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La questione non è di quelle che si vorrebbero affrontare, ma nella realtà dei fatti i problemi legati alla sepoltura dei propri cari estinti sono estremamente frequenti, sono motivo di particolare angoscia in un momento già di per sé di dolore per la perdita, e finiscono anche nelle aule di tribunale, con relative richieste danni.

La Cassazione, con l’ordinanza 8020/21 depositata il 22 marzo 2022, si è occupata proprio di un caso sul genere con oggetto la tomba di famiglia e il pronunciamento è di particolare interesse in quanto chiarisce e definisce chi può arrogare il diritto di esservi tumulato.

 

Il figlio di una defunta fa causa per il diniego di tumulare la madre in un sepolcro di famiglia

Il figlio di una donna deceduta, nuora della sorella del fondatore del sepolcro di famiglia, aveva citato in giudizio i fratelli di quest’ultimo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, per avergli impedito di tumularvi la salma della madre, costringendolo ad affrontare le spese della sepoltura nel cimitero comunale, ma sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Napoli avevano rigettato la domanda.

Quest’ultima, in particolare, aveva motivato la sua decisione rilevando come alla defunta in questione non spettasse il diritto ad essere tumulata nella tomba di famiglia, non sussistendo alcun rapporto di consanguineità con il fondatore del sepolcro, né avendo d’altra parte il figlio fornito la prova della sopravvivenza della sorella del fondatore a tutti i fratelli, con la conseguente mancata prova della trasformazione dell’originario sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario

Il caso finisce in Cassazione, che però rigetta il ricorso

Il figlio della signora, tuttavia, non si è dato per vinto e ha proposto ricorso anche per Cassazione sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente condizionato il diritto della defunta madre di essere tumulata nel sepolcro familiare alla prova della premorienza di tutti i fratelli della sorella del fondatore del sepolcro, atteso che la madre del ricorrente doveva ritenersi direttamente titolare del diritto ad essere sepolta nella tomba familiare in ragione del proprio legame di familiarità (rettamente inteso) con il fondatore del sepolcro.

 

Il sepolcro gentilizio e il sepolcro ereditario

Per la Suprema Corte, però, i motivi sono infondati. Lo ius sepulchri, il diritto di natura reale che garantisce al suo titolare, in caso di decesso, la prerogativa di ottenere sepoltura nella tomba familiare, “origina da una duplice fonte di legittimazione – spiegano gli Ermellini-, dovendo distinguersi dal sepolcro ereditario destinato alla “circolazione” secondo le regole proprie del diritto ereditario, il sepolcro gentilizio, che attribuisce il diritto alla sepoltura ai soli titolari istituiti dall’originario fondatore o, in mancanza, ad esso legati da uno specifico rapporto di consanguineità (iure sanguinis).

Mentre il diritto al sepolcro iure haereditario è acquistabile secondo le norme del diritto ereditario, la prerogativa sepolcrale originata iure sanguinis rappresenta una prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, né inter vivos, né mortis causa, che nasce per volontà dell’originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello) e si estingue con il decesso del titolare, salva la trasformazione del sepolcro, al momento della sopravvivenza dell’ultimo legittimato, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario”.

 

Nel “gentilizio”, in assenza di disposizioni sono ammessi di diritto solo consanguinei o coniugi

In particolare, nell’ipotesi del cosiddetto sepolcro gentilizio, mancando disposizioni da parte del fondatore, lo ius sepulchri, prosegue la Cassazione, spetta (secondo lo ius sanguinis) “al fondatore e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell’organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome”.

In altre parole, in mancanza di una specifica disposizione del fondatore, lo ius sepulchri di indole gentilizia va riconosciuto ai parenti a lui più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell’organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte.

Questo diritto, infatti, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, “trova il suo fondamento in un’antica consuetudine conforme al sentimento comune e alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l’esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto” precisano ulteriormente i giudici del Palazzaccio.

 

Qui il sepolcro non era diventato ereditario e la defunta non era consanguinea del contatore

Fatte queste premesse, e venendo al caso specifico, secondo gli Ermellini i giudici territoriali hanno correttamente escluso il diritto della madre del ricorrente ad essere sepolta in quella tomba di famiglia, “atteso che il corrispondente diritto della sorella del fondatore si estinse con la sua morte (e la sua tumulazione nel sepolcro gentilizio familiare), senza alcuna possibilità che la madre dell’odierno ricorrente potesse averne ricevuto la titolarità iure haereditario, avendo il giudice a quo rilevato la mancata la prova della premorienza dei fratelli della suocera della madre del ricorrente, e dunque la trasformazione dell’originario sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario, e avendo altresì escluso il ricorso di alcun rapporto di qualificata consanguineità di sua madre con il fondatore del sepolcro, tenuto conto della sua totale estraneità all’organico nucleo familiare del fondatore, strettamente inteso”.

La Suprema Corte ripete e ricorda infine come la nozione di famiglia rilevante ai fini dell’attribuzione dello ius sepulchri d’indole gentilizia, “debba ritenersi convenientemente circoscritta, in mancanza di specifiche disposizioni del fondatore, allo stretto nucleo familiare di quest’ultimo, ossia ai suoi discendenti, ovvero, in mancanza, ai suoi consanguinei più prossimi (l’organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte), senza indebite e incontrollate estensioni a linee ulteriori di consanguineità”.

In conclusione, la madre del ricorrente non poteva arrogare alcun diritto insorto di essere sepolta nella tomba di famiglia “contesa”, con conseguente insussistenza delle ragioni poste e a fondamento della domanda e rigetto del ricorso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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