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Non avevano vaccinato la figlioletta, la responsabile dell’asilo non l’aveva fatta entrare e così la bambina non aveva più potuto frequentare la materna per tutto l’anno. Due genitori no-vax di Cuneo avevano fatto ricorso al Tar, chiamando in causa sia l’asilo infantile della loro città, sia il Ministero dell’Istruzione. Ora i giudici si sono pronunciati, condannando i genitori a rifondere le spese di lite alla scuola: dovranno pagare 2.500 euro. Ma è una sentenza “pilota”, che costituisce un precedente.

 Il Tar del Piemonte, infatti, nel respingere il ricorso dei genitori, ha ribadito il principio cardine della legge Lorenzin, senza lasciare margini ad altre interpretazioni: “L’inadempimento all’obbligo vaccinale – scrivono i giudici Carlo Testori, Silvia Cattaneo e Ariberto Sabino Limongelli – costituisce ragione di per sé ostativa all’accesso alle scuole dell’infanzia, a tutela del minore stesso e dell’intera comunità scolastica“. Inoltre, il “colloquio costituisce un adempimento preliminare non alla vaccinazione, ma alla comminatoria della sanzione amministrativa, una volta accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale”. I bambini non in regola non possono dunque entrare a scuola.

Il divieto d’accesso per la bimba era scattato con l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018. Già all’atto dell’iscrizione i genitori avevano dichiarato che la figlia di cinque anni non era stata sottoposta alle vaccinazioni. Ad agosto l’Asl di Cuneo li aveva convocati per il 12 settembre per sottoporla all’immunizzazione, e loro avevano risposto con una raccomandata (poi consegnata anche alla scuola) in cui affermavano solo di “aderire all’invito al colloquio per la vaccinazione“. Il 15 settembre la coppia era andata all’Asl, senza però portare con sé la bambina.

A gennaio avevano fatto ricorso al Tar, assistiti dai loro legali, sostenendo che la scuola non avesse potere per escludere la bambina, ma che doveva invece attendere la conclusione dell’iter vaccinale di esclusiva competenza dell’Asl. Secondo gli avvocati della coppia, la sola domanda di colloquio bastava a far riammettere la bimba, così come aveva già stabilito una sentenza del Tar del Veneto.

La domanda cautelare veniva già in un primo momento respinta, e la Regione Piemonte si costituiva sostenendo la legittimità del comportamento dell’Asl. A luglio, a scuola conclusa, la bimba non era ancora stata vaccinata: ai genitori, a quel punto, non interessava più una pronuncia per farla ammettere in classe, ma volevano comunque una decisione nel merito riservandosi di chiedere eventuali risarcimenti.

I giudici non si sono però pronunciati respingendo la domanda perché avrebbero secondo loro dovuto avanzare una richiesta danni in civile.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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