Se si rimane coinvolti in un incidente e si è costretti a portare il proprio veicolo dal carrozziere per ripararlo, si ha diritto a essere risarciti per il danno da cosiddetto “fermo tecnico”, ma questo risarcimento non è automatico: bisogna dimostrare di aver dovuto affrontare delle spese per procurarsi un mezzo sostitutivo e documentare gli altri oneri sostenuti nel periodo in questione, come i costi assicurativi o la tassa di circolazione.
Indice
Uno scooter danneggiato da un’auto
A chiarire questo principio la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 9348/19 depositata il 4 aprile 2019.
La Suprema Corte si è trovata a deliberare sul ricorso di una scooterista pugliese il cui motociclo, parcheggiato in strada e peraltro privo di copertura assicurativa, era stato urtato da un’auto durante una manovra di retromarcia.
La compagnia di assicurazione della macchina l’aveva risarcita della somma di 3.475 euro ma la proprietaria dello scooter si era rivolta al Giudice di pace di Brindisi lamentando un danno di oltre il doppio di quanto liquidato e, tra le voci non evase, il mancato risarcimento, appunto, per il fermo tecnico.
Il Giudice di Pace però rigettava richiesta e lo stesso faceva il Tribunale di Brindisi, respingendo l’appello e asserendo che la somma ottenuta dalla compagnia doveva ritenersi integralmente satisfattiva del danno materiale subito dal motociclo e che, per quanto attiene al fermo tecnico, il danno non competeva alla richiedente perché lo scooter, essendo sprovvisto di assicurazione, non poteva circolare.
Il ricorso per Cassazione
La proprietaria del motociclo tuttavia ha appellato quest’ultima sentenza anche per Cassazione adducendo una serie di motivi e, per quel che qui interessa, sostenendo che il danno da fermo tecnico non richiederebbe una prova specifica, essendo la sosta forzata di per sé fonte di spese: tassa di circolazione, premio assicurativo, naturale deprezzamento del bene, etc.
La richiesta dà modo alla Cassazione di ripercorrere l’interpretazione relativa al danno da fermo tecnico.
Gli Ermellini ammettono che in passato si è registrato un contrasto giurisprudenziale protrattosi per decenni, “se se si tratti di un danno in re ipsa, come ritenuto dalla ricorrente, ovvero se esso debba essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento”.
Alcune decisioni lo ritenevano cioè liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subìto, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, in ragione del fatto che l’autoveicolo, anche durante la sosta forzata, è una fonte di spesa per il proprietario, tenuto comunque a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Altre pronunce, invece, ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820).
Per la Cassazione il danno da fermo tecnico va provato
Tuttavia, conclude la sentenza, “in seno alla Terza Sezione è però maturato — a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 — e va via consolidandosi (Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718), l’indirizzo, cui si ritiene opportuno dare continuità, che ritiene che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo”.
La Cassazione chiarisce altresì le premesse su cui di fonda tale conclusione: il fatto che non troverebbero ingresso nell’ordinamento italiano danni in re ipsa, “giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l’evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell’interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
Ancora, perché la liquidazione equitativa “non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698)”.
Inoltre, secondo gli Ermellini la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: “la prima perché prescinde dall’uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le seconde perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c., possono essere sospese su richiesta del danneggiato”. E anche il deprezzamento del bene, secondo gli Ermellini, “non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo”.
Ricorso respinto
In conclusione, la sentenza appellata, secondo la Suprema Corte, ha fatto corretta applicazione di questi principi negando il risarcimento del danno da fermo tecnico, tanto più a fronte del fatto che il motociclo era sprovvisto di assicurazione obbligatoria e che quindi non poteva circolare: “Il Tribunale ha tratto la presunzione negativa che la vittima avesse riportato un danno da fermo tecnico dalla circostanza grave, precisa e concordante che la stessa non potesse utilizzare il ciclomotore.
E la ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento atto a contrastare l’assunto che il mezzo fosse sprovvisto di copertura assicurativa e che tale condizione ne rendeva, allo stato, impossibile l’utilizzazione”.
Ergo il motivo del ricorso (e per la cronaca l’intero ricorso) è stato rigettato.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog Senza categoriaCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati