netto dell’inutilizzabilità della testimonianza de relato actoris e dell’assenza di testimoni oculari.

Il ricorrente ha lamentato anche che la Corte territoriale avesse fatto ricorso alla valutazione equitativa del danno, omettendo di illustrare i criteri seguiti.

La Cassazione rigetta le doglianze: prove solide, impalcature prive di allarmi e illuminazione

Ma per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile in quanto, come spesso accade, “tutti i motivi sono volti ad evocare un inammissibile riesame degli elementi di prova, che, lungi dall’essere costituiti dalla sola testimonianza de relato actoris, sono stati tutti “oggettivamente riscontrati” dall’agente di polizia intervenuto nell’immediatezza del fatto e confermati da altri testi”.

Secondo gli Ermellini, al contrario di quanto censurato nel ricorso, “tutti gli elementi riscontrati hanno consentito di ricostruire, in modo univoco, il furto, le modalità di accesso all’appartamento, l’assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature, la presenza di porta blindata nell’appartamento”, sufficiente a escludere responsabilità colpose da parte dei derubati.

Respinte anche le obiezioni sulla liquidazione equitativa dei danni, “a cui il giudice deve, anche d’ufficio, procedere, tanto nell’ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell’impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell’ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, essi non siano stati ritenuti di sicura efficacia”. Dunque, ricorso respinto e risarcimento confermato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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