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L’istallazione degli autovelox presuppone la preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce “una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali”. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, con una recente ordinanza, la n. 20327/18 depositata il 31 luglio, con cui hanno accolto il ricorso di un Comune che aveva elevato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per il superamento dei limiti di velocità: i giudici di merito avevano invece avvolto l’opposizione presentata dall’automobilista, sulla base del presupposto, appunto, che il Comune avesse posizionato i cartelli di segnalazione dei dispositivi di controllo a distanze inferiori rispetto a quelle minime regolamentari.

La vicenda. Con ricorso del 29 maggio 2013, un automobilista interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia contro il verbale di contravvenzione elevatogli dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per violazione dell’art.142/9 del Codice della Strada. Il Comune si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto dell’opposizione. Acquisiti i risultati della Ctu, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 679 del 2016, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata sulla scorta (a parte il discorso relativo al posizionamento sul lato destro o sul lato sinistro dell’autovelox) delle misurazioni peritali che i segnali e, cioè, i cartelli di segnalazione all’utenza dell’autovelox, erano stati posti a distanze inferiori a quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte sia dalla legge (art. 79 CdS) e sia dal decreto prefettizio n. 8287 del 2010, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Macchia però non si è dato per vinto e ha proposto ricorso alla Suprema Corte chiedendo, con successo, la cassazione di questa sentenza per due motivi. In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato che dalla copiosa documentazione versata in atti e rilasciata da uffici pubblici si ricavava che i cartelli di segnalazione erano stati posti a norma di legge e che corretto era il posizionamento dell’apparecchiatura autovelox, posto che il Prefetto aveva autorizzato di installare due postazioni autovelox uno per ogni senso di marcia, anche se ne era stata installata una sola sul lato sinistro con direzione di marcia Venafro.

I motivi attengono alla questione relativa alla distanza minima per la collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosa dal punto in cui viene effettuato il rilevamento della velocità e, sono fondati – recita l’ordinanza della Cassazione – Come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 25769 del 15/11/2013), in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, l’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. Pertanto, nel caso in esame era necessario verificare se i mezzi tecnici o i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi fossero stati installati con “adeguato anticipo” rispetto al luogo di rilevamento della velocità, che non sembra sia stato effettuato dal Giudice del merito, il quale si è limitato ad accertare, invece, e senza alcuna valutazione, correlata anche alla situazione dei luoghi, quale distanza intercorresse tra i dispositivi di segnalazione e gli strumenti di rilevamento”.

Il ricorso del Comune è stato dunque accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per una nuova valutazione alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte al Tribunale di Isernia, in persona di altro magistrato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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