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L’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati sorge in capo al responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta, ma anche nei confronti del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Lo ha chiarito e ribadito la Corte di Cassazione, III sezione penale, con la sentenza n. 39430 depositata il 3 settembre.

Il caso. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 13 settembre 2017, aveva confermato la decisione con cui il Tribunale di Udine, in data 29 settembre 2016, aveva affermato la responsabilità penale di F. P. per il reato di cui all’articolo 255 d.lgs. 1522006, per non aver ottemperato all’ordinanza emessa dal sindaco del Comune di Basiliano il 5 giugno 2012, con la quale si ordinava di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti, con ripristino dello stato dei luoghi, in un immobile ubicato in quel comune, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, notifica avvenuta 11 18 giugno 2012.

F. P. avverso tale pronuncia ha presentato ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo una serie di motivi, incentrati sulla circostanza di non essere stato lui il responsabile dell’abbandono. Nel dettaglio, con un primo motivo di ricorso ha dedotto la violazione degli articoli 158 cod. pen. e 255 digs. 1522006, rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il momento consumativo del reato, non ritenendo conseguentemente prescritta la contravvenzione contestata. Con un secondo motivo, deduceva la mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, rilevando che il fatto descritto in rubrica sarebbe stato radicalmente diverso da quello oggetto di giudizio, riguardando più condotte, tempi diversi e differenti luoghi di commissione del reato. Con un terzo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione, osservando che i giudici del gravame avrebbero ritenuto la sua responsabilità sulla base della mera residenza sul luogo dei fatti. Tale asserzione, a suo dire, sarebbe stata apodittica ed intrinsecamente illogica, poiché la residenza anagrafica è cosa diversa dalla materiale possibilità di accesso ed in quanto non sarebbe stata svolta alcuna indagine circa la presenza sul posto di altri soggetti e l’eventuale coinvolgimento di costoro nella vicenda. Aggiungeva che la Corte d’Appello avrebbe violato il principio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio“, non avendo escluso, del tutto apoditticamente, qualsiasi ricostruzione alternativa più favorevole all’imputato.

