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In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle di Milano, che ai sensi dell’art. 1226 c.c. costituiscono parametro per la valutazione equitativa, prevedono espressamente l’equiparazione tra convivenza more uxorio e convivenza coniugale fondata sul matrimonio.

E’ la Cassazione, con l’ordinanza n. 14746/19, a riaffermare questo principio evidentemente non così scontato, vista la causa insorta sulla vicenda.

 

Convivente risarcita per la morte del compagno ma in misura penalizzante

Con sentenza del luglio 2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto e in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato Generali Italia s.p.a. al risarcire la ricorrente dei danni subiti da quest’ultima a seguito del sinistro stradale a causa del quale aveva perduto il proprio convivente “more uxorio”.

Aveva invece confermato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva rigettato le domande proposte dai figli della donna per la condanna dei responsabili al risarcimento, in loro favore, dei danni derivati loro dalla perdita del rapporto affettivo con il convivente della madre.

In buona sostanza, i giudici d’appello avevano ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell’effettiva sussistenza di un rapporto di convivenza tra la vittima e la sua compagna, dotato dei caratteri di stabilità e intensità affettiva assimilabili a un rapporto di natura matrimoniale, così da giustificare il riconoscimento del risarcimento dei danni sofferti dalla donna, ma non altrettanto per il rapporto tra il suo convivente e i suoi figli.

La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione anche contro la sentenza d’appello.

La Suprema Corte ha confermato il rigetto della richiesta di risarcimento per i figli, ma ha accolto, dichiarandolo manifestamente fondato, l’altro motivo di doglianza, che deduceva la violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2043, 2059, 1226 c.c. e degli artt. 3 e 29 Cost., nonché del principio dell’integrale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per aver la corte territoriale illegittimamente liquidato, in favore della ricorrente, un importo a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto con il convivente more uxorio in misura ingiustificatamente penalizzante rispetto al parametro costituito dalla misura ordinariamente seguita per la liquidazione del danno da perdita del rapporto coniugale, sulla base di una motivazione del tutto priva di fondamento logico-giuridico.

 

Nessuna discriminazione tra coppie sposate e di fatto

Gli Ermellini ricordano come, secondo l’orientamento della giurisprudenza della stessa Suprema Corte, “le tabelle del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell’art. 1226 c.c., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona: ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.”.

Violazione di legge che c’è stata tutta secondo in giudici del Palazzaccio, in quanto il giudice, pur avendo dichiarato espressamente di volersi uniformare (nella liquidazione del danno subito dalla donna) alle misure di liquidazione previste dalle tabelle del Tribunale di Milano, alla fine aveva determinato, in suo favore, un importo pari a circa la metà della misura minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare.

E aveva giustificato tale decisione in ragione del ritenuto normale consolidamento dei rapporti di affetto e di condivisione, nell’ambito delle convivenze di fatto, “in tempi molto più ampi che nei legami affettivi tra i componenti di una coppia unita in matrimonio”.

Una giustificazione che, censura la Suprema Corte, risulta fondata “in modo esclusivo su una specifica discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio” e, come tale, “lesiva degli stessi criteri adottati nelle tabelle di Milano utilizzate a fondamento della liquidazione operata, attesa l’espressa completa equiparazione (contenuta in dette tabelle) tra convivenze more uxorio e convivenze coniugali fondate sul matrimonio”.

 

Ricorso accolto, sentenza cassata

La determinazione impugnata, “nel porsi in contrasto con la norma di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., risulta lesiva del principio formalmente affermato da questa Corte ai sensi del quale, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti da dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate” conclude la Cassazione, che quindi ha cassato la Sentenza per quanto attiene il motivo accolto e ha rinviato il caso alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la ri-determinazione dell’entità del risarcimento.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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