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Il “notorio” e la “comune esperienza” pesano sul risarcimento del danno patrimoniale al coniuge superstite se la vittima è deceduta per un fatto illecito altrui, ad esempio per una malattia contratta per cause di servizio, come nel caso specifico. È infatti escluso che si possa negare il ristoro sulla base dell’esclusivo rilievo che non sarebbero provati gli indici reddituali sui quali rapportare in via presuntiva l’apporto del defunto al ménage familiare.

Risulta invece sufficiente che la vittima della tecnopatia contribuisse al mantenimento della famiglia con i frutti del suo lavoro a far scattare una liquidazione equitativa a carattere satisfattivo. E nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta degli interessi compensativi e del danno da svalutazione monetaria: si tratta di componenti indispensabili del ristoro.

È quanto emerge dalla rilevante ordinanza 31549/18, pubblicata il 6 dicembre dalla terza sezione civile della Cassazione, che ha accordato la richiesta risarcitoria della moglie di un operaio deceduto a causa di una malattia professionale, contratta per l’esposizione a polveri ed a sostanze tossiche. Si tratta di un pronunciamento significativo, che assegna un ruolo di primo piano per la prova di alcune poste risarcitorie al “notorio”, alla “comune esperienza”, ai criteri presuntivi e all’equità, tutti principi troppo spesso ingiustamente considerati privi di dignità giuridica.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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