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Secondo la Corte di Cassazione, la clausola claims made non deve considerarsi vessatoria in quanto il suo unico fine è quello di circoscrivere l’oggetto della copertura assicurativa e, quindi, del contratto di assicurazione, descrivendo meglio il rischio assicurato.

E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte con l’ordinanza numero 27867/2017 del 23 novembre 2017, nella quale si chiarisce che tale clausola non va inquadrata nella categoria delle pattuizioni volte a limitare o a escludere la responsabilità del debitore (ovverosia dell’assicuratore) e di conseguenza, non assumendo carattere vessatorio, non va approvata per iscritto.

Nel caso di specie, la clausola era contenuta in un contratto per l’assicurazione professionale stipulato da un notaio. Si trattava, più specificamente, di una clausola claims made pura nella quale si prescindeva dal momento di verificazione del fatto illecito, ma si teneva conto solo della circostanza che, durante la vigenza del contratto, fosse intervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 12 agosto 2014, a modifica della decisione di primo grado, aveva ritenuto la validità e la non vessatorietà della clausola claims made contenuta nel contratto stipulato dal notaio, che aveva aderito alle condizioni di polizza assicurativa contratta dalla Federnotai con la Milano Assicurazioni.

Il professionista, tuttavia, aveva proposto ricorso contro questa decisione, contestando la violazione e falsa applicazione delle norme in punto di contratto di assicurazione ed in particolare degli artt. 1322, 1341, 1903, 1914, 1917 e 1952 c.c.. Il ricorrente censurava la decisione della Corte d’appello perché avrebbe violato il principio affermato dalla sentenza della Cassazione 15 marzo 2005 n. 5624, e sosteneva che “poiché limita la responsabilità a carico dell’assicuratore predisponente risolvendosi nella mancata copertura di rischi per i quali solitamente ci si assicura, la clausola cosiddetta claims made è vessatoria, e dunque per la sua efficacia è necessaria la specifica sottoscrizione da parte dell’assicurato“.

La Suprema Corte, però, ha ribadito la posizione della Corte d’Appello. “Il giudice d’appello – scrivono gli Ermellini – ha affermato che le parti, nella loro autonomia, ben possono stabilire una definizione convenzionale del sinistro coincidente con la richiesta di risarcimento del danno, restando privo di rilievo al momento in cui tale danno si sia concretamente verificato. Che di contro un’interpretazione sul fatto commesso rischierebbe di lasciare scoperti quegli eventi dannosi per i quali vi sia un divario temporale tra la condotta e l’insorgenza del pregiudizio. La polizza contenente la clausola claims made viene a ricomprendere tutte le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità del contratto, così garantendo la copertura di tutti danni potenzialmente già in corso, anche se causati da errori professionali precedentemente commessi e non ancora conosciuti quanto alle conseguenze dal professionista. Dunque la clausola di specie, secondo la Corte va inquadrata non già nella categoria delle pattuizioni dirette a limitare oppure ad escludere la responsabilità del debitore, ma fra quelle volte a meglio descrivere l’oggetto del contratto e, nello specifico del rischio assicurato”.

Di conseguenza – prosegue l’ordinanza – non assume il carattere vessatorio e non deve essere specificamente approvata per iscritto. Nella fattispecie in oggetto il notaio non poteva pretendere di essere manlevato per un sinistro verificatosi nell’anno 1997, ma denunciate in data 5 ottobre dopo 2004, ben oltre la scadenza naturale della polizza cui non era seguito alcuno rinnovo. La decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità quale risulta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9140 del 06/05/2016. Nella specie siamo in presenza di una clausola claims made pura nella quale si prescinde dal momento di verificazione del fatto illecito e si guarda solo alla circostanza che durante la vigenza del contratto intervenga la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato. Secondo il giudizio di questa Corte a Sezioni Unite le clausole claims made pure sono tendenzialmente meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci per il danneggiato e per l’assicurato. Infatti se tendenzialmente non coprono i fatti illeciti verificatisi prima della scadenza del contratto la cui richiesta intervenga dopo la scadenza stessa – effetto svantaggioso – tuttavia coprono i fatti illeciti verificatisi prima della vigenza del contratto a patto che durante la vigenza dello stesso intervenga la richiesta risarcitoria – effetto vantaggioso. La Corte di merito ha eseguito lo scrutinio di meritevolezza della clausola in oggetto che ha ritenuto quindi valida e non vessatoria”. E quindi la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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