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Com’è ampiamente noto, gli sbalzi di tensione della corrente elettrica, in particolare le sovratensioni, possono causare gravi danni alle apparecchiature. In questi casi tutt’altro che rari chi ne risponde? Il produttore o il gestore?

Con una recente e rilevante sentenza, del 24 novembre 2022, la Corte di Giustizia europea, decima Sezione, ha stabilito che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica deve essere considerato un “produttore”, qualora modifichi il livello di tensione dell’energia ai fini della sua distribuzione al cliente finale, e deve quindi risarcire i conseguenti danni causati all’utenza.

 

Una causa “francese” e il contesto normativo europeo

I giudici europei si sono espressi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione) francese con decisione del 10 novembre 2021 e che verteva sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU 1999, L 141, pag. 20). Il tutto nell’ambito di una una controversia tra, da un lato, la Cafpi SA e il suo assicuratore, la Aviva assurances SA, e, dall’altro, la Enedis SA, gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica, concernente il risarcimento dei danni causati da una sovratensione elettrica.

Per inquadrare la questione è necessario partire dalla direttiva 85/374, che esordisce così: “considerando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi; che per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato; considerando che, se dello stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili”.

La direttiva poi prosegue con l’art. 1, “il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto”,  con l’art. 2, “ai fini della presente direttiva, per “prodotto” s’intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per “prodotto” s’intende anche l’elettricità”, e con l’art. 3, “il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.  Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore”.

L’articolo 5 prevede poi che, “se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa”, e l’articolo 9 specifica che “ai sensi dell’articolo 1, per “danno” si intende (…) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia (di euro 500), purché la cosa sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato. Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore».

La direttiva 85/374 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico francese con la legge n. 98- 389, del 19 maggio 1998, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (JORF del 21 maggio 1998, pag. 7744), che ha inserito nel code civil (codice civile) gli articoli da 1386-1 a 1386- 18, divenuti articoli da 1245 a 1245-17 di tale codice.

 

La controversia per un danno causato da sovratensione elettrica

La controversia. Il 28 luglio 2010 erano stati registrati malfunzionamenti su alcuni apparecchi elettrici installati in un’agenzia della Cafpi. Secondo una perizia stragiudiziale, tali malfunzionamenti sarebbero stati causati da una sovratensione provocata da una rottura del circuito neutro del sistema di distribuzione di energia elettrica gestito dalla Enedis. La Cafpi era stata parzialmente indennizzata dal suo assicuratore, la Aviva assurances. L’azienda danneggiata e la sua assicurazione avevano quindi citato in giudizio la Enedis chiedendo il risarcimento del danno subito sulla base della disposizione generale in materia di responsabilità contrattuale, ossia l’allora articolo 1147 del codice civile.

La Enedis però aveva sostenuto che erano applicabili solo le norme del codice civile relative alla responsabilità per danno da prodotti difettosi e che l’azione di risarcimento proposta dalla Cafpi e Aviva assurances era prescritta. Con sentenza del 6 luglio 2018, il tribunale investito di tale azione aveva escluso l’applicazione di queste ultime norme respingendo nel merito le domande delle ricorrenti, ma con sentenza del 6 febbraio 2020, la Cour d’appel de Versailles, la Corte d’appello, aveva annullato la decisione di primo grado ritenendo, da un lato, che l’energia elettrica prodotta dalla Électricité de France SA non fosse un prodotto finito, in quanto era ad alta tensione e, quindi, inadatta al consumo, e, dall’altro, che la Enedis procedesse alla trasformazione dell’energia elettrica per poterla distribuire al consumatore finale, di modo che essa era il fabbricante del prodotto finito destinato ad essere distribuito al consumatore e che essa aveva, pertanto, la qualità di produttore, ai sensi della normativa relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Di conseguenza, il giudice d’appello aveva dichiarato che detta normativa era applicabile e che l’azione della Cafpi e della Aviva assurances era irricevibile ma solo per intervenuta prescrizione.

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale della Cassazione transalpina

Cafpi e la Aviva assurances tuttavia hanno proposto ricorso anche per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation, giudice del rinvio. Il quale si è chiesto per l’appunto se il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica, che modifica il livello di intensità e di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al consumatore finale, debba essere considerato un “produttore” di energia elettrica, ai sensi della direttiva 85/374.

La Cassazione francese ha innanzitutto indicato che, secondo il suo avvocato generale, il fatto di qualificare un operatore quale la Enedis come produttore di energia elettrica sarebbe “contrario alla realtà dei rapporti contrattuali ed economici tra i diversi operatori del settore”, dato che, da un lato, il gestore di un sistema di distribuzione non può produrre energia elettrica a partire da una materia prima che non ha acquistato e, dall’altro, tale gestore non vende energia elettrica, poiché il consumatore acquista quest’ultima presso il fornitore.

