Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Niente più rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo. La politica ha raccolto i sentimenti di rabbia e dolore di tanti familiari di vittime uccise in modo cruento i cui carnefici se la cavavano regolarmente con condanne inadeguate grazie, appunto, al ricorso al rito alternativo che prevede lo sconto di un terzo della pena.

Martedì 6 novembre 2018 la Camera dei Deputati (in foto), con 280 voti a favore (quelli della maggioranza Cinque Stelle-Lega), 9 contrari 9 (Leu) e 199 astenuti (Pd, Fi, Fdi, Maie), ha approvato un disegno di legge che, attraverso modifiche al Codice di procedura penale, punta a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, impedendo di con­seguenza per questi reati la riduzione di pena collegata alla for­ma procedurale scelta. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazio­ne, saccheggio e strage, strage, omicidio aggravato, ma anche delle ipotesi aggravate di seque­stro di persona. Ora il testo passa al Senato per il via libera definitivo.

Nessun generico sconto di pena a chi ha commesso reati molto gravi. Con il rito abbreviato, infatti, gli au­tori di questi delitti potrebbero ca­varsela con pene più miti, al massi­mo trent’anni, con il rischio di in­generare negli italiani un senso di incertezza nei confronti della giu­stizia e di allarme sociale” ha commentato, soddisfatto, il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone.

Il giudizio abbreviato, tra i cardi­ni delle procedure alternative che accompagnano e danno sostanza al modello accusatorio del nostro Co­dice, è un rito speciale, per effetto del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli at­ti delle indagini, che vengono allora ad assumere pieno valore probato­rio. Rappresenta un giudizio di tipo volontario, con una richiesta da parte dell’imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che, se l’imputato viene con­dannato, scatta una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contrav­venzioni.

Il disegno di legge, che si applicherà ai fatti successivi alla sua en­trata in vigore, stabilisce che in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, perché il fatto per il quale si procede è punito con l’erga­stolo, l’imputato potrà comunque riproporre la richiesta fino a che non verranno formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content