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Sta facendo discutere il caso di un automobilista trevigiano “pizzicato” alla guida in stato di ebbrezza, ma mandato definitivamente assolto dalla Cassazione. Il protagonista della vicenda, un trentaduenne di Spresiano, il primo maggio del 2016 era incappato in un controllo della polizia stradale, che gli aveva riscontrato un tasso alcolico nel sangue pari a 1,10 grammi/litro, ben oltre la soglia di legge (0,50) e anche quella (0,80) che fa scattare la sanzione penale .

In primo grado il giovane era stato condannato dal Gup del Tribunale di Treviso a una pena pesante: venti giorni di arresto, mille euro di multa e otto mesi senza patente. Ma ha presentato appello puntando su una serie di circostanze “attenuanti”: in particolare, il fatto che andava piano, che era stato fermato per un controllo di routine e non perché procedesse zigzagando o altro, che non aveva causato incidenti e anche che si era dimostrato pienamente collaborativo con gli agenti sottoponendosi all’alcoltest. E per certi versi a sorpresa, la Corte d’Appello di Venezia lo ha mandato assolto, e non, com’era capitato in precedenza per ricorsi simili, per vizi procedurali, come la mancata taratura dell’etilometro, ma applicando per la prima volta a questa fattispecie di reato il concetto generale della non punibilità per la “particolare tenuità” del fatto prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.

La Procura di Treviso si è opposta a questo “ribaltamento” e ha quindi portato la questione in Cassazione, che però, con la recente sentenza del 15 gennaio 2019 della quarta sezione penale, ha respinto il ricorso e confermato l’assoluzione, ora diventata definitiva.

Un pronunciamento, quello degli Ermellini, che fa giurisprudenza e crea un precedente giudicato da molti assai pericoloso, di qui le tante polemiche e l’acceso dibattito innescatosi sul caso.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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