Il giudice ha poi rilevato che in un caso simile, il Bundesgerichtshof (la Corte federale di giustizia tedesca), con sentenza del 25 febbraio 2014, aveva dichiarato che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica doveva essere qualificato come produttore, qualora modificasse l’energia elettrica in maniera significativa trasformandone il livello di tensione ai fini del suo utilizzo da parte del consumatore finale. Ma ha espresso dubbi riguardo a una simile valutazione, in quanto, a suo dire, sarebbe potuta essere incompatibile con le direttive relative al mercato interno dell’energia elettrica, la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20), la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37), e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), che hanno imposto l’indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica, rispetto alle attività di produzione o di fornitura di energia elettrica, aperte alla concorrenza.

Alla luce di tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha quindi deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debbano essere interpretati nel senso che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica può essere considerato “produttore”, qualora esso modifichi il livello di tensione dell’energia elettrica del fornitore ai fini della sua distribuzione al cliente finale”.

 

Anche l’elettricità è un “prodotto” e più soggetti possono essere qualificati come produttori

Risolta positivamente la questione circa la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte europea entra nel merito chiarendo in primis che l’art. 2 della direttiva 85/374, “prevede esplicitamente che l’elettricità debba essere considerata un prodotto ai sensi di tale norma”.

I giudici entrano quindi nel vivo della questione e cioè sulla “cerchia dei responsabili” contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva, e spiegano in primo luogo che, secondo il tenore letterale stesso dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso”,  aggiungendo poi come dall’articolo 5 risulti chiaramente che “più persone possono essere qualificate come “produttore” di uno stesso prodotto e, a tale titolo, rispondere tutte in solido del danno causato da tale prodotto”.

Per quanto riguarda, poi, i ruoli rispettivi dei vari operatori economici che intervengono nelle catene di fabbricazione e di commercializzazione di un prodotto, la Corte precisa altresì che “è stata operata la scelta di imputare in linea di principio al produttore l’onere della responsabilità per i danni causati dai prodotti difettosi, dato che, nella grande maggioranza dei casi, il fornitore si limita a rivendere il prodotto così come acquistato e che solo il produttore ha la possibilità di agire sulla qualità di quest’ultimo”, ricordando anche che dalla giurisprudenza della Corte “risulta che si deve ritenere che un prodotto sia stato messo in circolazione, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 85/374, quando è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato in un processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato”. E sottolineando però che, in conformità agli obiettivi della direttiva, essa indica che “la protezione del consumatore esige che tutti i partecipanti al processo produttivo siano considerati responsabili se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi”.

I giudici europei si focalizzano quindi sulla nozione di “produttore”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, “che è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, risponde quindi all’obiettivo di protezione del consumatore, il quale esige, da un lato, che più persone possano essere considerate produttori e, dall’altro, che il consumatore possa presentare la propria domanda contro una qualsiasi di esse, di modo che la ricerca di una sola persona responsabile, la più appropriata, contro la quale il consumatore dovrebbe far valere i propri diritti, non è pertinente”.

 

Un gestore che modifica il livello di tensione della corrente partecipa al processo produttivo

Nel caso di specie, ricorda la Corte. la questione sollevata riguarda l’ipotesi di un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica che modifica il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al cliente finale, con la precisazione che, in assenza di qualsiasi intervento di tale gestore, il consumatore non avrebbe potuto utilizzare l’energia elettrica ad alta tensione prodotta dalla Électricité de France.

Di conseguenza, prosegue il ragionamento della Corte europea, “un gestore che agisce in tal modo non si limita a consegnare un prodotto, nel caso di specie l’energia elettrica, ma partecipa al processo della sua produzione modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione, al fine di metterlo in condizione di essere offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato”.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, “il livello di tensione di energia elettrica è una caratteristica di tale prodotto, e ciò indipendentemente dalla questione di stabilire se una sovratensione di corrente elettrica costituisca un difetto di sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi. A tale riguardo, occorre rilevare che una caratteristica di un prodotto può essere modificata senza che questo sia difettoso, prima o dopo la modifica di cui trattasi”.

E come tale va considerato (anche) “produttore”

Ne consegue pertanto che “un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica che modifica il livello di tensione dell’energia elettrica deve essere considerato un “produttore” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374”: contrariamente a quanto rilevato dal giudice del rinvio, secondo la Corte europea tale interpretazione della nozione di “produttore” non è contraria alle disposizioni delle direttive, “in particolare quelle che hanno imposto una separazione tra i compiti di produzione e quelli di distribuzione dell’energia elettrica. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata, la determinazione della cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 deve essere operata alla luce dei soli articoli 1 e 3 di tale direttiva, senza che sia possibile fissare criteri supplementari, non previsti in tali articoli”.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte risponde quindi alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che “il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica deve essere considerato un “produttore”, ai sensi di tale disposizione, qualora esso modifichi il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al cliente finale”.

E come tale è tenuto a rispondere dei danni.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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