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Una clausola anti-avvocato nelle polizze Rc auto. È questa la nuova “furbata” escogitata e proposta dalle assicurazioni ai propri clienti al momento della sottoscrizione di una polizza. Se l’assicurato si impegna a non affidare la gestione del danno ad avvocati, procuratori legali e patrocinatori e a ricorrere alla conciliazione paritetica, ha diritto a uno sconto, peraltro irrisorio, sul premio annuo. Se invece entra in gioco l’avvocato, scatta la mega penale.

Ma la “Clausola conciliazione paritetica” applicata dalla compagnia Allianz spa è inevitabilmente finita nel mirino dell’Antitrust, che ha aperto il procedimento di consultazione previsto per le clausole vessatorie.

Nel dettaglio, la “condizione aggiuntiva Rc Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedure di conciliazione” proposta da Allianz prevede che, per i sinistri gestiti tramite la procedura di “risarcimento diretto, Card”, l’assicurato si impegna in primo luogo a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio. In secondo luogo, a ricorrere in via preliminare alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15 mila euro. In cambio del rispetto di tale obbligo, Allianz si impegna ad operare lo sconto di appena il 3,5% sul premio annuo netto rca. In caso contrario, però, l’impresa applica automaticamente una penale salatissima di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento.

A parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha avviato il procedimento il 22 marzo 2016, tuttavia, la clausola applicata da Allianz “appare vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto“.

Alla consultazione, disciplinata dall’art. 23, comma 6, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, possono partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le Camere di Commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Sono ammesse anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco previsto dall’art. 137 del Codice del consumo. I soggetti interessati hanno tempo fino al 7 maggio per prendere parte alle consultazioni, inviando i propri contributi alla casella di posta elettronica dedicata dall’Agcm.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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