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I criminali che hanno commesso delitti per i quali è previsto l’ergastolo non potranno più cavarsela con condanne “miti” beneficando dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato.

Finalmente, è stato posto rimedio a una “stortura” del sistema lamentata da tanti familiari delle vittime, che si sono visti negare un’adeguata giustizia per i loro cari, e segnalata a più riprese anche da Studio 3A-Valore S.p.a. Anche se per loro la modifica è tardiva.

 

Il senato approva il Disegno di Legge “riparatore”

Nella seduta di martedì 2 aprile 2019 il Senato della Repubblica, con 168 voti favorevoli, 48 contrari e 43 astenuti, ha approvato in via definita il Disegno di Legge n. 625 recante “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”: ora per la completa operatività manca solo la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Il documento, che consta di 5 articoli, va a modificare gli artt. 438, 441-bis, 442 e 429 del Codice di procedura penale.

Com’è ampiamente risaputo, il giudizio abbreviato è un rito particolare in forza del quale il processo viene di fatto definito in sede di udienza preliminare, con la sentenza che viene pronunciata allo stato e sulla base degli atti delle indagini preliminari, che pertanto assumono piena valenza probatoria.

L’obiettivo del legislatore è quello di accelerare i procedimenti sgravando le aule di giustizia ma il problema è l’eccessiva natura premiale di quest’opportunità che è di tipo volontario, essendo l’imputato a poterla scegliere o meno: in caso di condanna, infatti, dopo le ultime modifiche apportate dalla Legge n. 103/2017, la pena viene addirittura dimezzata per le contravvenzioni e ridotta di un terso per i delitti.

E in caso di ergastolo, viene sostituita con la reclusione di anni trenta. Il carcere a vita in buona sostanza scompare, se si eccettuano i casi di concorso di reati e di reato continuato, per i quali in luogo dell’ergastolo con isolamento diurno si applica il semplice ergastolo.

 

Niente più sconti di pena per i crimini da carcere a vita

Con la nuova legge si cambia e d’ora in poi, la previsione centrale del provvedimento, “non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo” (nuovo art. 438, comma 1-bis).

Dunque, nei casi di omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nel quale rientrano anche i tanti, troppi femminicidi in cui responsabili se la cavano spesso e volentieri con trent’anni se non di meno – si vedano i soli vent’anni comminati ad Antonio Ascione, l’ex marito e killer di Mariarca Mennella – l’imputato non potrà più chiedere il rito abbreviato e beneficiare del consistente abbuono di anni da scontare in carcere previsto.

Stesso dicasi per altri gravi delitti punibili con il carcere a vita, come quello di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), le ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, comma 4, c.p., art. 630, comma 3, c.p.).

Come detto, per i delitti passati in giudicato ormai è troppo tardi, ma la nuova legge, quanto meno, interverrà anche per i processi in itinere e contempla anche l’ipotesi della modifica del capo di imputazione in corso di giudizio.

All’art. 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1, viene infatti inserito anche il comma 1-bis che così recita: “Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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