Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Non può andare indenne da una condanna per lesioni personali il padrone del cane che, sfuggendo al controllo e uscendo in strada, morda un passante.

Con la sentenza n. 29856/22 depositata il 27 luglio 2022 la Cassazione ha confermato le responsabilità del proprietario di un pastore tedesco che nel novembre del 2014 aveva aggredito una ragazzina a L’Aquila. 

Proprietario di un cane condannato per le lesioni causate dall’animale a una minore

Il padrone, con sentenza del 2019, era stato condannato dal Giudice di Pace cittadino a una pesante sanzione pecuniaria per ili reato di cui all’art. 590 cod. pen., perché, per colpa generica, non aveva custodito un pastore tedesco di sua proprietà, che, uscito sulla pubblica via, aveva attaccato e morso una minore mentre  stava raggiungendo la fermata dell’autobus, cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni: decisione poi conferma da tribunale di L’Aquila quale giudice di secondo grado con sentenza del 2021. 

L’imputato tuttavia ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la sentenza di seconde cure sarebbe stata emessa in mancanza di elementi probatori: in particolare, si asseriva che la madre della giovane avrebbe reso una testimonianza de relato, in quanto non presente al momento dell’accaduto; che gli agenti della polizia locale e l’addetto del servizio veterinario della Asl non sarebbero intervenuti immediatamente dopo l’aggressione, e che i testimoni non avrebbero identificato l’animale che aveva causato le lesioni. 

Secondo il proprietario del pastore tedesco, lamentatosi anche per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l’applicazione della pena al massimo edittale, a fronte della mancanza di un riconoscimento da parte della vittima, non si sarebbe compreso in base a quale dato il cane autore dell’aggressione potesse essere identificato in uno dei due quattro zampe prelevati dal Servizio Veterinario dell’Asl e di cui peraltro soltanto uno era di sua proprietà. 

 

Solide le prove, confermata la condanna

Ma per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Secondo gli Ermellini, il Tribunale ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, “sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità”. Per la Cassazione, il giudice territoriale “ha illustrato le ragioni della credibilità e dell’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ritenendole compatibili con le lesioni subite dalla minore e con tutti gli ulteriori elementi probatori”: i giudici di merito, infatti, avevano affermato la responsabilità del ricorrente alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei plurimi riscontri acquisiti, quali la descrizione operata dal maggiore della polizia locale del luogo dell’aggressione, indicatogli dalla vittima, “con la presenza di un terreno recintato parzialmente aperto (di circa 30 centimetri) e con all’interno due cani, tra i quali un pastore tedesco”: il comandante peraltro era accorso immediatamente dopo il fatto, e la ragazzina aggredita in realtà era sempre rimasta sul posto. 

Inoltre, il tribunale aveva pronunciato la sentenza di condanna anche alla luce della presenza in loco di due cani (madre e figlio), di cui uno munito di microchip identificativo, di proprietà del ricorrente e al quale gli stessi erano poi stati riconsegnati, essendo risultato che in verità anche l’altro cane era intestato all’imputato. 

Insomma, le doglianze difensive, “benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione resa dal Tribunale, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d’indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio” conclude la Cassazione che ha rigettato anche gli altri motivi di doglianza compreso quello relativo alle attenuanti generiche, in forza dei numerosi precedenti penali dell’imputato, confermando la condanna. 

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Responsabilità Civile

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content