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Veicolo assicurato anche se fermo in cortile

Quando assicurare un veicolo?

Veicolo assicurato: La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 4 settembre 2018 che ha definito la causa C-80/17, ha sciolto un nodo controverso e sancito un principio che interessa molti proprietari di veicoli: l’auto va assicurata per la responsabilità civile anche se è sempre ferma su un terreno privato.

Per i giudici di Lussemburgo, i presupposti per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli, infatti, sono i seguenti: il mezzo deve essere idoneo alla circolazione, deve essere immatricolato e, pertanto, non deve essere stato regolarmente ritirato dalla circolazione. Se tali condizioni si verificano, la circostanza che l’auto sia parcheggiata in un terreno privato non basta a esonerarla dall’assicurazione.

Si tratta, infatti, di un mezzo che corrisponde alla nozione di veicoli di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva direttiva 72/166/CEE e che, di conseguenza, non smette di essere un veicolo assicurato enunciato dal successivo articolo 3 solo perché il proprietario non intende più guidarlo e lo tiene fermo su un terreno privato.

La Corte di giustizia, con la medesima pronuncia, ha sancito anche un altro importante principio. I giudici hanno infatti chiarito che è legittimo prevedere che gli organismi nazionali incaricati di risarcire i danni causati da un veicolo non identificato, o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione, possono poi proporre azione, per rivalersi, non solo nei confronti del responsabile del sinistro, ma anche contro il soggetto tenuto a stipulare un’assicurazione RC auto che non ha adempiuto a tale obbligo, anche se non si tratta di persona civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale si sono verificati i danni.

Il controverso caso. Una donna portoghese, proprietaria di un autoveicolo immatricolato nel suo Paese, aveva cessato di guidarlo per problemi di salute e lo aveva parcheggiato nel cortile di casa, senza tuttavia avviare le pratiche di ritiro ufficiale dello stesso dalla circolazione. Il 19 novembre 2006 il veicolo, guidato dal figlio, che ne aveva preso possesso senza l’autorizzazione della madre e a sua insaputa, era uscito di strada, perdendo la vita e causando anche il decesso di altre due persone che si trovavano a bordo come passeggeri. La proprietaria non aveva sottoscritto, a tale data, un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale veicolo. Indennizzati gli aventi causa dei passeggeri per i danni derivanti dall’incidente, il Fundo de Garantia Automovel (Il Fondo di garanzia per le vittime della strada del Portogallo) ha poi convenuto in giudizio la proprietaria del mezzo e la figlia del conducente, chiedendo il rimborso della somma di 437.345,85 euro.

A sua difesa, la proprietaria ha fatto valere, in particolare, il fatto che non era responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era tenuta a sottoscrivere un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo stesso.

Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto l’azione proposta dal Fondo, considerando che la circostanza che la proprietaria del veicolo non intendesse metterlo in circolazione, e che il sinistro avesse avuto luogo senza che essa potesse vedersi ascrivere la responsabilità dello stesso, non escludeva l’obbligo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale autoveicolo.

La proprietaria ha interposto appello avverso la sentenza del giudice di primo grado dinanzi al Tribunal da Relação (la Corte d’appello portoghese). Quest’ultimo ha dichiarato che non sussistevano né un obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dell’autoveicolo né la responsabilità della ricorrente, ha annullato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso proposto dal Fondo.

A sostegno dell’impugnazione che ha a sua volta proposto dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça (la Corte suprema, Portogallo), il Fondo ha evidenziato che esistono rischi specifici ai veicoli, che implicano l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile ad essi relativa, anche se tali veicoli non sono in circolazione. Il Fondo ha quindi chiesto che si interrogasse la Corte in merito alla questione se il diritto di surrogazione ad esso riconosciuto in forza dell’articolo 25 del decreto legge n. 522/85 fosse indipendente dal regime nazionale di imputazione della responsabilità civile previsto all’articolo 503, paragrafo 1, del codice civile.

Il Supremo Tribunal de Justiça ha osservato che l’impugnazione ad esso sottoposta sollevava la questione se l’obbligo per il proprietario di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del suo veicolo derivasse dal semplice fatto di essere titolare del diritto di proprietà su tale veicolo oppure se tale obbligo non sussistesse qualora il veicolo, per scelta del proprietario, fosse immobilizzato fuori della pubblica via.

Peraltro si sono poste anche due ulteriori problematiche di diritto. L’intervento dell’organismo (il Fondo) di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva è previsto, in conformità a tale disposizione, solo qualora i danni siano provocati da un veicolo per il quale non sia stato assolto l’obbligo di assicurazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva: il fatto di considerare che una persona nella situazione della proprietaria del veicolo non sia soggetta a tale obbligo avrebbe comportato automaticamente che il Fondo non fosse tenuto a intervenire in circostanze come quelle di cui si trattava nel procedimento principale.

Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, della seconda direttiva secondo la Suprema corte portoghese dava adito a un dubbio in merito alla questione se la responsabilità del proprietario del veicolo potesse sorgere in ragione della sua sola qualità di proprietario, oppure se essa fosse limitata ai casi in cui potesse sorgere la sua responsabilità civile per i danni derivanti dall’incidente. In particolare, si sarebbe posta la questione se il Fondo possa presentare azione di regresso avverso il proprietario del veicolo che non abbia rispettato il proprio obbligo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di tale veicolo al fine di ottenere il rimborso degli indennizzi versati alle vittime, indipendentemente dal fatto che a causa dell’incidente sorga la responsabilità civile di tale proprietario, oppure se esso possa agire in tal senso soltanto qualora ricorrano le condizioni del sorgere di tale responsabilità, in particolare quella di avere il controllo effettivo del veicolo, ai sensi dell’articolo 503, paragrafo 1, del codice civile.

È in tale contesto che il Supremo Tribunal de Justiça ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l’articolo 3 della [prima direttiva] (in vigore alla data del sinistro) debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli comprenda anche le situazioni in cui, per scelta del proprietario, il veicolo sia immobilizzato in una proprietà privata, fuori della via pubblica, o nel senso che, in tali circostanze, non ricada sul proprietario del veicolo l’obbligo di assicurarlo, indipendentemente dalla responsabilità che si assumerà il Fundo de Garantia Automóvel nei confronti dei terzi lesi, in particolare in casi di furto d’uso del veicolo.

2) Se l’articolo 1, paragrafo 4, della [seconda direttiva] (in vigore alla data del sinistro), debba essere interpretato nel senso che il Fondo – che, per mancanza del contratto di assicurazione della responsabilità civile, abbia indennizzato i terzi lesi in conseguenza di un sinistro stradale causato da un autoveicolo che, senza autorizzazione del proprietario e ad insaputa di quest’ultimo, era stato rimosso dal terreno privato su cui era immobilizzato – abbia il diritto di surrogazione nei confronti del proprietario del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità di quest’ultimo per il sinistro o nel senso che, in tali circostanze, la surrogazione del [Fondo] nei confronti del proprietario dipenda dalla sussistenza dei presupposti della responsabilità civile, in particolare dal fatto che, al momento del sinistro, il proprietario avesse il controllo effettivo del veicolo»

Ebbene, la Corte  europea (Grande Sezione) ha così sentenziato:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.

2) L’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che l’organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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