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Il passeggero di un aereo ha diritto ad essere risarcito non solo se il suo bagaglio viene smarrito, ma anche se gli viene consegnato con ritardo, purché provi le spese che ha dovuto sostenere o i disagi patiti a causa del disservizio.

Indicativa a riguardo la vicenda di cui si è occupata la Cassazione con l’ordinanza n. 3308/23 depositata il 3 febbraio 2023, anche se a fare forse più notizia è che una grossa compagnia aerea si sia rivolta alla Suprema Corte, che le ha puntualmente dato torto, per una somma di poco più di cento euro.

 

Russian Airlines condannata a risarcire una passeggera per la ritardata consegna del bagaglio

Una passeggera aveva citato in causa la Aeroflot Russian Airlines chiedendo il risarcimento di tutti i danni, compreso quello da “stress” che il disservizio le aveva causato, conseguenti alla ritardata consegna (di cinque giorni) del bagaglio che aveva portato con sé nel volo aereo che da San Pietroburgo l’aveva ricondotta a Roma.

In primo grado il giudice di pace di Ascoli Piceno aveva condannato la compagnia aerea russa a rifondere alla donna 400 euro accertandone la responsabilità, che peraltro era stata confermata anche in secondo grado dal Tribunale della stessa città il quale però, in parziale accoglimento del gravame della società sul “quantum”, con sentenza del 2021 aveva ridotto la cifra da risarcire in ragione della condanna ex art. 1226 cod. civ. in 115.73 euro, ossia la somma pari alle spese che la viaggiatrice aveva sostenuto per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito, ritenute documentate dalla produzione in giudizio di copie degli scontrini di acquisto.

Ma nonostante la cifra esigua da rifondere, Aeroflot Russian Airlines ha proposto ricorso anche per Cassazione contestando il – a suo dire – erroneo convincimento da parte dei giudici territoriali che non gravasse sulla passeggera l’onere probatorio circa il rapporto causale tra le spese documentate e la temporanea indisponibilità del bagaglio nel rientro a casa propria, e che fosse invece sufficiente la sola dimostrazione dell’effettuazione delle spese. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe stabilito la cifra da risarcire alla passeggera sulla base delle semplici asserzioni di un’amica che l’aveva aiutata negli acquisti di beni di prima necessità. E infine la ricorrente ha pure censurato la decisione di porle interamente in capo le spese di giudizio, benché l’appello fosse stato parzialmente accolto.

 

Dimostrata la necessità di sostituire i prodotti del bagaglio indisponibili

Ma la Suprema Corte ha rigettato tutte le doglianze. Gli Ermellini chiariscono in primis che in realtà la sentenza impugnata “non reca affatto l’affermazione contestata, giacché in nessun punto di essa si rinviene il rilievo secondo cui il viaggiatore, che si veda riconsegnare in ritardo il proprio bagaglio, sarebbe esonerato dal dover dimostrare il nesso di derivazione eziologica tra la temporanea indisponibilità dello stesso e le spese effettuate per il rimpiazzo di alcuni beni di prima necessità ivi contenuti”.

Anzi, la Cassazione evidenzia come i giudici di merito, sul duplice presupposto che la passeggera aveva depositato in giudizio le copie degli scontrini della merce acquistata per sostituire alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito, e che la testimone aveva confermato di averla personalmente aiutata ad effettuare gli acquisti, avevano ritenuto che null’altro occorresse “per ritenere dimostrato sia l’esborso che il nesso di causalità con la mancata disponibilità del bagaglio. Dunque, sottolineano i giudici del Palazzaccio, “nessun esonero dall’onere di provare il nesso causale è stato riconosciuto in favore dell’attrice”.

Di rilesso, quindi, rigettata anche la doglianza relativa alla quantificazione della somma da liquidare alla danneggiata, in quanto, prosegue la Suprema Corte, “a prescindere dal rilievo secondo cui il giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, come nello specifico, si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, il giudice d’appello ha ritenuto che le spese sostenute dalla passeggera per l’acquisto dei beni di prima necessità, destinati a rimpiazzare quelli nel bagaglio temporaneamente smarrito, fossero state provate anche sul piano documentale attraverso (come detto, ndr) la produzione delle copie degli scontrini di acquisto delle merce”.

Pe ala cronaca, rigettato anche il motivo relativo alle spese di lite che, ricorda e conclude la Cassazione, nel “caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello “può” – non “deve” – compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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