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Chi si vede rovinata la vacanza in ragione di tutta una serie di disservizi o di un’offerta che non corrisponde a quella pattuita ha tutto il diritto di chiedere i danni, ma la domanda va rivolta al soggetto “giusto” che, nel caso di un pacchetto turistico “all inclusive”, è il tour operator, non l’agenzia di viaggi “semplice” intermediaria. E’ bene far tesoro dell’ordinanza n. 3150/22 depositata il 2 febbraio 2022 dalla Cassazione che si è occupata di un dei pregiudizi più frequenti, il cosiddetto, appunto, danno da vacanza rovinata.

Due turisti lombardi vivono la brutta esperienza di un soggiorno in Tunisia da incubo

A chiedere il risarcimento una coppia milanese che lamentava di aver vissuto un soggiorno di una settimana da incubo a Korba, in Tunisia. I due turisti avevano riferito, con tutte le attestazioni del caso, che l’organizzazione del viaggio e la gestione dell’ospitalità alberghiera erano state carenti sotto molteplici aspetti: in particolare, non erano stati informati della lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all’arrivo in Tunisia, potrattresi per varie ore; non avevano fruito del transfert privato, pur prenotato e pagato, dall’aeroporto all’albergo, nel quale erano giunti dopo quattro ore di viaggio.

Ma i disagi non si erano limitati a questo: la stanza loro assegnata non era pulita, non aveva l’aria condizionata né il frigo-bar funzionanti; la spiaggia era priva di lettini prendisole a sufficienza per tutti gli avventori; i tempi di attesa per essere serviti dal personale del bar sulla spiaggia dell’albergo erano eterni, di 40 minuti; i tavoli ad essi riservati per la colazione e la cena erano stati occupati da altri clienti, e altro ancora.

 

La citazione per danni da vacanza rovinata nei confronti dell’agenzia viaggi

Di qui la citazione in causa avanti il giudice di Pace di Milano, nel 2013, della Welcome Travel Group s.p.a., l’agente di viaggio presso il quale avevano acquistato il pacchetto turistico “tutto compreso”, chiedendone la condanna al risarcimento del danno “da vacanza rovinata”. La società si era costituita eccependo di essere solo un intermediario, e non l’organizzatore del viaggio, chiarendo che il pacchetto turistico “all inclusive” acquistato dalla coppia era stato organizzato dalla società Alpitour s.p.a., e che delle insufficienze od inadempimenti dell’albergatore doveva rispondere solo l’organizzatore del viaggio, e non l’intermediario.

Con sentenza del 2015 il giudice di Pace di Milano aveva accolto la domanda, condannando la società a risarcire i due turisti con una somma di complessivi duemila euro. La Welcome Travel Group aveva tuttavia appellato la decisione e, con sentenza del 2018,  il Tribunale di Milano, quale giudice di seconde cure, aveva accolto il gravame, ribaltando il pronunciamento di primo grado e respingendo la richiesta danni dei clienti. Il tribunale meneghino aveva sostenuto che il giudice di pace aveva confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell’intermediario di viaggi, condannando il secondo per un tipo di responsabilità che poteva essere ascritta solo al primo.

A questo punto sono stati i due turisti a ricorrere per Cassazione, sostenendo che la società Welcome Travel Group si sarebbe dovuta qualificare come venditore, mentre Alpitour s.p.a. come intermediario/organizzatore del pacchetto di viaggi, e che tale qualifica emergeva dal contratto che era stato siglato tra le parti. Pertanto doveva risponderne.

Ma il motivo è infondato secondo la suprema Corte, che con l’occasione fa chiarezza su una materia non sempre di agevole interpretazione. All’epoca dei fatti, cioè nel 2013, la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici “tutto compreso”, rammenta la Suprema Corte, era disciplinata dagli artt. 32 e ss. del d.lgs. 23/05/2011, n. 79 (in seguito ampiamente modificato dal d. lgs. 21.5.2018, n. 62), il quale tuttavia “non fu che la trasfusione in un testo unico di norme più risalenti, e segnatamente degli artt. 83 e ss. del Codice del consumo (d. lgs. 206/05), a loro volta mutuate dagli artt. 3-4 del d. lgs. 17.3.1995 n. 111, a sua volta emanato in attuazione della Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, oggi anch’essa abrogata e sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015”.

 

Di cosa devono rispondere l’organizzatore e il venditore del viaggio

La Direttiva 90/314 (all art. 2, n. 2) definiva: l’organizzatore di viaggio come “colui il quale organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore”; “venditore” come colui il quale “vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall’organizzatore“.

Gli artt. 3-4 del d. lgs. 111/95, in attuazione della questa Direttiva, poi, definivano l’organizzatore di viaggio come “colui il quale, combinando prestazioni di vario tipo (trasporto, albergo, ecc.), si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici”; venditore come colui il quale “vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati dall’organizzatore”.

Tali definizioni, prosegue nel suo excursus la Cassazione, “vennero dapprima trasfuse (con modifiche non rilevanti nella presente sede) nel codice del consumo (2006); quindi, cinque anni più tardi, furono spostate nel nuovo “Codice del Turismo” (artt. 33-34 del d. lgs. 79/11)”.

Anche quest’ultimo testo normativo definiva: l’organizzatore di viaggio come colui che “si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici”; l’intermediario” come colui che “vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati dall’organizzatore“.

Dunque, rilevano gli Ermellini, da trent’anni la legge non consente dubbi sul fatto che “organizzatore di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di “pacchetto tutto compreso”; “venditore di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi; “intermediario” di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di venditore“.

E’ chiaro che da queste “qualità soggettive” discendono le conseguenti responsabilità. Infatti, proseguono i giudici del Palazzaccio, l’art. 43, comma 1, d. lgs. 79/11 (nel testo applicabile ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. 62/18, cit.) stabiliva appunto che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità“.

Espressione che vuol dire che l’intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o “agenzia di viaggi”, secondo l’espressione più diffusa nella prassi) “risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore”. E qui la Cassazione formula alcuni esempi: scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.

 

E’ l’organizzatore a essere responsabile degli inadempimenti organizzativi e dei servizi carenti

Ma l’intermediario, viene al dunque la Suprema Corte, o venditore che dir si voglia, “non è invece responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata, l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate”.

Nel caso specifico, non vi è alcun dubbio, come asserito dagli stessi turisti, che la società Welcome Travel Group debba essere qualificata come “venditore”, mentre la Alpitour s.p.a. come “organizzatore”. “Pertanto – concludono gli Ermellini – è la stessa qualificazione dei fatti adottata dai ricorrenti ad escludere che questi possano pretendere dall’agente di viaggi di essere risarcito per danni non ascrivibili alla sua responsabilità”.

Il ricorso è stato pertanto rigettato: per cercare di essere risarciti, quindi, i due turisti dovranno chiedere i danni al responsabile, cioè il tour operator: Alpitur.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenziosi con Aziende

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