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E’ uno dei problemi più frequenti a cui vanno incontro gli utenti della strada, il rifornimento con carburante contaminato da sporcizia, acqua o altri liquidi estranei, che manda in panne i veicoli e, soprattutto, sovente danneggia anche in modo ingente il motore. Ma è anche un danno che i titolari delle stazioni di servizio o le aziende fornitrici fanno molta fatica a riconoscere e a risarcire, negando il più delle volte di aver commercializzato benzina o gasolio corrotti, anche di fronte all’evidenza, e sostenendo che i pregiudizi lamentati dai mezzi non è detto siano riconducibili al carburante.

Merita dunque di essere segnalata la sentenza n. 283/23 depositata il 6 marzo 2024 dal Tribunale di Lucca che ha invece accolto una domanda risarcitoria sul genere condannando la stazione di servizio a rifondere oltre diecimila euro al danneggiato, e ha altresì ricordato come in una causa civile viga il principio delpiù probabile che non”: producendo tutta la documentazione a supporto delle proprie tesi, dalle ricevute del rifornimento alle testimonianze e ai preventivi degli autoriparatori cui si è stati costretti a rivolgersi, e magari chiedendo il supporto a degli esperti del settore (Studio3A ad esempio segue numerosi casi simili), chi ha subito il danno ha tutte le possibilità, oltre al diritto, di essere indennizzato.

Dopo un pieno con gasolio “viziato”, camion resta in panne e riporta danni per 11mila euro

Nello specifico la disavventura era toccata ad un’azienda proprietaria di un camion nel dicembre del 2021: il mezzo, subito dopo che l’autista aveva effettuato il rifornimento di gasolio alla pompa di carburante per una spesa di 623 euro, aveva manifestato un’avaria al motore costringendo il conducente a portarlo presso un’officina dove poi i meccanici, a seguito di vari controlli, avevano appurato che il guasto era stato dovuto al carburante imbarcato, contaminato da sporcizia e acqua, periziando un irrimediabile danneggiamento dei filtri e di altri pezzi..

L’azienda proprietaria del mezzo cita la stazione di servizio che denega ogni responsabilità

Tra costo del gasolio avariato, riparazioni e spese di traino del veicolo, la ditta proprietaria aveva dovuto sostenere un costo di 11.121 euro Iva esclusa e aveva chiesto il risarcimento ai gestori della stazione di servizio, denunciando i vizi del carburante. Ma questi ultimi avevano denegato ogni responsabilità, costringendo la società danneggiata ad adire le vie legali con una citazione in giudizio avanti, appunto, il tribunale di Lucca, avanti il quale la controparte è tornata a contestare la riconducibilità dell’avaria del camion a qualsiasi contaminazione di sorta del gasolio sostenendo che, dopo la denuncia dei vizi presentata dall’azienda danneggiata, aveva proceduto ad effettuare indagini sull’approvvigionamento di carburante dal 20 al 23 dicembre 2021 che avrebbero rilevato la sua totale idoneità.

Ma i giudici hanno accolto in pieno le istanze dell’impresa proprietaria del camion, dando atto di come la sussistenza del difetto di conformità del carburante oggetto di rifornimento e il suo nesso di causalità con i danni lamentati per l’avaria al motore del camion avessero trovato puntuale riscontro nell’istruttoria.

 

Nel processo civile vale il principio del “più probabile che non”

Al riguardo – si legge e si premette nella sentenza – appare, innanzitutto, opportuno fare chiarezza sui principi giuridici afferenti all’accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità civile, attese le difese di parte convenuta secondo cui non sussisterebbe prova del nesso di causalità, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tra il rifornimento di carburante e i danni lamentati e manifestatisi solo in seguito. Premesso che in realtà i danni allegati sono quelli manifestatisi subito dopo il rifornimento di carburante di cui trattasi, occorre osservare che, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità di un’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”.

Nello specifico, tutti gli elementi di prova propendevano per un danno dovuto al carburante

Nel caso di specie, chiariscono quindi i giudici venendo al dunque, “non vi sono concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che i danni lamentati siano riconducibili, come sostenuto da parte convenuta, ad una omessa manutenzione del veicolo”, che peraltro era quasi nuovo essendo stato acquistato da (solo) poco più di un anno. Né risultava che il mezzo pesante fosse stato rifornito presso altri distributori.

