Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

La “fermata” costituisce una fase della circolazione, anche per chi si trova in stato di ebbrezza.

Ribadendo questo concetto “ampio” di circolazione, la Corte di Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 25140/19 depositata il 6 giugno 2019, la condanna di un automobilista pizzicato positivo all’alcoltest.

 

Reato di guida in stato di ebbrezza anche durante la fermata

L’uomo, ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza accertato a Gaeta nell’agosto del 2013, era stato condannato dal Tribunale di Cassino, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 4 mesi, sospesa senza menzione, e a mille euro di multa, e gli era stata altresì sospesa la patente di guida per due anni. Sentenza conferma anche dalla Corte di appello di Roma.

L’automobilista, tuttavia, ha proposto ricorso anche per Cassazione, lamentando, in particolare, errata applicazione della legge, mancanza dello status di conducente e manifesta illogicità della motivazione.

A suo dire la Corte distrettuale si sarebbe appiattita sulle motivazioni del primo giudice, raffigurando la vicenda diversamente da quanto realmente accaduto. In altre parole, il ricorrente asseriva che quando gli agenti l’hanno fermato non stava circolando, non aveva pertanto la qualifica di “conducente” e quindi il necessario requisito richiesto dall’art. 186 del Codice della Strada “che – sosteneva – contempla un reato proprio poiché si deve essere alla guida per venire reputati responsabili, e non è sufficiente essere al posto di guida ma occorre altresì circolare”.

 

La fermata è una fase della circolazione

Secondo gli Ermellini, tuttavia, le doglianze sono infondate e le motivazioni addotte per la sentenza della Corte territoriale sono state adeguate, congrue e complete.

La Cassazione contesta la versione fornita dall’imputato, citando le dichiarazioni dei carabinieri che avevano proceduto al controllo della sua vettura e che avevano spiegato di averlo fermato perché zigzagava con la macchina lungo il rettilineo dove i militari stavano eseguendo un posto di blocco: circostanze su cui l’automobilista non aveva avuto nulla da obiettare firmando il verbale della contestazione.

Ma anche ammesso di concedere credito alla tesi difensiva, la Suprema Corte, come peraltro aveva fatto anche la Corte territoriale, ribadisce che essa sarebbe comunque inidonea a escludere la sussistenza del reato “dato che, secondo il contante orientamento di questa Corte di legittimità la “fermata” costituisce a tutti gli effetti una fase della circolazione”.

Ergo, ricorso rigettato e condanna confermata.

 

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content