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Quando la condotta “fallosa” di un atleta configura anche una responsabilità penale per le lesioni causate a un avversario? Particolarmente interessante su tale questione sempre ampiamente dibattuta, anche sul piano del diritto, la sentenza n. 21452/23 depositata dalla Cassazione, quarta sezione Penale, il 19 maggio 2023.

 

Rugbista condannata per aver colpito un’avversaria con una gomitata dopo un placcaggio

La vicenda di cui si è occupato il Palazzaccio riguarda la responsabilità colposa riconosciuta dalla Corte territoriale nei confronti di un’atleta, una rugbista, per aver procurato gravi lesioni, oltre all’indebolimento permanente della vista, ad un’avversaria durante una partita di rugby, in occasione della Coppa italiana femminile disputata a Vicenza: l’imputata era accusata di aver colpito con una gomitata una giocatrice dell’altra squadra nel rialzarsi da terra dopo un placcaggio subito da quest’ultima.

L’atleta era stata condannata in relazione al reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. dal Tribunale berico con sentenza del 2019 e la Corte d’Appello di Venezia, con verdetto del 2022, aveva confermato la decisione, con l’unica riforma relativa alla revoca delle statuizioni carico dell’imputata, in quanto la parte civile dopo la sentenza di prime cure aveva instaurato un autonomo giudizio civile, azionando in tale sede la medesima domanda risarcitoria. Secondo i giudici territoriali la giocatrice, nel colpire l’avversaria con una gomitata, avrebbe violato la regola specifica sportivaesercitando una forza sicuramente sproporzionata ed esorbitante a quella strettamente necessaria per rimettersi in piedi” per citare un passo della sentenza.

L’atleta ricorre con successo in Cassazione: va abbandonato l’orizzonte del rischio consentito

La rugbista tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione, che lo ha accolto con una sentenza di estremo interesse per quel che riguarda la responsabilità di ambito sportivo. “Nell’analisi dell’eventuale responsabilità dell’atleta per fatti dannosi commessi durante l’attività sportiva – sostengono i giudici della Suprema Corte – deve essere abbandonato l’orizzonte del cosiddetto “rischio consentito” e dell’agente modello, foriero di eccessive incertezze nell’applicazione giudiziale, per approdare ai consueti criteri di accertamento della responsabilità penale nei reati caratterizzati dall’evento: verifica oggettiva del fatto dannoso (azione e nesso causale) e configurabilità della colpevolezza dell’agente, sotto il profilo della sussistenza del dolo o della colpa”.

 

L’attività sportiva non si sottrae all’indagine di responsabilità colposa o dolosa

Inoltre, l’attività sportiva “non si sottrae all’indagine di responsabilità colposa (o dolosa) in caso di eventi lesivi della vita o dell’integrità fisica delle persone, accaduti nel corso o in occasione del suo esercizio” proseguono gli Ermellini. In questa prospettiva, dunque, “non serve ragionare in termini di scriminante, atteso che l’attività sportiva costituisce di per sé un’attività lecita, rispetto alla quale i partecipanti accettano di correre determinati rischi, sempre che la loro integrità fisica non sia da altri deliberatamente lesa o danneggiata colposamente a seguito della violazione di predeterminate regole cautelari. Per la colpa generica in particolare – ma anche per la colpa specifica, in caso di regole cautelari cosiddette elastiche, in cui cioè la regola non è dettagliata ma è determinata in base a circostanze contingenti, si tratta di applicare i consueti principi che caratterizzano la valutazione della colpevolezza colposa”.

E qui la Cassazione richiama un recente arresto, Cass. n. 32899/2021, nel quale era stato ribadito che “in sede di accertamento della colpa il giudice deve indicare la regola cautelare violata preesistente al fatto, e quindi specificare quale sia – sulla base della diligenza, prudenza e perizia – in concreto ed “ex ante” il comportamento doveroso prescritto”.

Ne discende che “sono, per contro, illeciti quei comportamenti che non sono riconducibili al gioco, pur nelle sue espressioni pericolose, o perché intenzionalmente diretti a procurare danno alla persona oppure perché, siccome in contrasto con il principio di lealtà sportiva, sono estranei all’ambito di applicazione delle regole del gioco, che quel principio presuppongono e sono quindi disciplinati dalle ordinarie regole di diligenza, dei quali costituiscono violazione”.

Sulla base di queste motivazioni, la Suprema Corte ha quindi ritenuto di cassare la sentenza della Corte d’appello Lagunare, a cui ha rinviato la causa per una nuova valutazione dei fatti sulla base di questi principi.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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