Viceversa, “vi sono plurimi elementi di prova, tra loro convergenti, precisi e attendibili, dai quali è possibile desumere con un elevato grado di probabilità idoneo al raggiungimento della prova che l’avaria in contestazione sia riconducibile al rifornimento di carburante effettuato dal camion presso la stazione di servizio in questioneprosegue il tribunale lucchese, citando tutta la documentazione esibita come prova dall’impresa danneggiata, non ultime quelle relative alle verifiche e alle riparazioni resesi necessarie sul mezzo in avaria, “sulle cui testimonianze e attendibilità non sussistono motivi per dubitare”.

 

Il gasolio “contestato” era stato anche svuotato dal serbatoio e fatto analizzare in laboratorio

I giudici al riguardo sottolineano anche come nell’autofficina il serbatoio fosse stato svuotato del carburante che era stato riversato in una cisterna pulita e poi campionato per far effettuare le verifiche tecniche ad un laboratorio specialistico, che ne aveva confermato le “impurità” causa  del difetto di funzionamento del veicolo e della necessità di svariati interventi di riparazione, tra cui la sostituzione dei filtri, degli iniettori e del flauto e nella pulizia dei serbatoi tutti inseriti in un’unica fattura.

Il tribunale dà quindi atto che l’accertamento peritale, ossia le analisi chimico-fisiche fatte effettuare dalla danneggiata sui campioni di carburante prelevato dal serbatoio del camion, dal quale risultava che il gasolio recava una carica microbiotica di 14520 UFC (Unità Formanti Colonie), indicante una “contaminazione grave”, non si era svolto nel contraddittorio tra le parti, ma aggiunge anche che esso assume “un alto valore indiziario, sia perché richiesto da un soggetto terzo, sia perché fondato su indagini di laboratorio basate su criteri scientifici, nei confronti delle quali parte convenuta si è limitata ad una generica contestazione di mancato contraddittorio, senza svolgere puntuali contestazioni sul piano tecnico-scientifico”.

Anche la Ctu disposta ad hoc confermava la derivazione del danno dal gasolio “viziato”

Né le su esposte emergenze istruttorie risultano in alcun modo contraddette dalle bolle di consegna del carburante presso la stazione di servizio dal 20 al 25 dicembre 2021 prodotte dai gestori a confutazione delle allegazioni della controparte, trattandosi di documentazione unilateralmente formata e del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della idoneità del carburante venduto” evidenziano ancora i giudici, citando infine, anche e soprattutto, la consulenza tecnica d’ufficio disposta in corso di causa, la quale, “a seguito di un’indagine approfondita fondata su criteri metodologicamente corretti”, aveva a sua volta accertato che “il serbatoio del carburante presentava al suo interno evidenti tracce di fanghi e relative impurità, che una volta entrate nel modulo di alimentazione del carburante bypassando il filtro a reticella ormai saturo di sporco si depositano sul fondo, causando il malfunzionamento della pompa di alimentazione del carburante e di tutti i componenti relativi all’impianto di alimentazione quali rail, iniettori e relative tubazioni… Per quanto sopra esposto e dagli accertamenti effettuati, si evince che i danni rilevati sono senz’altro riconducibili ad un inquinamento da carburante in quanto, all’interno dell’impianto di alimentazione sono stati rinvenuti esclusivamente fanghi e impurità lasciate dalla miscela di acqua e gasolio”.

In definitiva, va a concludere il tribunale, “le conclusioni del consulente contenute nella relazione peritale sono prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate, per cui ritiene questo giudice non doversene discostare”.

 

Pompa di carburante condannata a risarcire integralmente il danno lamentato

Pertanto, “alla luce delle su esposte risultanze la società convenuta deve ritenersi responsabile per i vizi del carburante e per i conseguenti danni subiti dal camion attoreo, da ciò discendendo che la stessa è tenuta alla restituzione dell’importo versato dall’attrice per il rifornimento del carburante viziato e al risarcimento dei danni dubiti da quest’ultima” conclude la sentenza, che ha condannato i titolari della pompa di carburante a rifondere integralmente il danno comprovato e reclamato dalla ditta proprietaria del camion, ossia 11.121 euro, più la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi annui al tasso legale dal fatto alla decisione, nonché tutte le spese di lite.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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