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Le forze dell’ordine lo ripetono in continuazione: mai lasciare le chiavi della macchina in bella mostra vicino al veicolo, perché così si apre un’autostrada al ladro. Ma questa leggerezza può costare cara anche con l’eventuale assicurazione. L’assicuratore non deve infatti alcun indennizzo all’assicurato che ha stipulato una polizza furto-incendio laddove vi sia stata una responsabilità del contraente nella determinazione dell’evento, ovvero qualora il furto dell’auto, per quanto chiusa in un garage, sia stato agevolato dal fatto che le chiavi della vettura si trovavano all’interno dello stesso locale, in prossimità del veicolo.

Lo ha chiarito, nella recente sentenza n. 2459/2018, il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi in tema di azione di pagamento di indennizzo assicurativo da polizza di responsabilità civile. In verità il caso in questione è al limite e farà discutere. Una donna, titolare di una polizza furto/incendio, aveva convenuto in giudizio la società di assicurazione per ottenere un indennizzo a seguito del furto della propria auto da parte di ignoti che avevano forzato il box in cui si trovava il mezzo. Per l’assicurazione, però, la garanzia furto era inoperante: il contratto stipulato, infatti, escludeva il diritto all’indennizzo per il furto nel caso cui, al momento dell’evento, le chiavi d’accensione si trovassero all’interno o in prossimità del veicolo assicurato. Nello specifico, infatti, le chiavi dell’auto rubata erano state effettivamente risposte all’interno di una cassetta esterna all’interno dello stesso box.

Ebbene, i giudici partenopei hanno dato ragione all’assicurazione, sostenendo che la compagnia aveva correttamente dedotto e fornito prova del fatto impeditivo del diritto di credito (all’indennizzo) azionato dall’istante. Dalla prospettazione dei fatti resa dall’attrice, infatti, sarebbe emersa una violazione da parte dell’assicurato della condizione prevista dal contratto di polizza che escludeva la copertura assicurativa per il furto nel caso in cui il contraente non avesse consegnato alla compagnia assicuratrice il set completo di chiavi di accensione, ovvero se il furto fosse stato agevolato dalla presenza delle chiavi dell’auto all’interno o in prossimità del veicolo.

Tale fattispecie, secondo il Tribunale, rientra nell’ipotesi di colpa grave dell’assicurato ai sensi dell’art. 1900 c.c., a tenore del quale l’assicuratore risulta esonerato dall’indennizzo ogniqualvolta vi sia la responsabilità del contraente nella determinazione dell’evento (ex multis Cass. 7763/2005).

L’assicurata ha obiettato che l’auto era stata riposta in un box chiuso con serratura manuale, di cui è stata fornita prova dell’effrazione, e che le chiavi d’accensione dell’auto sarebbero state riposte sì all’interno del box ma “occultate in apposita scatola contenuta in un mobiletto“, come dichiarato in sede di denuncia. Ma il Tribunale non ha ritenuto sufficienti tali giustificazioni: secondo i giudici, il fatto che le chiavi di accensione del veicolo fossero state poste comunque nello stesso box in cui si trovava l’autovettura rubata, ha concorso in maniera determinante nella causazione dell’evento–furto e la ricorrente, con tale imprudente condotta, ha concorso con colpa grave nella determinazione dell’evento stesso e si è resa contrattualmente inadempiente a norma di polizza.

Non solo. Il Tribunale ha anche precisato che, in via generale, il principio di cui all’art. 1900 c.c. trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato, caratterizzata dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso.

Insomma, al di là della complessità del caso specifico, su cui è verosimile che l’assicurata presenti appello contro la sentenza di primo grado, a scanso di problemi le chiavi della macchina meglio riporle a debita distanza del veicolo. Sempre.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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