Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

L’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede che: “1. l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.”. Ebbene, una recente pronuncia della Cassazione, la n. 57936/2018, ha fatto “luce” sulla corretta interpretazione della norma ossia sulle modalità (tempi) di effettuazione delle indagini.

La vicenda. Una Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di un automobilista in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 1 lett. c), cod. strada. Contro tale pronuncia veniva interposto ricorso in Cassazione fra l’altro perché la normativa in tema di rilievi fa espresso riferimento a «due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di oltre cinque minuti l’una dall’altra» al fine di monitorare al meglio la curva alcolemica.

Il ricorrente sosteneva che alla luce della ratio di tale norma, al fine di stabilire il rispetto del termine minimo di cinque minuti, bisognava fare riferimento al momento in cui si conclude la prima prova e a quello in cui ha inizio la seconda, e non all’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio della prima prova e l’inizio della seconda prova, come affermato dalla Corte territoriale.

Ma per la Cassazione “il motivo è infondato. Anche a voler seguire l’interpretazione della norma proposta dal ricorrente, la differenza di tempo esistente fra inizio e fine di prima e seconda prova è talmente limitato da rendere irrilevante la questione ai fini dell’accertamento di responsabilità, considerato che le due prove sono state regolarmente effettuate e la seconda prova ha confermato la prima (1,88 g/I la prima e 1,95 g/I la seconda). La distanza temporale tra le due misurazioni non è argomento idoneo ad introdurre un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato e non costituisce elemento atto ad inficiare l’esito dell’alcoltest. Peraltro, la norma in disamina fa specifico riferimento ad un intervallo di “5 minuti” fra le due prove e non ad un intervallo di “oltre 5 minuti”, come erroneamente asserito dal ricorrente.

Si tratta, comunque, di un intervallo che deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, X, Rv. 27075501)”. (Cassazione penale, 57936/2018).

 La massima è conforme anche ad un altro precedente. Sempre la Suprema Corte ha infatti affermato questo: “… correttamente la Corte di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 50607 del 05/04/2013, X) che, in una fattispecie analoga, ha ritenuto «del tutto logica la argomentazione utilizzata dalla Corte territoriale secondo la quale l’intervallo di tempo di almeno 5 tra le due misurazioni minuti può ritenersi rispettato atteso che la prima è iniziata alle 12:54 terminando alle 12:56 e la seconda è iniziata alle 13:00 e terminata alle 13:01. A ben vedere, infatti, l’art. 186 C.d.S., comma 2, non prescrive che la decorrenza dell’intervallo “de quo” debba conteggiarsi dal termine della prima misurazione invece che dal suo inizio e, nel silenzio della legge, è logico ritenere – per ovvie ragioni di coerenza – che suddetto intervallo debba calcolarsi considerando il momento di inizio della prima misurazione e della seconda ovvero il termine di dette misurazioni». Ma, anche laddove si volesse prescindere da tali considerazioni, sarebbe comunque nella specie del tutto irrilevante l’asserita violazione di quanto disposto dall’art. 379 Reg. Cod. Strada in ordine all’intervallo minimo fra le due misurazioni, atteso che, analogamente al caso in cui sia stata validamente eseguita una singola misurazione (cfr. Sez. 4, n. 27940 del 07/06/2012, X, Rv. 253598; Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013, X, Rv. 255870; Sez. 4, n. 22241 del 26/02/2014, X, Rv. 259222), i dati forniti dalle misurazioni eseguite in modo irrituale possono essere combinati con gli elementi sintomatici eventualmente disponibili e condurre, su tali premesse, all’affermazione di penale responsabilità del conducente. E, nella specie, l’impugnata sentenza dà adeguatamente conto delle manifestazioni sintomatiche dello stato d’ebbrezza (alito vinoso, mancanza di lucidità) osservate su (omissis) dal teste operante” (Cassazione penale, 18791/2017)”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content