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Oggi, primo gennaio 2020, a meno di crisi di Governo date le dure critiche anche interne nei confronti del provvedimento, entra in vigore una delle riforme giudiziarie più discusse degli ultimi anni, quella fortemente voluta dal Guardasigilli Alfonso Bonefede relativa alla prescrizione, che in buona sostanza arresterà il suo corso dopo la sentenza di primo grado.

 

Le ragioni della prescrizione

Com’è noto, la prescrizione è quella, regolata dall’art. 157 del codice penale, che estingue il reato rendendolo non più procedibile, per effetto del decorso di un tempo che varia in considerazione della pena “edittale” stabilita.

L’istituto esiste in tutti Paesi democratici, ed è basato – semplificando – sul presupposto che allo Stato non conviene più continuare a perseguire un reato (con le relative spese) quando è trascorso troppo tempo: perché del reato si è persa la memoria, le prove sono ormai difficili se non impossibili da accertare, l’imputato si presume possa essere cambiato diventando di fatto un’altra persona.

Ora quest’articolo, con il nuovo anno, cambia veste sancendo, nella regolamentazione delle ipotesi di sospensione della prescrizione, che il suo corso “rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”.

 

Con il “blocco” si va oltre la riforma Orlando

Dunque, si tratta di un vero e proprio “blocco”. Al contrario di quanto avvenuto finora quindi, una volta che sia stata emanata una sentenza di primo grado, indipendentemente da quale sia il suo esito (e quindi sia che la stessa abbia disposto l’assoluzione dell’imputato, sia che ne abbia disposto la condanna), il decorso del termine prescrizionale si arresta e non si potrà più invocare la prescrizione del reato contestato per evitare un’eventuale condanna in secondo grado.

Si va quindi oltre quanto già previsto dalla riforma Orlando che, nel perseguire lo stesso obiettivo, era giunta a una soluzione di compromesso, stabilendo la sospensione della prescrizione per massimo diciotto mesi nel passaggio dall’uno all’altro grado di giudizio, solo in caso di condanna.

 

I pro

Il Ministro ha parlato di una svolta di civiltà, secondo quanti sostengono il provvedimento esso metterà fine all’impunità. In Italia vi sono 1,5 milioni di processi, una montagna: per diminuirne il numero, secondo i favorevoli, è necessario che gli imputati scelgano il rito alternativo (che sia patteggiamento o rito abbreviato), ma quasi nessuno lo fa anche perché conta proprio sulla prescrizione. Bloccandola, si comincerebbe a invertire la tendenza, come del resto avviene da tempo in altri Paesi in cui vige il sistema accusatorio, Inghilterra in primis.

 

I contro

Tra le motivazioni di coloro che rivendicavano invece un dietrofront del Governo e speravano che la riforma non si sarebbe mai concretizzata, vi è soprattutto il rischio di allungare eccessivamente i processi. I magistrati, non avendo più la fretta di trattarli per evitare il decorso della prescrizione, potranno infatti “prendersela comoda”, con tutte le conseguenze che ne derivano per imputati e parti civili. La giustizia, quindi, diverrà ancora più lenta di quanto già non lo sia già ora.

Insomma, ne deriverebbe un’autentica “bomba atomica”, perché l’interruzione definitiva della prescrizione senza ridurre la durata del processo avrebbe come conseguenza che, dopo la sentenza di primo grado, i procedimenti finirebbero per durare “all’infinito”, con grave pregiudizio per tutte le parti in causa, non ultimi gli imputati assolti, non essendo previsto nessun termine entro cui debbano essere celebrati.

Non a caso gran parte degli addetti ai lavori sono del tutto contrari e sul piede di guerra, si vedano l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’avvocatura, che ha promosso anche astensioni.

 

Riforma del processo penale

Di certo c’è che ormai non è più prorogabile quella riforma complessiva del processo penale, continuamente promessa ma ancora non attuata, in grado di accelerarlo sensibilmente, in particolare in appello: è proprio in questa fase, infatti, che si registra il “record” di durata del processo, pari – secondo una statistica del Sole 24 Ore – a 749 giorni, quasi il 48% sui 1.586 complessivi, computati tenendo conto anche dei tempi di procura, tribunale e cassazione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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