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Il diritto al riposo e alla “vacanza” è garantito dalla Costituzione e una sua lesione implica anche e soprattutto un danno morale, non solo materiale, che va riconosciuto e risarcito. E’ una sentenza rilevante per milioni di persone che ogni anno vanno in ferie quella pubblicata dalla Cassazione il 20 febbraio 2023, la n. 5271/21, con la quale la Suprema Corte ha radicalmente cassato una sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il danno “da vacanza rovinata” lamentato da due persone considerandolo, a torto, non rientrante nella fattispecie del danno alla persona.

Due turisti citano in causa una società per essere risarciti del danno da vacanza rovinata

Due turisti avevano proposto un’azione risarcitoria nei confronti di una società che gestisce, sia in Italia, sia all’estero, alberghi, residence e ristoranti per danni da cosiddetta “vacanza rovinata”, a causa di disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera. Il Giudice di Pace di Napoli aveva accolto la domanda ma il Tribunale partenopeo, accogliendo il gravame della controparte, con sentenza del 2019 l’aveva invece rigettata.

Il giudice di appello aveva ritenuto che alla fattispecie andasse applicato l’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 79 del 2011 (all’epoca vigente) secondo cui il diritto al risarcimento del danno diverso da quello alla persona si prescriveva in un anno dal rientro del turista dal luogo di partenza, disattendendo la tesi delle vittime secondo cui, invece, doveva essere applicato l’art. 44 del medesimo decreto, secondo cui “il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico” si prescrive in tre anni. Essendo terminato il viaggio il 20 agosto del 2012 e notificato l’atto di citazione il 4 febbraio 2014, il diritto sarebbe dunque stato prescritto.

A sostegno della sua decisione il giudice aveva spiegato che tale interpretazione, per citare la sentenza, sarebbe stata “confermata, a livello sistematico, dalla nuova formulazione della norma citata la quale espressamente prevede per il danno alla persona l’applicazione del termine di prescrizione ordinariamente applicabile, con evidente riferimento ai danni fisici”.

I due turisti a questo punto hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione degli artt. 47, 44 e 45 del d.lgs. n. 79 del 201, in relazione all’affermata prescrizione del diritto azionato, concernente i danni non patrimoniali subiti dalle vittime. Motivo di doglianza assolutamente fondata per la Cassazione che “bacchetta” il giudice d’appello il quale, scrivono gli Ermellini, “sembra non aver voluto attribuire rilevanza al radicale e consolidato mutamento di prospettiva compiuto dalla giurisprudenza (in circa due decenni) in tema di danno non patrimoniale, individuato come ampia ed onnicomprensiva categoria concernente qualsiasi ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica”.

La Cassazione, in particolare, ricorda che la lesione dei diritti inviolabili della persona, di cui all’articolo 2 della Costituzione, è stata ascritta ai “casi previsti dalla legge”, che, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., “consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali. Più precisamente, sia la previsione, nell’art. 2 Cost., della “garanzia” dei diritti inviolabili della persona, sia il senso stesso dell’inviolabilità, proiettata nei rapporti orizzontali, sono stati ritenuti idonei a recepire implicitamente il rinvio di cui all’art. 2059 cod. civ.

Ai diritti inviolabili della persona, proseguono i giudici del Palazzccio, “non può negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata – in presenza di una particolare gravità soggettiva dell’illecito e relativamente alla componente del danno morale – anche da una funzione individual-deterrente

Un “diritto vivente” che poi, sottolineano gli Ermellini, ha conseguito anche l’avallo della Corte costituzionaleche, a fronte della tutela assicurata in via ermeneutica agli “interessi di rango costituzionale inerenti alla persona(sentenza n. 233 del 2003, ndr), ha giudicato come non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost”. E nella motivazione la Corte Costituzionale aveva peraltro riconosciuto alle pregresse sentenze della Cassazione (e specificamente alle pronunce n. 8828 e n. 8827 del 2003), “l’indubbio pregio di aver ricondotto a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, incluso il danno biologico”.

 

La risarcibilità dal danno morale da vacanza rovinata è previsto ad hoc dalla legge

Non solo. Per altro verso, osserva ancora la Suprema Corte, venendo al caso di specie, già da tempo la giurisprudenza di legittimità “ha riconosciuto, in tema, la risarcibilità del danno non patrimoniale, individuandone il fondamento non nella generale previsione dell’art. 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata, come legislativamente disciplinata”, e al riguardo viene citata la sentenza n. 4372/2012, la quale aveva cassato una decisione che aveva negato tale danno, affermando che la sua risarcibilità “è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea“.

In effetti, aggiunge la Cassazione, la legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici“, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell’ambito dell’obiettivo dell’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, “ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (quali disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale”.

Già nel 2012, infatti, con la sentenza n. 168 del 12 marzo di quell’anno, la Corte di Giustizia Ue, pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE, aveva affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso“, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali“, al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono un’importanza sempre maggiore alle vacanze“.

Anche alla luce di tale pronuncia, dunque, incalza la Suprema Corte, “la dottrina e la giurisprudenza di merito, hanno letto le espressioni generiche contenute nel D. Lgs. n. 111 del 1995 (artt. 13 e 14) come comprensive anche del danno non patrimoniale”, Successivamente poi, sottolineano ancora gli Ermellini, in una “visione d’insieme”, il Codice del turismo (D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE), applicabile nella specie, “prevede espressamente (all’articolo 47) il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico”. In particolare, per citare il testo, si prevede che, qualora l’inadempimento “non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta“.

 

Il danno alla persona non può essere limitato ai pregiudizi fisici

In conclusione, alla luce di tutte queste argomentazioni, va a concludere la Cassazione, “è manifestamente errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il termine “danno alla persona” deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici, sia perché è tale l’accezione tecnica del termine e sia perché, altrimenti, la distinzione non avrebbe senso”. In tema di cosiddetta “vacanza rovinata”, infatti, evidenziano infine i giudici del Palazzaccio, “è chiaro che si verte sempre di danni cosiddetti morali in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali”. Al contrario, la disposizione di cui all’art. 44 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79  – quella applicabile alla fattispecie in esame e che fissa in tre anni il termine prescrizionale per “il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico” – deve essere interpretata, asserisce la Suprema Corte, nel senso che “tra i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona”.

Di qui dunque la cassazione sul punto della sentenza, con rinvio al Tribunale di Napoli, nella persona di diverso magistrato, per il riesame della vicenda sulla base del ribadito principio di diritto. Per la cronaca, peraltro, la Suprema Corte ha accolto anche un altro motivo di ricorso che censurava la sentenza impugnata per non avere provveduto in ordine alla domanda di danno subito a causa di ritardo aereo, che pure era stata specificamente formulata ed accolta in primo grado, con il riconoscimento di apposito risarcimento: in secondo grado, però, l’appello della società aveva coinvolto anche questo punto della prima sentenza, il giudice aveva omesso di provvedere in merito a questa domanda autonoma e indipendente rispetto all’altra, e soprattutto diversamente disciplinata quanto ai termini prescrizionali.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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