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Anche se le disposizioni del Codice del Consumo non sono applicabili trattandosi di un fatto occorso prima della loro entrata in vigore, laddove si individui un collegamento negoziale tra l’acquisto di una vettura mai consegnata e il finanziamento, le rate versate per quest’ultimo vanno comunque restituite in quanto la mancata consegna della vettura comporta l’automatica nullità del contratto. E’ significativa per la tutela dei consumatori l’ordinanza depositata dalla Cassazione, prima sezione Civile, il 29 febbraio 2024, numero 5365/24.

La causa per la restituzione delle rate del finanziamento per acquistare un’auto mai consegnata

Un uomo aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Bmw Financial Service Italia spiegando di aver acquistato nel giugno del 2009 presso una concessionaria una nuova Range Rover per un prezzo di quasi cinquantamila euro, corrispondendone ventimila e ottenendo dalla finanziaria della nota casa automobilistica un finanziamento per la restante somma, da destinare all’acquisto della macchina, che tuttavia non gli era mai stata consegnata, ma egli aveva comunque continuato a pagare le rate di rimborso del finanziamento. Di qui la sua richiesta di restituzione delle somme versate e anche di risarcimento del danno.

In appello domanda accolta, accertata la connessione tra i contratti d’acquisto e finanziamento

Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda ma la Corte d’appello capitolina, nel 2018, l’aveva invece accolta, dichiarando la nullità ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, del codice civile del contratto di finanziamento e condannando BMW Financial Service Italia S.p.A. al pagamento, in favore del danneggiato, di una somma di circa quarantamila euro.

Diversamente dalle conclusioni a cui era pervenuto il primo grado di giudizio, la Corte territoriale aveva ritenuto che la nullità del contratto fosse rilevabile d’ufficio e come il danneggiato già nella citazione in causa in tribunale avesse sostenuto e dimostrato la connessione funzionale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, deducendo che l’auto che aveva acquistato in realtà non era mai stata immatricolata in Italia, che il libretto in suo possesso era falsificato e che sussisteva impossibilità dell’oggetto del contratto di compravendita, con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell’articolo 1346 c.c. Senza poi contare il fatto che la macchina acquistata dal concessionario non gli era stata neppure mai consegnata.

E’ vero che l’oggetto del giudizio in questione non era la mancata consegna della vettura ma il contratto di finanziamento, era tuttavia indubitabile, secondo i giudici d’appello, che quest’ultimo era collegato nella causa al contratto di compravendita, nel senso che il contratto di finanziamento, appositamente stipulato dal compratore dell’autovettura con l’ente finanziatore presentatogli dal venditore, aveva lo scopo di procurare la provvista per l’acquisto dell’autovettura, che altresì l’acquirente non avrebbe potuto conseguire non avendo la disponibilità immediata di tutto il danaro necessario, che dunque la società finanziatrice aveva erogato direttamente al venditore in cambio dell’obbligazione dell’acquirente di restituirlo con il pagamento delle rate mensili.

Nel contratto di finanziamento era indicato quale oggetto l’acquisto dell’auto e anche il prezzo

Il tutto si poteva ben evincere dallo stesso contratto di finanziamento del 26 settembre 2009 nel quale erano indicati, quale oggetto del contratto, sia il finanziamento del veicolo acquistato sia il prezzo di acquisto, quasi a segnare lo stretto legame funzionale fra il contratto di compravendita e quello di finanziamento; infatti, solo attraverso il finanziamento si poteva realizzare l’acquisto dell’auto voluto dall’acquirente.

 

Niente acquisto, dunque, contratto nullo

Il contratto di finanziamento, quindi, era chiaramente finalizzato all’acquisto dell’auto, ragion per cui, aveva tratto le logiche conseguenze la Corte d’Appello, non essendosi realizzato l’acquisto della vettura, il contratto stesso era rimasto privo di causa, perché finalizzato al predetto acquisto, e come tale doveva essere dichiarato nullo, ai sensi dell’articolo 1418, secondo comma, c.c., per mancanza di causa.

La finanziaria di Bmw ricorre in Cassazione per inapplicabilità del Codice del Consumo

Contro la sentenza tuttavia ha proposto ricorso per cassazione Bank GmbH Succursale Italiana, cessionaria dell’azienda di BMW Financial Service Italia S.p.A., la quale ha invocato l’inapplicabilità alla materia dell’articolo 125 quinquies del decreto legislativo numero 385 del 1993, nel testo novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, numero 141, risalendo la vicenda sostanziale al 2009, e quindi l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 42 del Codice del consumo, decreto legislativo numero 206 del 2005, nel testo applicabile quoad tempus, sia perché BMW Financial Service Italia S.p.A. non operava in rapporto di esclusiva con il titolare del concessionario, sia perché l’acquirente non aveva preventivamente costituito in mora quest’ultimo, come richiesto dalla norma, sostenendo anche che il testo contrattuale portava ad escludere la sussistenza del collegamento contrattuale tra il finanziamento e l’acquisto del veicolo, tenuto conto del testo degli articoli 6.1 e 6.4 delle condizioni generali di contratto.

Ma la Suprema Corte rigetta le doglianze, sussisteva comunque il collegamento negoziale

Ma la Suprema Corte ha rigettato la doglianza. La Cassazione ha convenuto sul fatto che l’articolo 125 quinquies del decreto legislativo numero 385 del 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, numero 141, non era applicabile ratione temporis al caso in esame, così come non sussistevano i presupposti fattuali per l’applicabilità dell’articolo 42, e neppure della disciplina del credito al consumo, e pur tuttavia, spiegano gli Ermellini, “la conformità a diritto della verifica di sussistenza del rapporto di collegamento negoziale ritenuta dalla Corte di merito va effettuata in applicazione del ribadito principio secondo cui, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale sono necessari due elementi: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, e uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”.

Nel caso di specie, a parere dei giudici del Palazzaccio, la Corte di merito aveva debitamente scrutinato il testo della complessiva pattuizione, ponendo in evidenza come il contratto di finanziamento indicasse specificamente, come già ricordato, “quale oggetto del contratto, sia il finanziamento del veicolo, sia il prezzo di acquisto quasi a segnare lo stretto legame funzionale fra il contratto di compravendita e quello di finanziamento”.

Dunque sentenza d’appello confermata e con essa la condanna di Bmw a restituire le somme percepite, oltre al pagamento anche di tutte le spese di lite.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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