Secondo gli Ermellini, però, il ricorso è inammissibile, perché “basato su motivi manifestamente infondati”. “Come è noto – scrive la Corte dell’articolata sentenza -, l’articolo 192 d.lgs. 1526 prevede un generale divieto di abbandono di rifiuti e tale condotta è sanzionata dagli articoli 255 e 256 del medesimo decreto, analogamente a quanto disposto, dal previgente d.lgs. 221997, negli artt. 14,50 e 51. L’abbandono dei rifiuti obbliga chiunque contravvenga al divieto a provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Obbligati in solido sono anche il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Secondo le Sezioni Unite Civili di questa Corte, i destinatari delle disposizioni richiamate vanno individuati in qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti, nocivi per la salvaguardia dell’ambiente (Sez. U, Sentenza n. 4472 del 25/2/2009, Rv. 606599). Le operazioni finalizzate all’adempimento degli obblighi conseguenti alla violazione del divieto sono disposte dal sindaco con ordinanza, che contiene anche l’indicazione di un termine entro il quale provvedere. L’inutile decorso del termine determina l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed il recupero delle somme anticipate. Presupposto per l’emanazione del provvedimento, secondo la giustizia amministrativa (Cons. Stato Sez. V, n. 5609, del 26/11/2013), è l’esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti, a prescindere dalla loro potenzialità inquinante, poiché tale ulteriore dato fonda il diverso provvedimento consistente nell’ordine di bonifica dei terreni contaminati ex artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006. L’emanazione dell’ordinanza e l’esecuzione in danno costituiscono un obbligo e non una semplice facoltà, al punto che si è sostenuto, in dottrina, che il sindaco deve comunque procedere alla rimozione o all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi anche nel caso in cui i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa, nei loro confronti, per il recupero delle somme anticipate. Inoltre, l’eventuale omissione configura l’ipotesi di reato sanzionata dall’articolo 328 cod. pen., senza che possa avere efficacia scriminante l’attesa dovuta alla preliminare individuazione, da parte dell’ufficio tecnico, dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d’appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti (Sez. 6, n. 33034 del 10/6/2005, Esposito, Rv. 231926). I soggetti individuati dall’ordinanza sindacale come obbligati, una volta assunta tale veste, sono tenuti in ogni caso ad attenersi al provvedimento emanato, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica ed è loro onere ottenere l’annullamento del provvedimento sindacale o comunque dimostrare, in sede penale, l’assenza di tale condizione soggettiva al fine di ottenere dal giudice la disapplicazione dell’atto (Sez. 3, n. 31003 del 10/7/2002, P.M. in proc. Viti ed altro, Rv. 222421, con riferimento alla disciplina previgente. V. anche Sez. 1, n. 37254 del 14/4/2014, Masci, Rv. 260778; Sez. 3, n. 27990 del 27/3/2008, Manca, Rv. 240817; Sez. 3, n. 24724 del 15/5/2007, Grispo e altri, Rv. 236954). Non rileva neppure la circostanza che l’accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell’intimazione o risalga a tempi antecedenti l’acquisto dell’immobile stesso (Sez. 3, n. 22791 del 2/4/2004, Armani, Rv. 228615; Sez. 3, n. 2853 del 12/12/2006 (dep. 2007), Lefebre, Rv. 235876; Sez. 3, n. 12462 del 17/2/2016, Elefante, Rv. 266436).3. (…)  La sentenza Viti opportunamente distingue tra i destinatari del precetto di cui all’art. 14 del d.lgs. 221997 – ora sostanzialmente trasfuso nell’art. 192 d.lgs. 1526, con l’ulteriore specificazione che la verifica della responsabilità di tali soggetti deve avvenire sulla base degli accertamenti effettuati, in contraddittorio con gli interessati, dai preposti al controllo – e quelli individuati dall’art.50, comma 2 del d.lgs. 2297 (ed ora dall’art. 255, comma 3 d.lgs. 1526) il quale si riferisce a “chiunque non ottempera all’ordinanza del sindaco”, osservando, conseguentemente, che la prima disposizione richiamata è rivolta ai responsabili dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, mentre la seconda riguarda i destinatari formali dell’ordinanza sindacale. Sempre secondo la sentenza Viti, a costoro spetta, per evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o – al limite – di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno né responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi), mentre onere dell’accusa è soltanto quello di provare, da una parte, l’esistenza dell’ordinanza sindacale (assistita da presunzione di legittimità) e, dall’altra, l’inottemperanza da parte dei suoi destinatari, tali essendo gli elementi essenziali del reato in esame”

Considerazioni, queste, “pienamente condivise” dal collegio, “dovendosi conseguentemente affermare che l’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell’ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l’ordinanza sindacale per ottenerne l’annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo”.

Scendendo nella disamina del ricorso motivo per motivo, quanto al secondo il Collegio rileva che “non sussiste alcun difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. La questione, già prospettata con l’atto di appello, viene pedissequamente riproposta in questa sede senza minimamente confrontarsi con quanto specificamente rilevato dalla Corte territoriale nella esaustiva risposta fornita alla doglianza. I giudici del gravame, infatti, hanno chiarito che oggetto dell’imputazione era esclusivamente l’ordinanza emessa dal sindaco del comune di Basiliano con riferimento ai rifiuti oggetto di un’attività di raccolta non autorizzata effettuata nell’area ubicata all’indirizzo indicato nell’ordinanza, indirizzo presso il quale il ricorrente aveva anche la residenza anagrafica ed ove avveniva lo smembramento dei materiali raccolti, mentre il richiamo ad altro indirizzo, ubicato in un comune diverso, corrispondente al luogo in cui il medesimo ricorrente gestiva un deposito di materiali, costituiva mera circostanza di riscontro dell’attività di illecita gestione di rifiuti”.

Parimenti infondato risulta, secondo gli Ermellini, anche il terzo motivo di ricorso “poiché, alla luce di quanto in precedenza chiarito, ciò che rilevava, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale del prevenuto, era la sua posizione di destinatario dell’ordinanza sindacale e la conseguente inottemperanza all’ordine, in assenza di elementi positivi di valutazione che, in mancanza di un’impugnazione del provvedimento amministrativo, avrebbero potuto consentire al giudice del merito di disapplicare il provvedimento medesimo”. Ergo, ricorso dichiarato inammissibile .

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Danni Ambientali

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