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La Cassazione conferma che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce la prova dello stato di ebbrezza. E’ l’automobilista a dover dimostrare che l’accertamento non è veritiero per cause attribuibili alla strumentazione utilizzata dalle forze dell’ordine o per vizi nella modalità di effettuazione dell’esame. Ed è del tutto priva di valore, a giustificazione dei valori superiori alla norma, se non accompagnata da precisi riscontri probatori, l’esibizione di un certificato medico da cui si rilevi la possibile interazione di alcuni farmaci sui risultati dell’esame.

La sentenza della Suprema Corte (cfr. n. 36887 14 luglio IV sez. pen.) si riferisce alla vicenda di un automobilista siciliano che, risultato positivo all’esame dell’alcool test, si era giustificato asserendo di aver assunto dei fitofarmaci a causa dei quali i valori erano risultati alterati. A corredo della sua asserzione, aveva esibito un certificato medico che attestava la possibilità per i fitofarmaci di incidere sui valori dell’alcool rilevato nel sangue. Il Tribunale di Agrigento lo aveva assolto, ma la sentenza era stata impugnata dal Pm davanti alla Corte di Appello di Palermo, che lo aveva invece condannato per guida in stato di ebbrezza, con sospensione della patente per sei mesi.

La causa era quindi approdata in Cassazione, davanti alla quale l’automobilista aveva impugnato la sentenza di Palermo, asserendo, tra l’altro, che quel tribunale aveva ritenuto rilevante la sola constatazione da parte dei carabinieri degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza da loro evidenziati (peraltro confermato dagli esiti dell’alcoltest) e non aveva tenuto conto, invece, del fatto che l’imputato avesse dichiarato di aver assunto due fitofarmaci per curare la tosse e che un certificato medico attestava la possibile incidenza di tali farmaci sui valori di alcool rilevati dall’etilometro.


La Cassazione ha però respinto i motivi ritenendo che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei a influenzare l’esito dei test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori. Nel caso in esame, dalla certificazione medica si rilevava che i farmaci asseritamente assunti potevano aver influito negativamente sui valori rilevati, ma ciò non provava né l’assunzione del farmaco né che la causa certa del tasso alcolemico oltre i limiti di legge fosse attribuibile all’assunzione dei farmaci stessi.

Per di più, in relazione a questi ultimi, la Corte aveva ritenuto che neppure in astratto tale circostanza poteva avere rilievo, perché spettava in ogni caso al conducente accertarsi circa la compatibilità tra l’assunzione dello stesso farmaco e il mettersi alla guida di un’auto, per le possibili interazioni tra il farmaco e il suo stato psicofisico. L’automobilista ha visto così rigettato il ricorso ed è stato condannato anche alle spese processuali.

Non è la prima volta, comunque, che la Cassazione ribadisce che l’assunzione di un farmaco non giustifica il conducente che risulti positivo all’alcoltest, perché non sono rilevanti i motivi per cui i valori siano sballati ma vale solo il fatto che l’etilometro li abbia rilevati. Aver superato la soglia alcolemica stabilita per legge non ammette, in linea generale, prova in contrario, fatti salvi ineccepibili riscontri probatori che possano confutare la fondatezza dell’esame.

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Dott. Nicola De Rossi

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