Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

E’ possibile, nel sistema italiano, prevedere – come accade negli ordinamenti di common law e, in particolare, degli Stati Uniti – il pagamento di una somma superiore a quella strettamente necessaria a reintegrare il danno, al precipuo fine di infliggere una pena al danneggiante?

All’interessante tematica del “Presente e futuro dei danni punitivi” è dedicato il prossimo evento formativo promosso da Studio 3A con Media Campus, in programma il 18 maggio 2018 a Brescia, presso il Centro Congressi Paolo VI.

L’argomento è di estremo interesse anche alla luce di recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, secondo i quali deve essere superato il “carattere monofunzionale della responsabilità civile” costituito dalla finalità reintegratoria del risarcimento – per riportare il danneggiato allo status quo ante il danno -, a cui fa riferimento l’impostazione classica.

Già in altre occasioni, infatti, le Sezioni Unite “hanno messo in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento” (Cass., SS.UU. 9100/15) .

Dunque, accanto alla “preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria” si riconosce adesso anche una “natura polifunzionale che si proietta verso più aree”, tra cui le principali sono proprio quella preventiva e quella sanzionatorio-punitiva: l’istituto dei risarcimenti punitivinon è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano”.

Secondo gli Ermellini, anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto da tempo una concezione polifunzionale della responsabilità civile, la quale risponde soprattutto a un’esigenza di effettività della tutela (vedi Cort. Cost. 303/11, 152/16, 238/14).

Certo, ciò “non significa che l’istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici di accentuare liberamente le condanne, liquidando oltre la somma necessaria a ristorare il danno patito“. Come noto, infatti, ogni prestazione personale esige una “intermediazione legislativa” in ossequio al principio di riserva di legge stabilito dall’art. 23 della Costituzione e, dunque, nel sistema italiano la condanna al pagamento di una somma ulteriore a quella strettamente necessaria per ristabilire lo status quo ante (risarcimento punitivo) è configurabile solo e soltanto se vi è una norma ad hoc che, nella fattispecie, lo prevede. Ma ormai il nuovo orientamento è tracciato.

Tutti questi aspetti saranno approfonditi dai relatori: gli Avvocati Giorgio Bacchelli, del Foro di Bologna, Andrea Piccoli, del Foro di Treviso, e Marco Frigo, del Foro di Padova, e il Professor Angelo Venchiarutti, docente associato di Istituzioni di diritto privato all’Università degli Studi di Trieste.

La partecipazione è gratuita previa registrazione da effettuarsi tramite il modulo on-line presente nel sito www.madiacamus.it. Il convegno è accreditato con quattro crediti da Aneis, l’Associazione Nazionale Esperti in Infortunistica Stradale, per la formazione continua dei patrocinatori stragiudiziali, e con quattro crediti anche dall’Ordine di Brescia al fine della formazione continua degli avvocati.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content