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Il danno per la perdita del “rapporto” con il proprio cane derivato da un fatto illecito, il cosiddetto danno di affezione per l’animale, non è risarcibile secondo il Tribunale di Rieti.

Con una sentenza, la n. 347/2019, che farà molto discutere, soprattutto le associazioni animaliste e gli amanti dei quatto zampe, i giudici hanno stabilito che la perdita dell’animale di affezione può portare solo al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato sulla base di una serie di parametri di tipo economico, quale il valore di mercato o il suo eventuale stato di gravidanza, ma non comporta in alcun modo un risarcimento di tipo “morale”, in quanto il ristoro del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del codice civile è dovuto solo per la “lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti”.

E in questi sono ricompresi solo i diritti dell’individuo, “quelli cioè rientranti nel nucleo primigenio della tutela della persona, inalienabili e incoercibili”, tra i quali non è ricompresa l’affezione per un animale di compagnia.

 

Cane deceduto a causa di errore veterinario

Il particolare caso che si è trovato a giudicare il tribunale rietino aveva appunto come oggetto le conseguenze risarcitorie della morte di un animale, nello specifico una cagna di razza, dal pedigree molto pregiato e gravida di sei cuccioli.

Il proprietario dell’animale si era rivolto presso una clinica veterinaria in quanto il cane aveva ingerito materiali non commestibili (in seguito rivelatisi brandelli di coperta e una noce) e presentava evidenti problemi di salute.

Il veterinario effettuava gli esami del sangue e l’ecografia, riscontrando che l’esofago e l’intestino del cane erano liberi da ostruzioni, sconsigliando di effettuare una radiografia, visto lo stato di gravidanza dell’animale.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, preoccupato per lo stato di salute del suo cane, rimasto inalterato, il padrone tornava presso la clinica veterinaria dove un secondo medico eseguiva una radiografia e un successivo intervento di laparotomia intestinale, estraendo la noce ingerita ma senza rimuovere la zona di necrosi a monte del taglio chirurgico.

Nonostante l’intervento, le condizioni dell’animale non miglioravano, sicché il proprietario decideva di rivolgersi ad un centro specializzato fuori città, dove però il cane moriva nel giro di qualche ora.

 

Il proprietario dell’animale cita in causa la clinica veterinaria

Il proprietario ha quindi deciso di citare in causa i veterinari ritenuti responsabili della morte della cagna, chiedendo un ingente risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del decesso dell’animale, stimati in ben 100mila euro, tra valore economico del cane di razza, soldi spesi per corsi di addestramento, perdita della cucciolata e di altre possibili future, perdita di chance, nonché depressione in quanto “attraverso la cura dell’animale, realizzava la propria esistenza e la propria personalità”.

I medici citati in giudizio, assieme al titolare del centro veterinario, dal canto loro, si difendevano sostenendo di aver operato correttamente e che la morte del cane fosse imputabile, innanzitutto, allo stesso proprietario, per non aver vigilato a sufficienza sull’animale e di aver omesso le informazioni necessarie per salvargli la vita.

 

Concorso di colpa per la morte dell’animale

Il Tribunale ha infine accolto la domanda risarcitoria sotto il profilo patrimoniale, seppur riducendo fortemente l’importo del pregiudizio, ma ha respinti la richiesta di danno morale, non ritenendo che la perdita di animale d’affezione possa condurre ad un simile ristoro.

Quanto all’aspetto patrimoniale, il giudice laziale, alla luce delle regole sulla responsabilità professionale del prestatore d’opera intellettuale – quale appunto è il veterinario – disciplinata dagli articoli 1176 comma 2 e 2236 del codice civile, ha ritenuto che i due medici avrebbero dovuto provare che il loro insuccesso fosse dipeso da problemi tecnici di particolare difficoltà, circostanza non avvenuta; mentre il proprietario del cane ha dimostrato l’erroneità e inadeguatezza della prestazione professionale, il danno e il nesso di causalità.

Nel caso di specie, però, il Tribunale ha ritenuto che, sotto il profilo eziologico, anche la condotta del proprietario sia stata rilevante per la morte del cane e, di conseguenza, che anche tale comportamento andata valutato sul piano della causalità materiale, ex articolo 1227 comma 1 cod. civ.

Pertanto il giudice ha imputato la morte dell’animale al 50% ciascuno, da una parte i veterinari, dall’altra il proprietario, con un danno stimato in favore di quest’ultimo – per mezzo dell’ausilio di consulenza tecnica – pari a circa 4 mila euro, considerando “l’alta genealogia, il rilevante pregio, la giovane età e la piena salute dell’animale”, oltre allo stato di gravidanza della medesima.

 

Negato il risarcimento del danno morale

Quanto all’aspetto non patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto che la condotta dei convenuti non potesse integrare gli estremi di alcun reato, escludendo in tal modo un risarcimento di tipo morale sulla base della giurisprudenza maggioritaria, per la quale “la morte di un animale non costituisce lesione di alcun valore della persona costituzionalmente protetto”.

Il giudice spiega che non è riconducibile “ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata».

Tali interessi, infatti, puntualizza la sentenza, comprendono solo i diritti fondamentali dell’individuo “e tra questi non rientra l’affezione, pur intensa, che si possa provare per un animale”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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