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Se si resta feriti in seguito ad un incidente stradale, e se le lesioni impediscono la regolare attività di lavoro, si ha pieno diritto ad ottenere un risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ma bisogna dimostrare che questa “riduzione” di capacità si sia effettivamente tradotta anche in una perdita economica e cercare di quantificarla e attestarla.

La vicenda

Lo ha imparato a proprie spese un motociclista che probabilmente avrebbe visto accolte le proprie pretese se solo avesse prodotto la documentazione necessaria, a riprova del fatto che, quando di resta coinvolti in un sinistro, tanto più se di una certa complessità, è sempre opportuno rivolgersi a degli esperti per farsi assistere.

Il ricorrente, nel lontano 2002, era stato investito mentre procedeva in sella al suo motociclo da un’auto, risultata peraltro priva di assicurazione, riportando svariate lesioni.

L’uomo aveva citato in causa la compagnia tenutaria per la regione Lazio del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma il Tribunale di Roma aveva accolto solo in parte la sua domanda risarcitoria, respingendo, tra le altre, quella per il riconoscimento del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità lavorativa. Sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello di Roma.

Di qui il suo ulteriore ricorso per Cassazione. Il danneggiato ha lamentato il fatto che la Corte d’appello, pur dando atto delle sue produzioni reddituali e pur avendo accertato la ricorrenza dell’invalidità temporanea totale e parziale pari, rispettivamente, a sessanta e trenta giorni, aveva ritenuto che non fosse dimostrato che, quanto meno durante il periodo di invalidità, egli avesse subito una contrazione del reddito.

 

Cassazione sul danno da perdita della capacità lavorativa

Ma secondo la Cassazione, che si è espressa sul caso nella sentenza n. 4557/19 depositata il 15 febbraio 2019, il motivo è infondato. Gli Ermellini ricordano che “questa Corte, in materia di danno da incapacità lavorativa specifica, ha affermato determinati principi, dai quali questo Collegio non intende discostarsi”.

In primis, l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l’obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito.

Ai fini della risarcibilità di tale danno, occorre, invece, “la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (cfr. Cass. 3290/2013 )”.

In secondo luogo, la Suprema Corte ribadisce che “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale”. Quest’ultimo criterio può essere consentito solo laddove il giudice di merito accerti che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì un reddito, ma talmente modesto o sporadico da renderla sostanzialmente equiparabile a un disoccupato.”

Terzo criterio, “quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni” ( cfr. Cass. 11579/2018 )”.

 

La prova del pregiudizio economico

Nel caso specifico, il ricorrente, per ottenere la liquidazione del danno patrimoniale derivante dal periodo di invalidità temporanea accertato (60 per la totale più 30 per la parziale), avrebbe dunque dovuto indicare l’avvenuta produzione della documentazione reddituale riguardante gli ultimi tre anni ed i contenuti ad essa relativa, decisivi per la valutazione della censura proposta.

E invece, egli ha del tutto omesso d trascrivere le risultanze della documentazione fiscale degli ultimi tre anni e/o di indicare la sede processuale nella quale detti documenti potessero essere rinvenuti al fine di dare una indispensabile veste processuale alla sua censura e di renderla idonea a confutare la statuizione della Corte fondata sul difetto di prova del quantum debeatur.

La Cassazione non ha quindi potuto che rigettare il ricorso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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