Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2018 è stato pubblicato il provvedimento 14 novembre 2018 dell’Istituto sulla Vigilanza delle Assicurazioni contenente il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto, di cui all’art. 150 d.lgs. n. 209/2005, in attuazione dell’art. 29 d.l. n. 1/2012, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con l. n. 27/2012: come l’Ivass ricorda nella relazione introduttiva, la ratio sottostante tale scelta del legislatore è di incentivare l’efficienza produttiva, e in particolare il controllo dei costi e l’individuazione delle frodi.

L’Istituto ha ritenuto necessario, durante il suo periodo di monitoraggio del sistema di risarcimento diretto, effettuare una revisione del modello CARD, perfezionandolo ed integrandolo secondo l’esperienza maturata e sulla base delle modifiche intervenute sulle variabili considerabili.

Queste le principali innovazioni del nuovo modello CARD, che mirano al perfezionamento della cosiddetta misura dell’efficienza delle imprese:
– il costo medio dei sinistri, per il quale vengono considerati i soli sinistri definiti con responsabilità esclusiva, ossia a carico di uno solo dei veicoli coinvolti;

– l’introduzione di una nuova componente dedicata all’efficienza dell’attività antifrode nella fase di liquidazione dei sinistri;

– la nuova formulazione della velocità di liquidazione;

– l’estensione, a partire dal 2020, della componente “costo persona” alle lesioni di lieve entità dei terzi trasportati

Il provvedimento, che si compone di 13 articoli suddivisi in tre titoli e di un allegato, entrerà in vigore il 1 gennaio 2019.

Di seguito, pe esteso, il testo integrale del titolo II

Titolo II

CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI DI CALIBRAZIONE

Art. 5

Criteri di calcolo delle compensazioni.

1.Con riferimento alla convenzione «CARD-CID», le compensazioni dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell’esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente dal Comitato tecnico. Il costo medio unico è calcolato in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli». Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate per «macroclasse» e «macroarea».

  1. Con riferimento alla convenzione «CARD-CTT», le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà’ sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell’importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni sono determinate distintamente per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli».
  2. Le imprese che nell’esercizio hanno contabilizzato, distintamente per le due macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli», premi lordi superiori alle soglie individuate con il provvedimento di cui all’art. 6 integrano le compensazioni di cui ai commi 1 e 2 con gli incentivi determinati secondo le modalità descritte nell’allegato 1 (nota metodologica).
  3. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi sono calcolati, secondo le rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti componenti: a) antifrode liquidativa; b) costo; c) dinamica del costo; d) velocità di liquidazione.
  4. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell’esercizio, determina i valori degli incentivi tenuto conto della calibrazione stabilita dall’IVASS ai sensi dell’art. 6 del presente provvedimento.
  5. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i flussi informativi verso la stanza di compensazione riferiti all’esercizio di competenza trasmessi dalle imprese entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.

Art. 6

Parametri di calibrazione

  1. Ai fini del calcolo di cui all’art. 5, comma 3, l’IVASS fissa per la generazione di riferimento: a) le soglie minime dei premi raccolti; b) il percentile minimo e il percentile massimo che individuano gli importi da considerare per il calcolo del costo medio; c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti di cui all’art. 5, comma 4.
  2. L’Ivass, prima dell’inizio di ciascun esercizio, rende noti, con Provvedimento, i valori di cui al comma 1.

Art. 7

Criteri per la de terminazione dei sinistri CARD con score medio-alto

  1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score medio-alto è effettuato dall’IVASS sul database di AIA riferito alla chiusura dell’esercizio, considerando i sinistri relativi alle ultime tre generazioni – inclusa quella di riferimento.
  2. Il conteggio di cui al comma 1 è effettuato con riferimento alle comunicazioni di sinistro censite in AIA che presentano almeno un veicolo danneggiato, relativo alla macroclasse autoveicoli, gestito nell’ambito del risarcimento diretto.

Art. 8

Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri  per le imprese con sede legale in al tri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo

  1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione per i sinistri CARD: a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22 a 26 del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso; b) del modulo 29A.2 -sinistri CARD e del relativo allegato 1, di cui al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
  2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell’allegato 1, lettera C, del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
  3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.
  4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la se de del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’art. 25 del Codice.

Art. 9

Informazioni sui sinistri CARD

1. Le imprese trasmettono all’IVASS entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni riferite al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel «Manuale Rilevazione Card» disponibile nel sito web dell’Istituto (www.ivass.it).

2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla procedura CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.

3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di competenza.

4. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione che descrive il processo di trasmissione alla stanza di compensazione e reca l’analisi di riconciliazione tra la modulistica di vigilanza e le trasmissioni alla stanza di compensazione. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all’art. 8, comma 1, lettera b).

5. Per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, la relazione di cui al comma 4 è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal responsabile della funzione attuariale ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Codice.

6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all’IVASS il nominativo del responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 4 mediante la rilevazione di cui al comma 1.

7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

Art. 10

Trasmissione degli incentivi alle imprese

  1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese, nel mese di ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo degli incentivi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content