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Il risarcimento del danno morale va sempre riconosciuto laddove, dall’analisi del fatto noto in questione, emerga con tutta evidenza e per così dire con immediatezza la sofferenza interiore soggettiva patita dal danneggiato.

A riaffermare con forza questo principio, evidentemente non ancora chiaro ad alcune Corti di merito, la Corte di Cassazione, VI Sezione civile, con la sentenza n. 23146/19 depositata il 17 settembre 2019, con la quale ha accolto il ricorso proposto dal passeggero di una moto coinvolto in un brutto sinistro stradale.

 

Mancato riconoscimento del danno morale da incidente stradale

L’uomo nel lontano 2007 aveva citato in causa avanti il Tribunale di Napoli il proprietario della motocicletta dov’era trasportato e la compagnia di assicurazione, la Nuova Tirrena Spa, per ottenere un equo risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti per l’appunto in conseguenza delle lesioni riportate in seguito ad incidente stradale accaduto il 25 ottobre 2006, allorquando il conducente della moto, nel tentativo di evitare la collisione con altro veicolo, aveva perso il controllo del mezzo, andando ad urtare contro un palo al margine della carreggiata.

Il Tribunale condannò i due soggetti citati a liquidare al danneggiato, a titolo di risarcimento, una somma di 9.961,84 euro, al netto del magro acconto di 4.230,00 euro già corrisposto e con cui la compagnia intendeva cavarsela, oltre agli interessi.

Ritenendo la liquidazione insoddisfacente, però, il danneggiato ha appellato la sentenza e la corte d’appello di Napoli, nel 2017, accogliendo parzialmente le sue argomentazioni, in parziale riforma della decisione del Tribunale partenopeo, ha condannato Groupama Assicurazioni SpA (succeduta alla Nuova Tirrena) al pagamento della somma di 11.158,38 euro oltre interessi, riconoscendo al passeggero il danno da “cenestesi lavorativa”, che invece in primo grado non era stata accolta, ma confermando il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo.

A tale riguardo la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose (come nella specie) e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, aveva sostenuto che tuttavia tale danno (e, cioè, la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) doveva essere allegato e provato, sia pure per presunzioni secondo nozioni di comune esperienza, nella sua specificità, non potendo ritenersi in re ipsa e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, tanto più nel caso (quale quello di specie) di lesioni micro permanenti.

 

Il danno morale deve essere allegato e provato…

Contro questa decisione il danneggiato ha proposto ricorso per Cassazione, adducendo un unico motivo nel quale denunciava – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 e 2927 cc..

In particolare, pur concordando con la Corte territoriale in ordine alla necessità che il danno morale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, dovesse essere allegato e provato (anche con ricorso alle presunzioni nonché al notorio ed alle massime di esperienza), egli si doleva che la Corte di merito avesse accertato un difetto di allegazione e prova nonostante il deposito della documentazione clinica che attestava le lesioni patite: precisamente, il certificato di pronto soccorso che comprovava la frattura della rotula sinistra, la frattura del piede sinistro, una ferita lacerocontusa suturata con svariati punti e contusioni multiple, e la cartella clinica attestante, tra l’altro, anche la somministrazione di potente antidolorifico.

E si lamentava del fatto che i giudici d’appello non avessero considerato che, secondo le nozioni di comune esperienza ed in base all’id quod prerumque accidit, un soggetto che avesse riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti non avesse sofferto forti dolori e sofferenze, da aggiungersi al danno biologico.

 

… anche tramite presunzioni secondo nozioni di comune esperienza

Ebbene, secondo la Cassazione il motivo è assolutamente fondato.

La Corte – scrivono gli Ermellini -, pur esattamente ritenendo che anche il danno morale soggettivo patito in conseguenza di lesioni personali deve essere allegato e provato, non ha fatto corretto uso dei paradigmi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato (fratture e uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell’immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del ricorrente”.

Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per la ridefinizione del caso.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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