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Adesso c’è anche l’avallo della Corte di giustizia europea: il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo per la vacanza “rovinata” dal Covid.

Questa la rilevante conclusione, per milioni di turisti che hanno subito danni e disagi a causa della pandemia, della sentenza emessa il 12 gennaio 2023 nella quale si interpreta la normativa comunitaria relativa ai pacchetti turistici nel senso di comprendere tra i difetti di conformità dei servizi turistici risarcibili anche quelli dovuti non a negligenze o mancanze del fornitore, ma alle restrizioni per contrastare la diffusione di malattie infettive e pandemiche.

 

Turisti tedeschi citano il tour operator per avere uno sconto sulla vacanza guastata dal Covid

La vicenda sulla quale era stata proposta domanda di pronuncia pregiudiziale dei giudici comunitari riguarda due turisti che avevano acquistato un pacchetto turistico da un organizzatore tedesco per due settimane di vacanze a Gran Canaria, a partire dal 13 marzo 202. Le restrizioni per il Covid imposte sull’isola un paio di giorni dopo il loro arrivo, tuttavia, avevano spinto i turisti a chiedere una riduzione del 70 per cento del prezzo. Infatti, le spiagge erano state chiuse ed era stato applicato un coprifuoco, cosicché ai clienti non era consentito lasciare la loro stanza se non per i pasti. L’accesso alle piscine e alle sedie a sdraio era vietato e il programma di animazioni era stato annullato.

Pochi giorni dopo inoltre, i due viaggiatori sono stati informati che dovevano tenersi pronti a lasciare l’isola in qualsiasi momento e, il giorno successivo, sono dovuti rientrare in Germania. L’organizzatore del pacchetto escludeva di essere responsabile di ciò che costituiva, a suo dire, un “rischio generico della vita”, ed aveva rifiutato di concedere la riduzione di prezzo richiesta. I due turisti  l’hanno quindi citato in giudizio dinanzi al Tribunale tedesco che ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa ai pacchetti turistici.

 

Riduzione del prezzo del pacchetto turistico dovuta anche per restrizioni causa pandemia

La Corte, dopo aver passato in rassegna tutta la normativa del settore, ha risposto che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, quale appunto il Covid-19.

La causa del difetto di conformità dei servizi turistici e, in particolare, la sua imputabilità all’organizzatore, è irrilevante, secondo i giudici, poiché la direttiva prevede una responsabilità oggettiva dell’organizzatore, dalla quale egli può sottrarsi solo per cause imputabili al viaggiatore. Poco importa, dunque, che restrizioni come quelle in questione siano state imposte nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri Paesi in ragione della propagazione mondiale del virus. La Corte precisa, infatti, che gli obblighi dell’organizzatore derivanti dal contratto di pacchetto turistico comprendono non solo quelli espressamente stipulati nel contratto, ma anche quelli ad esso collegati risultanti dallo scopo di tale contratto.

Riassumendo e concludendo, dunque, la seconda sezione della Corte di Giustizia europea dichiara che “L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: un viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest’ultimo e in altri paesi a causa del carattere pandemico di tale malattia.

Per essere adeguata, tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia stato accertato”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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