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Scegliere di spostarsi in bicicletta non autorizza ad infrangere le norme del codice della strada che disciplinano anche l’uso dei velocipedi, come quello degli altri veicoli. In particolare, l’articolo 182 prevede, ad esempio, che i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; che ad essi è vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo; che le biciclette devono transitare sulle piste a loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie e così via. E tra i comportamenti che i ciclisti dovrebbero evitare, merita attenzione un atteggiamento che, nonostante ciò, è assai diffuso tra gli amanti delle due ruote: l’utilizzo del cellulare durante la guida.

Innanzitutto, è lo stesso articolo 182, al comma 2, che tra le altre cose stabilisce che i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e devono essere in grado di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. Ma la norma di riferimento, speciale e più severa, è in realtà rappresentata dall’articolo 173 del Cds.

Il comma 2 di tale disposizione, infatti, vieta in generale ai conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di utilizzare cuffie sonore (fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e delle forze di polizia), lasciando salva la possibilità di avvalersi di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare quando il conducente ha adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

La sanzione amministrativa posta a presidio del rispetto di questa prescrizione è molto elevata, trattandosi del pagamento di una somma compresa tra 160 e 646 euro.

Occhio dunque: usare il telefonino sulle due ruote può costare davvero caro, in tutti i sensi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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