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Le responsabilità dei ritardi sono imputabili alla compagnia aerea, che pertanto deve risarcire i viaggiatori danneggiati, a meno che essa non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per ovviare al danno. Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza 10178/23 depositata il 29 marzo 2023.

Compagnia condannata a risarcire una coppia per il ritardo del volo

La tematica dei disagi per i ritardi aerei è sempre di grande attualità, specialmente dopo annate segnate dal Covid in cui qualsiasi tipo di spostamento era, di fatto, precluso. Il traffico nei cieli cresce continuamente, spesso e purtroppo di pari passo con i disservizi che si creano conseguentemente. Su tutti, sono proprio i ritardi a essere i più frequenti, con l’enormità di inconvenienti che ne seguono per i passeggeri, i quali si trovano a dover combattere con le compagnie per ottenere un risarcimento, sebbene queste spesso e volentieri oppongano forte resistenza.

Nello specifico caso di cui si è occupata la Suprema Corte, erano oltre ventiquattro le ore attese da una coppia, rimasta inoltre bloccata per un intero pomeriggio, salvo poi essere collocata con obbligo di permanenza nelle camere a spese della compagnia, ma privata della possibilità di accedere ai servizi dell’hotel e senza che fosse messo a loro a disposizione alcun sistema di comunicazione internazionale. A suo tempo la compagnia puntò i piedi, rifiutando di risarcire i clienti nonostante i lampanti problemi arrecati. Emblematica è la scelta di pagare alla coppia solo un cesto di alimenti e bevande per la colazione della mattina del 5 gennaio (i due rimasero bloccati dalle 17 circa del giorno precedente), con la totale noncuranza per il fabbisogno del tempo rimanente. La compagnia cercò debolmente di difendersi, asseverando che i clienti avrebbero comunque mangiato, e pertanto non sarebbe stato loro onere coprire quelle spese.

 

Vettore sempre responsabile a meno che non dimostri il caso fortuito

La prima sentenza del 2019, in ogni caso, dette ragione alla coppia, condannando il vettore, “senza determinare i criteri utili per la liquidazione” hanno osservato gli Ermellini. La Cassazione ha ora confermato la precedente decisione ribadendo che “il vettore (aereo, ndr) è sempre responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci“, e che quindi i viaggiatori danneggiati vanno risarciti del disservizio e del danno subito, a meno che esso non provi “che egli ed i suoi preposti hanno preso tutte le misure necessarie per evitare il danno o che era loro impossibile prenderle“.

Vige quindi in ogni caso la presunzione di responsabilità del vettore aereo, superabile solamente offrendo la prova liberatoria dell’imprevedibilità del danno e dimostrando quindi che “non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarlo, ovvero dell’oggettiva impossibilità di adottarle. In sostanza, l’esenzione del vettore aereo gioca sul piano del caso fortuito o della forza maggiore“.

Si tratta perciò di un passo in avanti a favore dei clienti, che riusciranno ad essere maggiormente tutelati per le inefficienze che esulano totalmente dalle loro competenze. Nonostante questo, però, è evidente come i confini delle decisioni restino sotto alcuni aspetti vaghi e labili e che molto dipenderà a tutti gli effetti dalle scelte prese da un giudice.

 

Come devono agire i passeggeri danneggiati per far valere le proprie ragioni

Ciò che sarà indispensabile nella maggior parte dei casi, infatti, è un giudizio super partes, come riportato anche nel testo integrale. “Il nesso causale è fattore costitutivo dell’illecito e poiché i presupposti di fatto non dipendono quasi mai da una causa soltanto, è compito del giudice selezionare solo quelli giuridicamente rilevanti al suo accadimento“.

Come si dovrà muovere quindi un cliente insoddisfatto per far valere i suoi diritti? “In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento“.

Sarà fondamentale riportare gli esatti fatti avvenuti con tempistiche e conseguenti azioni della compagnia, in modo che sia possibile per il giudice valutare se siano state effettivamente prese tutte le contromisure necessarie. Nel caso trattato, come si è detto, la decisione finale ha dato nuovamente ragione ai clienti, che non solo hanno dovuto vivere il disagio di un’attesa protrattasi per oltre un giorno, ma nella stessa non sono nemmeno stati messi nelle condizioni di ovviare alle problematiche. Anche per questo motivo la compagnia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, oltre a quelle forfettarie ed agli accessori di legge.

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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