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A quale giudice bisogna rivolgersi per essere risarciti dei danni subiti in seguito allo straripamento di un canale determinato da omessa o carente manutenzione? La domanda è tutt’altro che peregrina, per la sempre maggiore incidenza di questo tipo di eventi legati sia ai cambiamenti climatici sia alla cronica incuria del territorio, ma anche perché in pochi conoscono la stessa esistenza dei Tribunali della Acque pubbliche, ai quali bisogna appunto adire in tali circostanze.

Con la conseguenza che ci si indirizza al giudice ordinario, il quale però risulta “incompetente”, e si perdono mesi di tempo e danari.

 

Azienda agricola cita la Regione per i danni patiti a causa dello straripamento di un torrente

A chiarire bene la procedura l’ordinanza n. 18197/21 della Cassazione depositata lo scorso 24 giugno. Un’azienda agricola pescarese nel 2018 aveva citato in giudizio la Regione Abruzzo avanti il Tribunale di Pescara chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 2051 c.c. a causa dell’allagamento dei terreni che conduceva in affitto e situati in prossimità del torrente Piomba (in foto) le cui acque, nel febbraio 2017, erano tracimate a causa del cattivo stato di manutenzione dell’alveo.

La Regione si era costituita eccependo l’incompetenza del giudice adito, in quanto essa si avvaleva del patrocinio dell’avvocatura dello Stato per disposizione di legge, e aggiungendo che in ogni caso si trattava di una controversia di stretta competenza del del Tribunale delle Acque Pubbliche.

Con sentenza del 7 febbraio 2020, il Tribunale di Pescara dichiarava effettivamente la sua incompetenza, riconoscendo competente ai sensi dell’articolo 140, lett. E) del RD n. 1775 del 1933, il Tribunale Regionale delle Acque di L’Aquila. Dal momento che lo straripamento del torrente sarebbe stato determinato, secondo i danneggiati, dall’omessa manutenzione dell’alveo, per i giudici ricorrerebbe il caso di danni direttamente dipendenti dal modo di essere dell’opera idraulica, in quanto mal tenuta in efficienza, e quindi il tribunale ordinario sarebbe stato incompetente a giudicare sulla materia

Il titolare dell’azienda agricola, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo le sue ragioni, peraltro supportate anche dal Procuratore Generale di Pescara, che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale ordinario della Città.

Secondo il ricorrente, nella vicenda in esame non si discuteva della realizzazione di opere idrauliche, ma di mera incuria. La giurisprudenza di legittimità – asseriva l’azienda agricola – attribuisce alla cognizione del Tribunale delle Acque Pubbliche le sole controversie nelle quali l’azione risarcitoria dipenda da specifici provvedimenti dell’amministrazione e, quindi, da azioni o omissioni riguardanti la disciplina o l’uso delle acque o l’esecuzione di opere idrauliche. Al contrario, i danni ascrivibili all’inerzia e, quindi, a comportamenti non oggetto di scelta e legati al deterioramento delle strutture ed imputabili all’ente in virtù della sua posizione di custode di tali strutture, non sarebbero rilevanti ai fini della competenza del Tribunale delle acque pubbliche.

Ma per la Suprema Corte il ricorso è infondato. “La competenza per materia a giudicare sulle domande proposte spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come correttamente statuito dal Tribunale nel provvedimento impugnato – affermano gli Ermellini – Secondo l’indirizzo espresso, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, al quale va data continuità, ai sensi dell’art. 140, lettera e), del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta all’esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”.

 

Azioni od omissioni in ambito idraulico vanno giudicate dal Tribunale delle Acque pubbliche

Questo orientamento è motivato dal fatto che la competenza del giudice specializzato “si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”.

Pertanto, proseguono i giudici del Palazzaccio, “allorché venga dedotto che un’opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, o sia stata mal costruita, questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio

 

La cattiva manutenzione dei canali

La Cassazione puntualizza altresì di condividere tutto quanto precisato dalla stessa Suprema Corte in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite (nella sentenza n. 1066 del 2006), ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, in particolar modo l’assunto per cui non è possibile distinguere “tra l’ipotesi in cui nell’esecuzione dell’opera siano state violate regole di comune prudenza e diligenza che avrebbero dovuto osservarsi da qualsiasi proprietario o possessore del bene e l’ipotesi in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo circa i lavori adottati (o non adottati), in quanto la presenza della colpa  non può costituire un criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole (salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva, nel qual caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza), di modo che anche la domanda di danni per omessa o cattiva manutenzione dei canali a cielo aperto, con il conseguente straripamento delle acque ed il danneggiamento dei fondi circostanti, costituisce un’ipotesi di competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, per essere riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie che solo indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque”.

Considerazioni che, vanno a concludere gli Ermellini, possono ben applicarsi nel caso specifico nel quale, come si è detto, il danno di cui di chiedeva il risarcimento sarebbe derivato dalla omessa cura e manutenzione di alcuni corsi d’acqua pubblici da parte degli enti preposti: “si tratta infatti, anche qui, di una fattispecie in cui la competenza del giudice specializzato si giustifica, sulla base dei principi di diritto più sopra enunciati, in quanto l’attività degli enti preposti alla manutenzione dei predetti corsi d’acqua, che si assume omessa o quanto meno male esercitata, implica e/o comunque suppone apprezzamenti e scelte della pubblica amministrazione dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”.

 

Giudice ordinario solo in casi legati indirettamente al governo delle acque

In definitiva, dunque, la Suprema Corte statuisce che la competenza a decidere in ordine alle domande proposte spetta al giudice specializzato, cioè al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di L’Aquila e non al Tribunale ordinariamente competente per territorio (e cioè il Tribunale di Pescara, “erroneamente adito”), ed enuncia il seguente principio di diritto, riassumendo le argomentazioni svolte:

“Ai sensi dell’art. 140, lettera e), del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.

Ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Pertanto, allorché venga dedotto che lo straripamento di un corso d’acqua pubblico abbia causato danni ai fondi privati circostanti a causa dell’omessa cura o manutenzione dello stesso corso d’acqua da parte degli enti a tanto preposti, poiché questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, la relativa domanda risarcitoria deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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