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Il bullismo sta diventando un fenomeno sempre più allarmante. E’ di qualche giorno fa la presentazione dello “Studio Multi-Paese sui drivers della violenza all’infanzia”, condotto dai ricercatori dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, sotto la supervisione dell’Unicef Office Research e dell’Università di Edimburgo, secondo il quale circa il 20% degli adolescenti in Italia è vittima di bullismo fuori e dentro il contesto della scuola. Di più, dai dati Istat, nel 2014, il 50% ha subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze; ancora, il 47% dei minori presi in carico dai servizi ha subìto forme di trascuratezza materiale o affettiva (Cismai, Terres des hommes, 2015), il 10,6% delle donne ha subito abusi sessuali prima dei 16 anni e lo 0,8% è stata vittima di forme di abuso sessuale gravi come lo stupro (Istat, 2015). A questi dati si conformano quelli dell’osservatorio di Repubblica.it sul cyberbullismo. Secondo il rapporto di “Doxa Kids” nel Paese, infine, il 35% dei ragazzi dagli 11 ai 19 anni è stato vittima di episodi di bullismo; con un elevato margine di crescita negli ultimi anni.

Secondo i nuovi parametri dell’opinione pubblica, però, c’è da considerare che per bullismo si intende ogni “atto violento” commesso da giovani ai danni di altri giovani. Le vittime sono sostanzialmente femmine (nel 56,3% dei casi), tra gli 11 e i 14 anni (nel 40,6% dei casi). Infine, il 10,2% dei bambini e adolescenti coinvolti è di nazionalità straniera. Ancora più sconfortanti i dati dell’Istat, secondo cui, nel 2014, oltre metà dei giovani (e giovanissimi) compresi fra 11 e 17 anni è stato oggetto di episodi violenti ad opera di altri ragazzi o ragazze. Due su dieci, inoltre, si dichiarano bersaglio di offese ripetute, anche più volte al mese, ed il 6% è stato vittima di questi episodi per via digitale nei social network. In questo caso si tratta, soprattutto, di ragazze. Sono loro principalmente le vittime sacrificali sull’altare del cyber-bullismo.

Per indagare e contrastare le forme di bullismo si stanno muovendo le istituzioni a livello nazionale (il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, la Polizia Postale e delle Comunicazioni); enti pubblici o associazioni a livello locale attraverso fondi pubblici; associazioni e organizzazioni non governative che operano nel campo della protezione e promozione dei diritti dei bambini; progetti finanziati attraverso fondi comunitari. Esistono circa 90 progetti di prevenzione della violenza all’infanzia, la maggior parte dei quali dedicati alla sensibilizzazione verso la violenza all’infanzia, anche in ambito scolastico. E tra gli obiettivi di un progetto transnazionale, c’è anche quello di ricercare gli interventi più efficaci per il contrasto della violenza sui minori. I primi risultati, in tal senso, saranno presentati in occasione di un confronto con gli altri Paesi coinvolti che si terrà nei primi mesi del 2017. La durata del progetto è di quattro anni.

E la legge? A settembre c’era stato il via libera della Camera al disegno di legge che contiene le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Dopo un anno di attesa, il testo stava per tornare in Senato, dove era stato licenziato all’unanimità nel maggio del 2015, bloccato nelle more del referendum costituzionale e ora della manovra di bilancio. La proposta di legge, oggi all’attenzione della commissione di palazzo Madama, pone paletti ma fissa anche definizioni. Nell’articolo 1 identifica il bullo ed il bullismo come qualunque forma di aggressione o molestia reiterata, “da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima”. E’ prevista anche la tutela del garante della privacy poiché “chi è vittima di atti di cyberbullismo, anche il minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o esercente la responsabilità di un minore, può chiedere al gestore del sito internet del social media, del servizio di messaggistica istantanea, o comunque di qualsiasi rete di comunicazione elettronica, l’oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali”. Se il gestore non provvede all’esecuzione della richiesta entro 48 ore, il danneggiato può rivolgersi all’authorty che interviene direttamente entro le 48 ore successive.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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