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Cambiano, e in modo sostanziale, le modalità con cui l’Ivass d’ora in poi irrogherà le sanzioni amministrative e pecuniarie per le violazioni varie, con particolare riferimento a quelle alle compagnie assicurative, che ottengono una ulteriore agevolazione, vedendo aumentate le proprie prerogative difensive e, di conseguenza, dilatati i termini.

 

La sentenza del Consiglio di Stato

A monte del provvedimento n. 86 emanato dall’Istituto di Vigilanza il 14 maggio 2019, la sentenza n. 2043 del 28 marzo 2019 con cui il Consiglio di Stato ha annullato, dichiarandolo illegittimo, l’articolo 10 del Regolamento Ivass n. 1/2013 nella parte in cui non prevede l’instaurazione del contraddittorio con l’organo che, ricevuta la proposta sanzionatoria dagli uffici competenti, è chiamato ad irrogare la sanzione: il cosiddetto contraddittorio rafforzato.

L’organo di vigilanza (in foto, la sede di Palazzo Volpi, a Roma) si è quindi dovuto adeguare alla pronuncia colmando il vuoto normativo conseguente all’annullamento del menzionato articolo 10 attraverso l’introduzione del contraddittorio rafforzato anche nel Regolamento n. 1/2013, con modalità identiche alle previsioni del Regolamento n. 39/2018 che già lo prevede per le violazioni commesse dal primo ottobre 2018, data di entrata in vigore delle modifiche apportate al Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni ad opera del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.

 

Esteso a tutte le fattispecie il “contraddittorio rafforzato”

Il provvedimento prevede, pertanto, per i procedimenti relativi a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018: per l’ipotesi di contestazioni già notificate, la possibilità per i destinatari delle stesse (data con la trasmissione della proposta di sanzione) di presentare ulteriori controdeduzioni scritte all’organo competente all’adozione della sanzione, a condizione che essi abbiano precedentemente svolto difese scritte e/o partecipato all’audizione; per i procedimenti ancora da avviare, che nell’atto di contestazione sia data apposita evidenza di tale possibilità e della decadenza conseguente al mancato esercizio delle prerogative difensive in corso di procedimento; per i procedimenti in corso, una specifica disposizione transitoria volta a riaprire i termini a difesa, ove scaduti, al fine di consentire ai destinatari della contestazione di non incorrere in una decadenza che non era a suo tempo prevista. In tal caso, il termine per l’esercizio delle prerogative difensive decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, inoltre, introduce modifiche al Regolamento n. 39/2018 per estendere il contraddittorio rafforzato anche alle fattispecie che ne erano escluse: in tal modo vengono ulteriormente ampliate le prerogative difensive dei destinatari delle contestazioni estendendo la portata applicativa della citata pronuncia del Consiglio di Stato anche a fattispecie da essa non contemplate. Viene, pertanto, modificato l’art. 18, comma 5, del Regolamento n. 39/2018 nella parte in cui esso escludeva dal c.d. contraddittorio rafforzato le fattispecie di cui agli artt. 310-bis, comma 1 (rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre – caso singolo), 310-ter (scatole nere e altri dispositivi elettronici) e 310-quater (obblighi di comunicazione alle banche dati) del CAP i cui importi sanzionatori non erano stati modificati dal d.lgs. n. 68/2018.

 

Più pubblicità per le sanzioni

Con l’atto viene altresì previsto – sia nel Regolamento n. 1/2013 (art. 14, comma 2) che nel Regolamento n. 39/2018 (art. 30, comma 2) – che i provvedimenti sanzionatori e le relative sentenze rimangano pubblicati sul sito internet dell’Istituto per cinque anni. Al riguardo, relativamente alle violazioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, è stato introdotto anche: nel Regolamento n. 1/2013, la pubblicazione per estratto nel Bollettino dell’avvio dell’azione giudiziaria per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nonché dell’esito della stessa (art. 14, comma 2); nel Regolamento n. 39/2018, la pubblicazione per estratto nel Bollettino dell’avvio dell’azione giudiziaria per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori (art. 30, comma 2).

Tali previsioni sono volte a dare attuazione alla citata normativa antiriciclaggio (in particolare all’art. 66, comma 2), nonché a conformare la pubblicità relativa all’attività sanzionatoria dell’Istituto ai principi di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. GDPR – General Data Protection Regulation), secondo cui i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e sussiste il diritto alla cancellazione tra l’altro qualora i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali siano stati raccolti.

Completa il quadro delle modifiche apportate. l’inserimento, tra i destinatari delle violazioni in materia di antiriciclaggio previsti dall’art. 4, comma 3, del Regolamento n. 39/2018, delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’Unione europea, stabiliti senza succursale in Italia (conformemente a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e già inseriti tra i destinatari della disciplina antiriciclaggio dal Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019). E’, conseguentemente, aggiornato anche l’art. 12, comma 3, lett. l) del Regolamento n. 39/2018 relativo al contenuto dell’atto di contestazione

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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