Niente più rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo. La politica ha raccolto i sentimenti di rabbia e dolore di tanti familiari di vittime uccise in modo cruento i cui carnefici se la cavavano regolarmente con condanne inadeguate grazie, appunto, al ricorso al rito alternativo che prevede lo sconto di un terzo della pena.
Martedì 6 novembre 2018 la Camera dei Deputati (in foto), con 280 voti a favore (quelli della maggioranza Cinque Stelle-Lega), 9 contrari 9 (Leu) e 199 astenuti (Pd, Fi, Fdi, Maie), ha approvato un disegno di legge che, attraverso modifiche al Codice di procedura penale, punta a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, impedendo di conseguenza per questi reati la riduzione di pena collegata alla forma procedurale scelta. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage, strage, omicidio aggravato, ma anche delle ipotesi aggravate di sequestro di persona. Ora il testo passa al Senato per il via libera definitivo.
“Nessun generico sconto di pena a chi ha commesso reati molto gravi. Con il rito abbreviato, infatti, gli autori di questi delitti potrebbero cavarsela con pene più miti, al massimo trent’anni, con il rischio di ingenerare negli italiani un senso di incertezza nei confronti della giustizia e di allarme sociale” ha commentato, soddisfatto, il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone.
Il giudizio abbreviato, tra i cardini delle procedure alternative che accompagnano e danno sostanza al modello accusatorio del nostro Codice, è un rito speciale, per effetto del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini, che vengono allora ad assumere pieno valore probatorio. Rappresenta un giudizio di tipo volontario, con una richiesta da parte dell’imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che, se l’imputato viene condannato, scatta una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni.
Il disegno di legge, che si applicherà ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, stabilisce che in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, perché il fatto per il quale si procede è punito con l’ergastolo, l’imputato potrà comunque riproporre la richiesta fino a che non verranno formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare.
Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi
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