Secondo voci sempre più insistenti, il Ddl concorrenza, attualmente all’esame del Senato, potrebbe essere sottoposto a fiducia senza alcuna modifica delle previsioni che attualmente lo compongono, il che significa che la “stretta” sui testimoni dei sinistri stradali potrebbe presto concretizzarsi.
Il disegno di legge, infatti, propone l’inserimento di alcuni commi all’articolo 135 del Codice delle Assicurazioni private in forza dei quali, nei sinistri con soli danni a cose, la denuncia di incidente (o comunque il primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione) deve contenere già l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo in cui lo stesso si è verificato. Se manca la denuncia del danneggiato, l’impresa di assicurazione deve richiedere a quest’ultimo, entro 60 giorni dalla denuncia e con raccomandata a/r, di identificare i soggetti che hanno assistito al sinistro, avvisandolo anche delle conseguenze processuali che possono derivare dalla sua mancata risposta nel termine dei successivi 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
I nuovi commi prevedono anche che l’impresa di assicurazione deve procedere, a sua volta, all’individuazione e alla comunicazione di eventuali, ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni e che l’identificazione avvenuta successivamente comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta (fatto salvo quanto risulta dai verbali delle autorità di polizia eventualmente intervenute sul luogo dell’incidente).
Tutte queste modalità di acquisizione delle testimonianze divengono, così, fondamentali per la corretta gestione delle eventuali fasi contenziose, in quanto, in caso di giudizio, il giudice non ammette le dichiarazioni che non le rispettano e dispone l’audizione dei testimoni non indicati nei nuovi modi solo se la loro tempestiva identificazione risulti, da prove, essere stata oggettivamente impossibile.
Sin da subito, la nuova norma ha suscitato forti reazioni – c’è chi ha parlato di “ennesimo omaggio alle compagnie assicurative – e da più parti è stata espressa la speranza che il testo venga discusso e modificato in Senato, “espungendo dal corpo le norme che prevedono in caso di sinistri con soli danni a cose, la necessaria identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente, all’atto della richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione, ai sensi degli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni, pena la futura inammissibilità nella fase processuali“.
Non solo. Il testo del D.d.l. prevede anche che, se vi è una segnalazione documentata delle parti nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità in merito alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri, il giudice trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza. Chiaramente, restano espressamente fuori dalla segnalazione gli ufficiali e gli agenti delle autorità di polizia chiamati a testimoniare.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog Senza categoriaCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati